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Bollettino Ufficiale n. 41 del 14 / 10 / 2004

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1. ai sensi degli articoli 2 e 11 della legge regionale 13 ottobre 2003 n. 26 sono approvate le istruzioni per l’applicazione della legge di cui all’allegato A “Istruzioni di applicazione della legge regionale 13 ottobre 2003" parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. La Direzione n. 11 Programmazione e Valorizzazione dell’agricoltura dell’Assessorato Ambiente, Agricoltura e Qualità, Settore Politiche Comunitarie, è incaricata:

* di predisporre, con la collaborazione dell’Istituto di ricerche economiche e sociali del Piemonte (IRES), la Nota metodologica per la delimitazione da parte della Provincia o delle Province interessate delle aree dei distretti agroalimentari di qualità e lo Schema metodologico di elaborazione del piano di distretto entro il 31 ottobre 2004;

* dell’istruttoria delle proposte provinciali di delimitazione delle aree distrettuali;

* dell’istruttoria dei piani di distretti;

* di mantenere i rapporti con l’Istituto di ricerche economiche e sociali del Piemonte (IRES), secondo la previsione dell’articolo 9 della legge;

* di ogni altra necessità ai fini dell’attuazione della legge, compreso il coordinamento delle strutture regionali interessate.

3. Le Province possono avvalersi del supporto tecnico dell’Istituto di ricerche economiche e sociali del Piemonte (IRES) ai sensi dell’articolo 9 della legge, nei termini fissati in apposita convenzione tra l’IRES e la Regione Piemonte.

4. Si incarica la Direzione n. 11 Programmazione e Valorizzazione dell’agricoltura dell’Assessorato Ambiente, Agricoltura e Qualità di stipulare con l’Istituto di ricerche economiche e sociali del Piemonte (IRES) apposita convenzione nel rispetto della previsione dell’articolo 9 della legge (Supporto tecnico). In specifico la convenzione prevedrà la redazione di una rendicontazione sullo stato di attuazione della legge (articolo 10, “Monitoraggio”) dopo un anno dall’attivazione dei distretti. Al termine della prima sperimentazione di tre anni sarà predisposta un’ulteriore relazione relativa allo stato di attuazione della legge.

5. La Giunta Regionale si riserva di indicare il limite di spesa regionale destinata al finanziamento dei piani di distretto con proprio atto deliberativo.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF)

ISTRUZIONI OPERATIVE LEGGE REGIONALE 13 OTTOBRE 2003 N. 26

1. I progetti d’innovazione riguardano, con riferimento ai differenti requisiti dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità, come specificati dagli articoli 3 e 4 della legge, iniziative esemplari, aventi carattere “pilota”, trasferibili e sostenibili economicamente e dal punto di vista ambientale, in grado di agevolare il consolidamento di più strette relazioni culturali, sociali ed economiche tra i soggetti locali e di accrescere la capacità competitiva, l’immagine e l’identità del distretto (e, cioè, di imprese, prodotti e servizi e territorio distrettuali), mediante:

* la riduzione dei costi di produzione e dei costi di transazione;

* la promozione della multifunzionalità delle imprese agricole;

* il miglioramento della qualità commerciale di prodotti e dei servizi locali;

* l’organizzazione e la qualificazione dell’offerta dei prodotti e dei servizi;

* l’integrazione orizzontale tra le imprese dello stesso settore e quella verticale nell’ambito delle filiere produttive;

* la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali, culturali e produttive locali;

* la salvaguardia dell’ambiente.

2. Si individuano, di massima, i progetti d’innovazione, nelle tre categorie delle iniziative aziendali, delle iniziative interaziendali e delle iniziative di servizio che a loro volta specificatamente raggruppano le seguenti tipologie d’intervento:

