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Bollettino Ufficiale n. 40 del 7 / 10 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Provincia del Verbano Cusio Ossola - VII Settore - Servizio Risorse Idriche

Pubblicazione ai sensi dell’art. 23 comma 1 lett. c) del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R del estratto del seguente atto: Determinazione n. 86 del 01/04/2004

Il Dirigente

(omissis)

determina

1. di assentire alla ditta Edison S.p.A. (omissis), fatti salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, il rinnovo della concessione di piccola derivazione d’acqua dal Torrente Anza, nei Comuni di Piedimulera e Pieve Vergonte, ad uso produzione energia elettrica, nel rispetto dei seguenti parametri di concessione: portata massima l/s 11.000; portata media l/s 8.016; salto m 25,81; potenza media nominale kW 2.028,36;

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, costituente parte integrante del presente atto e regolarmente sottoscritto in data 19/02/2004 dal Procuratore della ditta Edison S.p.A.;

3. di definire la durata del rinnovo in anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dal 03/03/1998, giorno successivo alla scadenza della concessione assentita alla Società Anonima Stabilimento di Rumianca con r.d. n. 784 del 04/04/1940; (omissis). Estratto del disciplinare sottoscritto in data 19/02/2004 (omissis) Art. 13 - Riserve e garanzie da osservarsi - Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l’autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Saranno mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del Torrente Anza. Il concessionario é tenuto all’esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell’ambiente naturale, dell’alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate all’articolo 18.

Verbania, 28 settembre 2004

Il Dirigente
Mauro Proverbio