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Bollettino Ufficiale n. 40 del 7 / 10 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Comunità montana Bassa Valle Elvo - Occhieppo Superiore (Biella)

Statuto

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Natura ed identificazione

1. La Comunità Montana Bassa Valle Elvo, Ente locale costituito tra i Comuni di Camburzano, Mongrando, Occhieppo Inferiore ed Occhieppo Superiore, ha circoscrizione coincidente con l’intero territorio dei Comuni stessi; essa è stata costituita con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 94 del 14 agosto 2003.

Art. 2
Attribuzioni e finalità

1. La Comunità Montana esercita le funzioni ad essa attribuite dalla legge statale e regionale nonché le funzioni ad essa delegate dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni appartenenti.

2. La Comunità Montana gestisce gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Comunità Economica Europea e dalle leggi statali e regionali; realizza le proprie finalità attraverso programmi annuali di attuazione del proprio Piano di Sviluppo Socio-Economico.

3. La Comunità Montana, inoltre, esercita le funzioni proprie dei Comuni, o ad essi delegate, che i Comuni sono tenuti o decidono di esercitare in forma associata.

4. L’esercizio delle funzioni e la gestione degli interventi di cui ai commi precedenti sono rivolti al perseguimento delle seguenti finalità:

a) il miglioramento e l’armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza della popolazione riconoscendo alla stessa le funzioni di presidio del territorio particolarmente attraverso l’erogazione di servizi, la predisposizione di infrastrutture, la realizzazione di interventi anche di sostegno all’iniziativa economica e sociale, pubblica e privata, idonea a favorirne il miglioramento stesso, la predisposizione di piani urbanistici intercomunali;

b) la difesa del suolo e dell’ambiente;

c) il rafforzamento della propria autonomia, democraticità e influenza in tutte le sedi rilevanti, sociali ed istituzionali anche di livello internazionale;

d) il potenziamento delle proprie funzioni sotto i profili dell’efficacia e dell’efficienza;

e) la promozione dell’esercizio associato delle funzioni comunali;

f) in generale, la tutela e la valorizzazione di ogni tipo di risorsa, attuale e potenziale, della popolazione e del territorio, ivi compresa la conservazione della lingua, degli usi, dei costumi e delle tradizioni culturali e popolari della zona.

Art. 3
Metodi e strumenti di azione

1. Per il perseguimento delle finalità indicate all’art. 2, la Comunità Montana, nell’esercizio delle proprie attribuzioni, si conforma con i seguenti principi:

a) il riconoscimento dell’importanza primaria dei diritti dei cittadini e degli utenti;

b) la programmazione socio-economica degli Enti territoriali insistenti sul proprio territorio;

c) la partecipazione della collettività e degli Enti territoriali insistenti sul proprio territorio alle proprie scelte politiche ed amministrative;

d) il decentramento della propria organizzazione sulla base di una suddivisione del proprio territorio in aree-programma;

e) la trasparenza della propria organizzazione ed attività;

f) l’informazione della collettività relativamente alla propria organizzazione ed attività;

g) la cooperazione con Enti pubblici, anche appartenenti ad altri Stati, per l’esercizio delle proprie funzioni mediante tutti gli strumenti previsti dalla normativa italiana e comunitaria;

h) la cooperazione con i privati per lo svolgimento di attività economiche e sociali;

i) la distinzione del ruolo di indirizzo e controllo degli organi elettivi dal ruolo di gestione degli uffici.

Art. 4
Sede, Albo pretorio, stemma

1. La Comunità Montana ha la propria sede legale ed operativa nel Comune di Occhieppo Superiore, nel palazzo Mossa in via Martiri della Libertà, n. 29.

2. Il cambio di sede legale e/o operativa può avvenire in ambito comunitario previa adozione di idoneo atto deliberativo del Consiglio Generale comunitario.

3. Le adunanze degli organi collegiali comunitari si svolgono, di norma, nella sede comunitaria. Per particolari esigenze, possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede, purchè situati nell’ambito del proprio territorio.

4. La sede della Comunità Montana ha un proprio Albo pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. Il luogo ed il modo di pubblicazione devono garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura. Ai fini di agevolare l’attuazione dei suddetti criteri, la pubblicazione degli atti fondamentali viene effettuata anche in via informatica sul Portale Web della Comunità Montana; tale pubblicazione non ha valore legale.