A) Progetti di innovazione aziendali

a.1) investimenti in macchinari ed attrezzature nelle imprese agricole, in grado di favorire l’integrazione con le altre imprese di filiera o la vendita diretta da parte delle imprese agricole distrettuali;

a.2) investimenti in macchinari ed attrezzature nelle imprese del settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, in grado di favorire l’integrazione con le altre imprese di filiera e l’accesso al mercato dei prodotti locali;

a.3) investimenti in macchinari ed attrezzature nelle imprese agricole necessarie alla corretta manutenzione e cura dell’ambiente, del paesaggio e del territorio del distretto, anche nelle premesse e unicamente nell’ambito di progetti collettivi di adeguata dimensione spaziale in cui siano coinvolti enti locali;

a.4) progetti di conservazione di fabbricati rurali, manufatti e loro pertinenze, che rivestono uno specifico interesse tipologico, costruttivo e culturale, effettuati da aziende agricole nel contesto della realizzazione di itinerari eno-gastronomici e culturali e di fruizione turistica dello spazio rurale nonchè nell’ambito di progetti di promozione dei prodotti e del territorio;

a.5) interventi di ristrutturazione ed ampliamento di fabbricati rurali, senza possibilità di modifica della destinazione d’uso, subordinato al mantenimento delle coltivazioni tradizionali e del paesaggio circostante, nel rispetto della cultura agricola e paesaggistica locale;

B) Progetti di innovazione interaziendali

b.1) realizzazione di centri di stoccaggio, confezionamento e commercializzazione per una gestione dei flussi di prodotti finiti provenienti da imprese agricole o da imprese della trasformazione e commercializzazione.

b.2) spazi di vendita interaziendale, unicamente nel caso di distretti rurali;

C) Progetti di innovazione di servizio

c.1) attività di formazione professionale rivolta ad operatori del distretto, specificamente indirizzata a favorire la circolazione delle informazioni e l’attuazione dei progetti di innovazione;

c.2) attività di ricerca e di sviluppo precompetitivo, a servizio di una pluralità di imprese e da realizzare preferibilmente presso centri di ricerca locali;

c.3) creazione o sviluppo di laboratori locali per la ricerca di nuove tecnologie;

c.4) piani di fattibilità finalizzati all’utilizzo di fonti energetiche derivanti da prodotti agricoli o dal riutilizzo di sottoprodotti;

c.5) creazione o sviluppo di centri locali per servizi comuni alle imprese;

c.6) consulenza tecnica alle imprese per la definizione di accordi e partnership commerciali

c.7) consulenze per la definizione di disciplinari di produzione e realizzazione di dossier di accompagnamento per DOP e IGP, di cui al Reg. (CEE) n. 2081/92, e AS, di cui al Reg. (CEE) n. 2082/92;

c.8) consulenze per la definizione di marchi collettivi di qualità conformi alle disposizioni comunitarie, il cui metodo di conseguimento sia previsto da uno specifico disciplinare certificato da organismi di certificazione, accreditati secondo le norme della serie EN 45000;

c.9) consulenze e spese per certificazioni ISO serie 9000 e 14001, Vision 2000 e ISO 19011, di sistema comunitario di ecogestione e audit (Regolamento (CEE) 1836/93 e successive modificazioni e integrazioni, nonché di sistemi volontari di rintracciabilità di filiera e di filiera controllata e di sistemi di mercati internazionali (EUREP GAP, BRC E IFS), limitatamente agli interventi volti all’introduzione di tali sistemi nelle imprese ed al rilascio del primo certificato di conformità;

c.10) ricerche socio-economiche e di mercato, compresi studi di marketing territoriale;

c.11) azioni promozionali e campagne pubblicitarie dei prodotti agricoli ed agroalimentari;

c.12) istituzione e realizzazione di itinerari eno-gastronomici e culturali e di fruizione turistica dello spazio rurale, di ecomusei, di musei o strutture che valorizzano le produzioni agricole, agroalimentari ed enogastronomiche, sostenendo la crescita turistica, la conservazione e la diffusione della tipicità delle culture territoriali contadine, la conoscenza delle specificità dei prodotti e del territorio di produzione e la sua diffusione;

c.13) studi di fattibilità e interventi per la tutela e recupero delle risorse del territorio e del paesaggio rurale (compresa la sistemazione ed il rifacimento di muretti a secco e di terrazzamenti), realizzati con il concorso di enti pubblici e privati e finalizzati a favorire buone pratiche di gestione;

c.14) ricerca e sperimentazione di nuove tecniche di coltivazione finalizzate alla qualità e salubrità dei prodotti e dell’ambiente;

c.15) progetti di fattibilità con riferimento agli strumenti di ingegneria finanziaria a livello locale;

c.16) progetti a favore dell’imprenditoria femminile in agricoltura.

