Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 40 del 7 / 10 / 2004

Codice 12.3
D.D. 28 settembre 2004, n. 224

Applicazione in Piemonte del Decreto Ministeriale del 21/08/2001 “Lotta obbligatoria contro la diabrotica del mais Diabrotica virgifera virgifera Le Conte”. Norme per l’anno 2005

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

quanto segue:

- nei territori dei comuni di Marano Ticino (località con presenza di danni), Varallo Pombia, Pombia, Vaprio d’Agogna, Mezzomerico, Oleggio, Momo e Bellinzago Novarese (zona di sicurezza) è vietato il ristoppio del mais (divieto della successione del mais a sè stesso) prima del 15 giugno 2005 su almeno un terzo della superficie aziendale coltivata a mais nel 2004 o, in alternativa a questa misura, è obbligatorio effettuare un trattamento insetticida contro gli adulti della diabrotica sulla stessa superficie secondo le indicazioni fornite dal SFR;

- è possibile modulare tra loro le due misure purché la somma delle superfici interessate dagli interventi raggiunga almeno un terzo della superficie aziendale investita a mais nel 2004;

- deve essere tenuta registrazione del trattamento insetticida effettuato per ogni appezzamento con l’indicazione della data e del prodotto fitosanitario utilizzato. La scheda di registrazione dei trattamenti insetticidi è allegata alla presente determinazione e ne fa parte integrante (allegato 1). Per le aziende aderenti al Reg.CE 1257/99 è sufficiente la compilazione della scheda di registrazione dei trattamenti prevista dalle norme attuative di tale regolamento.

- Su tutto il territorio regionale sono inoltre posti i seguenti vincoli:

a) divieto di trasportare al di fuori di tale territorio piante o parti di piante di mais allo stato fresco, compreso il trinciato integrale e il “pastone di pannocchie”;

b) divieto di trasportare al di fuori di tale territorio granella appena raccolta e non essiccata in data anteriore al 1° novembre 2005 senza apposita autorizzazione regionale che potrà essere rilasciata dal Settore Fitosanitario regionale in conformità a quanto riportato nell’allegato 2, che costituisce parte integrante della presente determinazione. La movimentazione di tali materiali è da considerarsi libera nel caso di trasporto verso un’altra area riconosciuta ufficialmente zona di insediamento, qualora durante il trasporto non vengano attraversate aree in cui non è stata ufficialmente riscontrata la presenza di Diabrotica virgifera virgifera Le Conte.

c) divieto di spostare al di fuori del territorio regionale terreno che ha ospitato mais nell’anno in corso e nell’anno precedente.

In caso di mancata applicazione delle disposizioni di cui alla presente determina, gli inadempienti saranno denunciati all’autorità giudiziaria a norma dell’art. 500 del codice penale.

Su tutta la regione si raccomanda vivamente di:

- ridurre il più possibile la superficie coltivata a mais in monosuccessione o comunque di ritardare la semina dopo la metà di giugno secondo le indicazioni fornite dal Settore Fitosanitario regionale;

- di monitorare la presenza della diabrotica a livello aziendale con trappole cromotropiche gialle in zone con presenze apprezzabili dell’insetto nel 2004;

- di provvedere a trattamenti contro gli adulti di diabrotica nelle zone ove le catture delle trappole cromotropiche abbiano superato i livelli di soglia indicativa segnalati dal Settore Fitosanitario regionale.

Il Dirigente responsabile
Ivano Scapin

Allegato