5. La Comunità Montana ha adottato un proprio stemma ed un proprio gonfalone, concessi con Decreto del Presidente della Repubblica in data 02 aprile 2001. Lo stemma è così descritto: Partito di due, e troncato di due: il primo, il terzo, il quinto, il settimo ed il nono d’oro; il secondo d’azzurro, allo scaglione diminuito, d’argento; il quarto ed il sesto d’argento, alla gemella ondata, d’azzurro; l’ottavo, d’argento, allo scaglione diminuito, di verde.

TITOLO II
ORGANI

Art. 5

1. Sono organi della Comunità Montana:

- L’Organo Rappresentativo, altrimenti denominato Consiglio Generale della Comunità Montana.

- L’Organo Esecutivo, altrimenti denominato Giunta Esecutiva della Comunità Montana.

- Il Presidente.

2. L’organizzazione ed il funzionamento degli organi sono disciplinati dal Consiglio Generale con apposito regolamento nel rispetto della legge e del presente Statuto.

CAPO I
IL CONSIGLIO GENERALE

Art. 6
Composizione ed elezione

1. L’elezione e la durata in carica del Consiglio Generale sono regolate dalla legge regionale; i rappresentanti di ogni Comune sono fissati nel numero di tre.

Art. 7
Competenza

1. Il Consiglio Generale definisce l’indirizzo politico-amministrativo della Comunità Montana, esercita il controllo sull’attuazione di tale indirizzo e sulla complessiva attività della Comunità Montana stessa, adotta gli atti attribuiti dalla legge regionale alla sua competenza.

2. Il Consiglio Generale ha autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 8
Diritti e doveri dei Consiglieri Generali

1. La posizione giuridica dei Consiglieri Generali è regolata dalla legge nazionale e regionale, nonché dalle seguenti disposizioni.

2. I Consiglieri Generali curano gli interessi e promuovono lo sviluppo dell’intera popolazione della Comunità Montana.

3. È Consigliere Generale anziano il più anziano di età anagrafica.

4. I Consiglieri Generali hanno diritto:

a) di ottenere dagli uffici della Comunità Montana, nonché dalle aziende e dagli Enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all’espletamento del proprio mandato, con le modalità stabilite dal regolamento allo scopo di conciliare il pieno esercizio di tale diritto con la funzionalità amministrativa;

b) di esercitare l’iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio Generale, salvi i casi in cui la proposta è riservata ad altro titolare del diritto di iniziativa, nonché di proporre emendamenti alle iniziative in corso;

c) di presentare interrogazioni e mozioni;

d) di richiedere, in numero non inferiore ad un terzo dei Consiglieri Generali assegnati, la convocazione del Consiglio, indicando le questioni che il Presidente deve inserire all’ordine del giorno;

f) di percepire gli emolumenti stabilite dalla legge, salvo espressa rinuncia, fatta per iscritto.

5. I Consiglieri Generali hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio Generale e delle commissioni di cui fanno parte

Art. 9
Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e dimissioni dei Consiglieri Generali

1. Si applicano ai Consiglieri Generali della Comunità Montana, in quanto compatibili, le norme sulle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge per la carica di Consigliere Comunale.

2. I Consiglieri Generali decadono dalla carica quando non partecipano a tre sedute consecutive del Consiglio Generale senza giustificato motivo. La decadenza è pronunciata con effetto immediato dal Consiglio Generale della Comunità Montana previa comunicazione dei motivi all’interessato.

3. Le dimissioni dei Consiglieri Generali devono essere presentate in forma scritta al Presidente che deve includerle nell’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Generale per la presa d’atto, a seguito della quale diventano efficaci e quindi definitive ed irrevocabili.

4. La cessazione del mandato di Consigliere Comunale comporta la decadenza dalla carica di Consigliere Generale della Comunità Montana.

5. La cessazione della carica di Consigliere Generale della Comunità Montana comporta la perdita delle altre cariche in seno alla Comunità stessa.

Art. 10
Gruppi consiliari e conferenza dei capigruppo

1. I Consiglieri Generali possono costituire gruppi consiliari dandone comunicazione al segretario della Comunità Montana.

2. I gruppi consiliari si costituiscono in base a dichiarazioni di volontà dei Consiglieri Generali ed ogni gruppo è rappresentato da un capogruppo.

3. Qualora non venga indicato il capogruppo tale funzione verrà esercitata, nell’ambito del gruppo, dal Consigliere Generale più anziano di età.

4. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 11
Commissioni consiliari

1. Il Consiglio Generale può istituire nel proprio seno commissioni permanenti e, quando occorre, speciali, per l’esame approfondito di questioni riguardanti i principali campi di attività della Comunità Montana e per la predisposizione di proposte in merito.

