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Bollettino Ufficiale n. 40 del 7 / 10 / 2004

Deliberazione della Giunta Regionale 27 settembre 2004, n. 19-13487

Legge regionale 24 ottobre 2004, n. 24. Articolo 2, comma 1, lett. c). Titolarità autorizzazioni per realizzazione e gestione impianti costituenti il sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani. Direttive per le Province

A relazione dell’Assessore Cavallera:

La legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 “Norme per la gestione dei rifiuti”, nei limiti delle competenze attribuite alle Regioni dal Titolo V della Costituzione in materia di governo del territorio e di gestione dei servizi pubblici locali, disciplina la gestione e la riduzione dei rifiuti in conformità al principi del diritto comunitario e in attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1197, n. 22 e s.m.i..

L’articolo 20 l. r. 24/2002, in attuazione del principio stabilito dall’articolo 35, comma 8, l. 448/2001 stabilisce che le aziende speciali consortili ed i consorzi che effettuano la gestione diretta dei rifiuti deliberino di trasformarsi scindendosi e attribuendo da un lato i complessi aziendali aventi ad oggetto l’attività di gestione in capo ad una società di capitali di nuova costituzione e mantenendo dall’altro al consorzio di bacino esclusivamente le funzioni di governo.

Il governo del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, definito dall’articolo 8 l. r. 24/2002 come “il complesso delle attività, degli interventi e delle strutture tra loro interconnessi ... che permettono di ottimizzare, in termini di minore impatto ambientale, le operazioni di conferimento, raccolta, raccolta differenziata, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani” è articolato su un duplice livello di competenze affidata a enti consortili : ai consorzi di bacino di cui all’articolo 11 l.r. 24/2002 spettano funzioni di governo e coordinamento per assicurare i servizi di raccolta, raccolta differenziata e di trasporto dei rifiuti; alle associazioni di ambito territoriale ottimale (coincidenti con il territorio di ciascuna provincia) di cui all’articolo 12 della medesima legge regionale spettano funzioni di governo e coordinamento delle attività di gestione degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti sulla base dei programmi provinciali, oltre che di realizzazione degli interventi previsti dal programma provinciale o di individuazione dei soggetti cui affidarne la realizzazione.

Il sistema impiantistico e le scelte ad esso riferite rappresentano il fulcro per la realizzazione di un corretto sistema di gestione dei rifiuti urbani; pertanto, sino alla riforma dei servizi pubblici locali introdotta, come già detto, con l’approvazione degli articoli 35 l. 448/2001 e 14 l. 269/2003, la titolarità delle autorizzazioni rilasciate dalle Province ai sensi degli articoli 27 e 28 d. lgs. 22/1997 sono state poste in capo alle aziende speciali consortili.

In seguito alla detta riforma, con la costituzione di società pubbliche originatesi dalla trasformazione dei preesistenti consorzi di bacino, è in atto il trasferimento delle autorizzazioni in favore di tali nuovi soggetti societari. Tale trasferimento non può, però, avvenire automaticamente in ragione di un modificazione apparentemente solo formale del soggetto gestore degli impianti: si rende necessaria invece una valutazione sull’effettiva idoneità del nuovo soggetto ad essere titolare delle suddette autorizzazioni che sia basata anche sui presupposti degli articoli 113 d. lgs. 267/2000 e 35 l. 448/2001 e s.m.i..

Occorre precisare infatti che la competenza di governo relativa all’attività di gestione e realizzazione degli impianti tecnologici dei rifiuti spetta all’associazione di ambito che deve provvedere alla realizzazione degli interventi previsti dal programma provinciale di gestione dei rifiuti, così come stabilito dall’articolo 12, comma 4, l.r. 24/2002. La competenza funzionale attribuita a tali enti richiede pertanto la necessità di programmare la realizzazione e gestione degli impianti preposti al corretto funzionamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani.

Al fine di rendere effettive ed attuabili le competenze programmatorie e di governo delle associazioni di ambito territoriale ottimale, la Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), l.r. 24/2002 che attribuisce alla medesima la competenza della regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti mediante l’adozione di procedure, di direttive, di indirizzi e criteri, anche ad integrazione di quelli emanati dallo Stato e di obblighi e divieti per l’esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali e per l’attività di controllo, sentite in merito le province piemontesi, ha predisposto alcune direttive cui le Province devono uniformarsi al fine di trasferire le autorizzazioni vigenti nei confronti delle società pubbliche originatesi dalla trasformazione dei preesistenti consorzi o nel rilasciare nuove autorizzazioni ai sensi degli articoli 27 e 28 d. lgs. 22/1997. Le suddette direttive sono contenute nell’allegato 1 alla presente deliberazione, costituente parte integrante della medesima.