Possono essere individuate altre tipologie di progetti di innovazione purché coerenti con:

* le finalità della legge;

* gli obiettivi dei relativi piani di distretto;

* la normativa comunitaria, nazionale e regionale.

La Giunta regionale si riserva di modificare il precedente elenco dei progetti di innovazione in base a sopravvenute conoscenze ed esigenze e/o all’approvazione di nuove normative.

3. Non viene concesso alcun sostegno per:

* prodotti provenienti da paesi terzi;

* investimenti che contravvengano ai divieti ed alle restrizioni stabilite nelle organizzazioni di mercato; nello specifico non saranno ammessi a finanziamento investimenti che comportino il superamento delle limitazioni comunitarie esistenti nei diversi settori;

* investimenti che riguardino la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti di imitazione e sostituzione dei prodotti del latte e lattiero caseari;

* investimenti azionali che contravvengano ai criteri di scelta degli investimenti nelle azioni agricole e nelle imprese del settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

4. Documentazione e procedura per l’individuazione dei distretti rurali

La Provincia o le Province interessate presentano alla Giunta Regionale, Assessorato Ambiente Agricoltura e Qualità, Direzione n. 11 Programmazione e Valorizzazione dell’agricoltura, la proposta di delimitazione territoriale dei distretti rurali.

* La proposta è costituita dai seguenti documenti:

* delibera/e di delimitazione dell’area del distretto della Giunta/e provinciale/i;

* relazione di sintesi finalizzata ad illustrare la corrispondenza ai requisiti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a g) della legge (Requisiti per l’individuazione dei distretti rurali), nonché la strategia e gli obiettivi finalizzati allo sviluppo dell’area di distretto;

* protocollo di intesa, sottoscritto dalle rappresentanze economiche, sociali ed istituzionali dell’area, attestante la comune volontà di procedere alla ricerca di una progettualità economica e territoriale, basata su un approccio integrato e suscettibile di generare uno sviluppo autogeno e sostenibile.

La relazione di sintesi deve contenere, altresì, la descrizione delle motivazioni tenute presenti dalla Provincia o dalle Province interessate per giungere alla proposta di delimitazione dell’area del distretto, accompagnata dai relativi elaborati statistici e cartografici.

4.1 Individuazione dei distretti rurali da parte della Giunta regionale

La Giunta Regionale, nel caso di ammissibilità della proposta di delimitazione della Provincia o delle Province interessate, individua, con apposita deliberazione, il distretto, sentita la Commissione consiliare competente. Qualora ricorrano le circostanze, la Giunta Regionale nell’atto deliberativo provvede, sentite le Province interessate, a modificare la delimitazione dell’area del distretto proposta nella relazione di sintesi dalla Provincia o dalle Province interessate e/o ad avanzare osservazioni sui altri contenuti della relazione stessa.

5. Documentazione e procedura per l’individuazione dei distretti agroalimentari di qualità

La Provincia o le Province interessate presentano alla Giunta Regionale, Assessorato Ambiente Agricoltura e Qualità, Direzione n. 11 Programmazione e Valorizzazione dell’agricoltura, la proposta di delimitazione dell’area del distretto agroalimentare di qualità.

La proposta è costituita dai seguenti documenti:

* delibera/e di delimitazione dell’area del distretto della Giunta/e provinciale/i;

* relazione di sintesi finalizzata a dimostrare che l’area delimitata possiede le caratteristiche di cui all’articolo 4, comma 1, lettere da a) ad e) della legge (Requisiti per l’individuazione dei distretti agroalimentari di qualità);

* protocollo di intesa, sottoscritto dalle rappresentanze economiche, sociali ed istituzionali dell’area, attestante la comune volontà di procedere alla ricerca di una progettualità economica e territoriale, basata su un approccio integrato e suscettibile di generare uno sviluppo sostenibile.

La relazione di sintesi deve contenere altresì la descrizione dei metodi e dei criteri adottati dalla Provincia o dalle Province interessate per giungere alla proposta di delimitazione dell’area del distretto, accompagnata dai relativi elaborati statistici e cartografici.

