Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 41 del 14 / 10 / 2004

Deliberazione della Giunta Regionale 13 settembre 2004, n. 80-13413

Art. 16, comma 5, l.r. 70/1996. Istituzione di una ACS nel territorio di competenza dell’ATC CN 2

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, il Comitato di gestione dell’ATC CN 2 ad istituire, in via sperimentale, l’area a caccia specifica denominata Merlino, ubicata in Comune di Caramagna Piemonte (CN) di complessivi ha 160. L’ ACS cui sopra si accenna è istituita per la stagione venatoria 2004/2005.

Alla scadenza dell’ACS istituita con il presente provvedimento l’ATC CN 2 dovrà trasmettere al competente ufficio regionale i dati censuali relativi alle specie oggetto di tutela nella ZRC 18 limitrofa all’area in questione. La predetta ACS potrà, pertanto, essere confermata sino al 2008, anno di scadenza del Piano faunistico venatorio provinciale, solo in presenza di significativi e documentati risultati attestanti l’incremento delle specie oggetto di tutela nella ZRC 18, la riduzione dei danni alle produzioni agricole e l’assenza di interferenze con le attività antropiche che si svolgono nei territori inclusi o limitrofi all’ACS.

La fruizione dell’ACS in questione è consentita nel rispetto del Regolamento, proposto dal Comitato di gestione dell’ATC CN 2 ed agli atti del competente Settore Caccia e Pesca, opportunamente integrato con le seguenti prescrizioni:

* il responsabile della squadra dovrà preventivamente comunicare lo svolgimento delle battute che si svolgeranno all’interno dell’ACS a mezzo fax al personale di vigilanza provinciale o volontario. L’ATC CN2 deve predisporre un registro in cui annotare il giorno ed i nominativi dei cacciatori ammessi alle battute nell’area in questione. Tale registro dovrà essere presentato agli agenti degli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;

* alla scadenza dell’ACS, istituita con il presente provvedimento, l’ATC CN 2 dovrà trasmettere al competente ufficio regionale i dati censuali relativi alle specie oggetto di tutela nella ZRC limitrofa all’area in questione. La predetta ACS potrà, pertanto, essere confermata sino al 2008, anno di scadenza del Piano faunistico venatorio provinciale, solo in presenza di significativi e documentati risultati attestanti l’incremento delle specie oggetto di tutela nella ZRC, la riduzione dei danni alle produzioni agricole e l’assenza di interferenze con le attività antropiche nei territori inclusi o limitrofi all’ACS;

* la Provincia, cui il presente provvedimento sarà trasmesso, è invitata ad adottare tutti gli opportuni accorgimenti al fine di vigilare sulla corretta fruizione dell’ACS in questione da parte dei cacciatori ammessi ad esercitarvi l’attività venatoria.

Il perimetro dell’ACS deve essere delimitato da apposite tabelle, riportanti denominazione, tipo di zona e le indicazioni dell’articolo di legge regionale di riferimento. L’apposizione e la manutenzione delle tabelle compete all’ATC CN 2.

La Provincia di Cuneo, cui la presente determinazione sarà trasmessa per gli adempimenti di competenza, è invitata, per i motivi esposti in premessa, ad adottare tutti gli opportuni accorgimenti al fine di vigilare sulla corretta fruizione dell’ACS in questione da parte dei cacciatori ammessi ad esercitarvi l’attività venatoria.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)