Nel caso di volturazioni e trasferimenti già effettuati occorre una verifica del rispetto delle direttive contenute nell’allegato 1 alla presente deliberazione e, laddove necessario, il ricorso a prescrizioni autorizzative aggiuntive.

Vista la legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Vista la legge regionale 51/1997;

Sentite in merito al contenuto dell’allegato 1 le Province piemontesi;

La Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di approvare, per le considerazioni riportate in premessa, le direttive per il trasferimento e il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio degli impianti costituenti il sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani contenute nell’allegato 1 al presente provvedimento, costituente parte integrante della presente deliberazione;

- di stabilire che nel caso di volturazioni e trasferimenti già effettuati occorre una verifica del rispetto delle direttive contenute nell’allegato 1 alla presente deliberazione e, laddove necessario, il ricorso a prescrizioni autorizzative aggiuntive.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto e dell’articolo 14 del D.P.R.G. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF) 1

TITOLARITÀ AUTORIZZAZIONI PER REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI COSTITUENTI IL SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. DIRETTIVE PER LE PROVINCE.

La titolarità delle autorizzazioni rilasciate dalle Province ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 sino alla riforma dei servizi pubblici locali introdotta con l’approvazione degli articoli 35 l. 448/2001 e 14 l. 269/2003 era in capo alle aziende speciali consortili.

In seguito alla detta riforma, con la costituzione di società pubbliche originatesi dalla trasformazione dei preesistenti consorzi è in atto il trasferimento delle autorizzazioni in favore di tali nuovi soggetti societari. Tale trasferimento non deve avvenire automaticamente in ragione di una modificazione apparentemente solo formale del soggetto proprietario-gestore degli impianti: occorre invece effettuare una valutazione sull’effettiva idoneità del nuovo soggetto ad essere titolare delle suddette autorizzazioni che sia basata anche sui presupposti degli articoli 113 d. lgs. 267/2000 e 35 l. 448/2001 e s.m.i..

Alla luce del nuovo sistema di governo dei servizi relativi ai rifiuti introdotto dalla l. r. 24/2002, le Province, nel trasferire alle suddette società pubbliche le autorizzazioni vigenti rilasciate per l’esercizio degli impianti costituenti il sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani o nel rilasciare nuove autorizzazioni ai sensi degli articoli 27 e 28 d. lgs. 22/1997 si basano sulle seguenti direttive:

1) la richiesta di rilascio di nuova autorizzazione, o di modificazione di autorizzazione esistente, o di trasferimento delle autorizzazioni n capo ad un nuovo soggetto, deve essere accompagnata da una dichiarazione dell’Associazione di Ambito territoriale ottimale (ente competente ai sensi dell’articolo 12 l.r. 24/2002) che attesti l’esistenza dei seguenti requisiti:

a) nel caso di attitività di gestione di rifiuti soggetti a privativa pubblica di cui all’art. 21 D.Lgs 22/97, la società proponente sia stata individuata dall’Associazione di Ambito ai sensi dell’articolo 113, comma 4, lettere a) o b) del d. lgs. 267/2000, come modificato dall’articolo 35 l. 448/2001, ad effettuare la realizzazione e/o esercizio dell’impianto;

b) l’impianto sia previsto dal programma provinciale e dal programma di realizzazione degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani predisposto dall’Associazione di Ambito Territoriale Ottimale;

c) la potenzialità dell’impianto per cui si richiede l’autorizzazione corrisponda alle esigenze dell’Ambito Territoriale Ottimale in cui tale impianto si inserisce;

d) la tipologia impiantistica per cui si richiede autorizzazione sia coerente con le scelte effettuate dalla programmazione dell’Associazione di Ambito Territoriale Ottimale e della Provincia.

2) Nel caso di richiesta da parte di società pubbliche originatesi dalla trasformazione dei preesistenti consorzi, operanti con il regime di affidamento diretto e che effettuano quindi la conduzione degli impianti, occorre verificare l’esistenza dei requisiti soggettivi in capo alla società pubblica richiedente sulla base di quanto stabilito dall’articolo 113 d. lgs. 267/2000, dall’articolo 35 l. 448/2001 e in particolare la coerenza dell’oggetto sociale.

Nelle more della costituzione delle Associazioni di Ambito Territoriale Ottimale la dichiarazione prevista al punto 1) è resa dalla Provincia previo avallo del Consorzio di bacino sul cui territorio è localizzato l’impianto, a condizione che sia stata attivata da parte della medesima Provincia la procedura di cui all’articolo 12, commi 7 e 8, l.r. 24/2002 (avvio esercizio del potere sostitutivo).

Nel caso di volturazioni e di trasferimenti già effettuati precedentemente alla pubblicazione della presente deliberazione, occorre comunque procedere alla verifica del rispetto delle direttive contenute nel presente allegato e, laddove necessario, prevedere prescrizioni autorizzative aggiuntive.