Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 41 del 14 / 10 / 2004

Codice 12.2
D.D. 18 agosto 2004, n. 189

L. 164/92 articolo 10 lettera c) e d) - riduzione resa ettaro vino classificabile per motivi di mercato, vincolo di destinazione dei prodotti esclusi dalla D.O.C.G. “Asti”, per la vendemmia 2004

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Per conseguire l’equilibrio tra domanda ed offerta, la resa massima ad ettaro di vino classificabile come vino a D.O.C.G. “Asti” - come consentito dalla L.164/92 art.10 paragrafo c) - , viene ridotta:

* a 5.625 litri/ettaro (equivalente a 7.500 Kg/Ha) nella tipologia spumante

* a 6.750 litri/ettaro (equivalente a 9.000 Kg/Ha) nella tipologia Moscato

I quantitativi eccedenti le aliquote classificabili come V.Q.P.R.D. possono essere destinati alla produzione di m.p.f. da uve aromatiche nella misura massima di:

- 1.125 litri/ettaro (equivalenti a 1500 Kg./ettaro per le uve rivendicate a D.O.C.G. per la produzione di Asti spumante

- 0 (zero) Kg./ettaro per le uve rivendicate a D.O.C.G. per la produzione di Moscato d’Asti.

Ulteriori quantitativi di uve raccolte, fermo restando i limiti massimi previsti dal disciplinare di produzione, dovranno essere trasformate in vino da tavola bianco secco, cosi come definito nell’allegato I - punto 13 del Reg. CE 1493/99 entro il periodo delle fermentazioni fissato nei Decreti Prefettizi delle rispettive Province. Per tali quantitativi la commercializzazione è soggetta a quanto previsto all’articolo 3 punto 1 comma 5 dell’accordo sottoscritto.

Non è consentita la riclassificazione del mosto atto a Moscato d’Asti ad Asti Spumante.

Nei Documenti di accompagnamento, il prodotto la cui destinazione è vincolata a vino bianco secco, deve essere indicato con la seguente natura merceologica: “uve moscato bianco con vincolo di destinazione a vino da tavola bianco”, specificando, per motivi di controllo, la caratteristica “Secco” così come richiesto dall’accordo interprofessionale stipulato. Nei registri di cantina e nelle documentazioni ufficiali, i prodotti derivati da dette uve dovranno essere indicati come “mosto parzialmente fermentato con vincolo di destinazione a vino tavola bianco” specificando, per motivi di controllo, la caratteristica “Secco” così come richiesto dall’accordo interprofessionale stipulato.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R.

Il Dirigente responsabile
Ettore Ponzo