5.1 Individuazione dei distretti agroalimentari di qualità da parte della Giunta regionale

La Giunta Regionale, nel caso di ammissibilità della proposta di delimitazione della Provincia o delle Province interessate, individua, con apposita deliberazione, il distretto, sentita la Commissione consiliare competente. Qualora ricorrano le circostanze, la Giunta Regionale nell’atto deliberativo provvede, sentite le Province interessate, a modificare la delimitazione dell’area del distretto proposta nella relazione di sintesi dalla Provincia o dalle Province interessate e/o ad avanzare osservazioni su altri contenuti della relazione stessa.

Individuazione della Provincia capofila

In presenza nei distretti di più Province, esse individuano la Provincia capofila a cui compete il compito di raccordare le attività nella fase di costituzione del distretto e delle successive attività del distretto.

6. Elaborazione del piano di distretto agroalimentare di qualità e rurale

La provincia o le province interessate, successivamente alla deliberazione della Giunta regionale di individuazione del distretto, elaborano il piano di distretto, che comprende almeno tutti i contenuti dell’articolo 7 comma 2 della legge e si articola per obiettivi globali, specifici ed operativi.

I progetti di innovazione, scelti in coerenza con gli obiettivi del piano, sono posti in ordine di priorità, con l’indicazione dei criteri e metodi utilizzati nel processo decisionale.

I progetti di innovazione sono definiti in termini di:

- tipologie prescelte, ai sensi di quanto riportato al precedente punto 2;

- indicatori fisici di realizzazione;

- cronoprogramma;

- dimensionamento finanziario (costo totale e costo pubblico);

- fonti di finanziamento.

7. Partecipazione alla elaborazione del piano di distretto

Le province interessate assicurano la partecipazione all’elaborazione del piano di distretto delle istituzioni locali e delle rappresentanze economiche e sociali del territorio distrettuale, mediante forme permanenti di dialogo istituzionale e di concertazione.

8. Adozione del piano di distretto da parte della Provincia

La provincia o le province interessate provvedono ad adottare, con deliberazione della Giunta provinciale, il piano di distretto ed a trasmetterlo alla Giunta regionale, Assessorato Ambiente, Agricoltura e Qualità, Direzione n. 11 Programmazione Valorizzazione dell’agricoltura.

9. Approvazione del piano di distretto da parte della Regione

La Giunta regionale, a seguito di istruttoria realizzata dalla Direzione n. 11 Programmazione Valorizzazione dell’agricoltura dell’Assessorato Ambiente, Agricoltura e Qualità e sentita la Commissione consiliare competente, approva con propria deliberazione il piano di distretto qualora ammissibile entro novanta giorni dalla sua ricezione. In caso di particolare complessità istruttoria il termine è prorogato.

10. Proposta da parte di provincia/e di delimitazione di area da connettere a distretto già individuato dalla Regione

La provincia o le province interessate possono presentare alla Giunta Regionale, Assessorato Ambiente Agricoltura e Qualità, Direzione n. 11 Programmazione e Valorizzazione dell’agricoltura, proposta di delimitazione di area da connettere a un distretto rurale od ad un distretto agroalimentare di qualità già individuato dalla Giunta Regionale stessa, purché la elaborazione del relativo piano di distretto non sia ancora formalmente iniziata.

La proposta è costituita dai seguenti documenti:

* delibere di delimitazione dell’area delle Giunte provinciali interessate;

* relazione di sintesi finalizzata a dimostrare che l’area delimitata presenta sia i requisiti previsti dalla legge per la individuazione delle aree distrettuali e sia legami funzionali e strutturali con un distretto già individuato dalla Regione;

* protocollo di intesa, sottoscritto dalle rappresentanze economiche, sociali ed istituzionali dell’area produttiva in oggetto, attestante la comune volontà di procedere alla ricerca di una progettualità economica e territoriale, basata su un approccio integrato e suscettibile di generare uno sviluppo sostenibile e sull’intensificazione dei legami con il distretto già individuato dalla Regione.

La relazione di sintesi deve contenere altresì la descrizione dei metodi e dei criteri adottati dalla Provincia o dalle Province interessate per giungere alla proposta di delimitazione dell’area distrettuale, accompagnata dai relativi elaborati statistici e cartografici.

La Giunta Regionale, nel caso di ammissibilità della proposta di delimitazione della Provincia o delle Province interessate, individua, con apposita deliberazione, sentita la Commissione consiliare competente, l’area in oggetto come area distrettuale e dispone che l’area stessa costituisca parte integrante del distretto già individuato e che la elaborazione del piano di distretto avvenga congiuntamente tra tutte le province interessate. Qualora ricorrano le circostanze, la Giunta Regionale nell’atto deliberativo provvede, sentite le Province interessate, a modificare la delimitazione dell’area distrettuale proposta nella relazione di sintesi dalla Provincia o delle Province interessate e/o ad avanzare osservazioni sui altri contenuti della relazione stessa.

11. Nota metodologica per la delimitazione da parte della Provincia o delle Province interessate delle aree dei distretti agroalimentari di qualità e rurale

La Direzione n. 11 Programmazione Valorizzazione dell’agricoltura dell’Assessorato Ambiente, Agricoltura e Qualità, con la collaborazione dell’IRES, definirà, sulla base della prima sperimentazione, delle effettive potenzialità di sviluppo delle aree piemontesi e nel rispetto dello spirito della legge regionale n. 26/03, una nota metodologica contenente metodi e criteri necessari per la delimitazione da parte della Provincia o delle Province interessate delle aree dei distretti agroalimentari di qualità e rurali.

Nelle more di predisposizione le proposte di delimitazione saranno valutate con riferimento alla conformità alla legge e alle istruzioni attuative. Per i distretti rurali, in fase di prima sperimentazione, si terrà conto dell’esperienza Leader plus.

12. Schema di elaborazione del piano di distretto

La Direzione n. 11 Programmazione Valorizzazione dell’Agricoltura dell’Assessorato Ambiente, Agricoltura e Qualità, con la collaborazione dell’IRES, predisporrà uno schema metodologico a cui la provincia o le province interessate si atterranno nell’elaborazione del piano di distretto. La Giunta regionale può chiedere che nello schema metodologico si specifichi ulteriormente per ciascun tipo di progetto di innovazione, di cui all’elenco riportato, i seguenti elementi:

a) tipologie degli interventi ammissibili;

b) spese ammissibili;

c) beneficiari;

d) agevolazioni previste (tipologia di aiuto, intensità di aiuto pubblico cofinanziabile, importi massimi e minimi di investimento ammissibili);

e) condizioni di ammissibilità e requisiti;

f) ogni altra indicazione utile all’operatività.

Nelle more dell’emanazione dello schema metodologico le proposte di costituzione di distretto e i piani di distretto saranno valutati in conformità alla legge e alle istruzioni applicative.

GESTIONE DEL PIANO DI DISTRETTO

Il piano di distretto costituisce il documento di programmazione locale ed esprime le esigenze che provengono dal territorio.

Le Province negli interventi di loro competenza, quali risultano dalla legge regionale 8 luglio 1999 n. 17, fanno riferimento al piano di distretto, con l’obbligo del rispetto delle disposizioni che regolano le risorse finanziarie.

La Regione, negli interventi di propria competenza, fa riferimento ai piani di distretto approvati nei limiti di spesa che la Giunta regionale individua con atto deliberativo.

Il compito di raccordo delle attività regionali è affidato al settore Politiche comunitarie, direzione n. 11 Programmazione e Valorizzazione dell’agricoltura.

MONITORAGGIO ATTIVITA’ DEI DISTRETTI

Ai sensi dell’art. 10 della legge, dopo un anno dall’attivazione dei distretti sarà predisposta la prima rendicontazione sullo stato di attuazione della legge. Al termine di una sperimentazione triennale dalla costituzione dei distretti sarà predisposta un’ulteriore relazione relativa allo stato di attuazione della legge. A tal fine le Province annualmente trasmettono alla Regione - Assessorato Ambiente, Agricoltura e Qualità, una rendicontazione sullo stato di attuazione della legge nei singoli distretti secondo schemi individuati nelle note metodologiche.