2. In tal caso il regolamento ne disciplinerà il numero, la composizione, l’organizzazione, il funzionamento, i poteri, le materie di competenza, la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale tra i vari gruppi consiliari.

3. Le commissioni permanenti avranno competenza per materia tendenzialmente coincidente con i maggiori campi di intervento della Comunità Montana.

4. Le commissioni speciali potranno essere istituite principalmente per lo svolgimento di inchieste e indagini conoscitive di particolare rilievo su temi di interesse della Comunità Montana.

Art. 12
Sessioni, convocazioni e Presidenza del Consiglio Generale

1. L’attività del Consiglio Generale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Ai fini della convocazione si considerano, in linea di principio, in sessione ordinaria le sedute nelle quali vengono inserite le proposte di deliberazione relative ad atti programmatici e di bilancio (preventivo e consuntivo).

3. La convocazione della riunione di Consiglio Generale, come pure la fissazione della data, la determinazione dell’ordine del giorno, la spedizione degli avvisi, sono di competenza del Presidente, che presiede i lavori del Consiglio Generale stesso.

4. La convocazione della prima seduta del Consiglio Generale è disposta dal Presidente uscente entro trenta giorni dal completamento delle comunicazioni di nomina dei rappresentanti da parte dei Comuni. Tale seduta è presieduta dal Consigliere Generale più anziano di età, che presiede la seduta anche in caso di dimissioni contemporanee di Presidente e Vicepresidente.

5. L’iniziativa delle proposte da iscrivere all’ordine del giorno spetta, oltre al Presidente, anche alla Giunta Esecutiva.

6. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio Generale, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un terzo dei Consiglieri Generali assegnati, inserendo all’ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio Generale, previa diffida, provvede il Prefetto.

7. L’avviso di convocazione, contenente gli argomenti da trattarsi, deve essere notificato ai Consiglieri Generali almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. Costituisce modalità valida di convocazione anche l’avviso consegnato agli interessati a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento negli stessi termini di tempo, ovvero inviato tramite fax o posta elettronica al Comune di appartenenza dei Consiglieri Generali, purchè si abbia riscontro certo di ricezione.

8. Nei casi di urgenza è necessario che l’avviso di convocazione sia notificato, nei modi elencati al precedente punto, almeno 24 ore prima della riunione, ma in tal caso, qualora la maggioranza dei Consiglieri Generali presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere rinviata al giorno seguente.

9. Altrettanto resta stabilito per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all’ordine del giorno di una determinata seduta, qualora alla loro iscrizione venga provveduto con le modalità per i casi d’urgenza.

Art. 13
Sedute, numero legale e votazioni

1. Le sedute del Consiglio Generale sono pubbliche, fatti salvi i casi previsti dal regolamento che disciplina il funzionamento dello stesso.

2. Il Consiglio Generale delibera con l’intervento della maggioranza dei Consiglieri Generali assegnati e a maggioranza assoluta di voti, salvo i casi per i quali la legge o il presente Statuto o il regolamento prevedano una diversa maggioranza.

3. Quando la prima convocazione sia andata deserta per mancanza del numero legale, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, la seduta è valida purché siano presenti almeno un terzo dei Consiglieri assegnati.

4. Nel numero fissato per la validità delle sedute non devono computarsi i Consiglieri Generali presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi abbiano interesse.

5. I Consiglieri Generali che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza.

6. Le votazioni sono palesi mentre vengono svolte a scrutinio segreto le sole votazioni implicanti giudizi valutativi su persone.

Art. 14
Deliberazioni

1. L’iniziativa delle deliberazioni spetta:

a) alla Giunta Esecutiva;

b) al Presidente;

c) ai Consigli Comunali di ogni singolo Comune membro

2. Il bilancio preventivo, il bilancio pluriennale, il conto consuntivo, i regolamenti, i piani ed i programmi generali e settoriali sono proposti al Consiglio Generale dalla Giunta Esecutiva.

3. Le proposte di deliberazione sono approvate a maggioranza dei votanti, salvo diverse disposizioni di legge.

4. Nelle votazioni palesi i Consiglieri Generali che dichiarano di non partecipare al voto (astensione) non si computano nel numero dei votanti, pur calcolandosi nel numero necessario a rendere legale la seduta.

5. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche, non leggibili e nulle si computano nel numero dei votanti.

6. Le proposte di deliberazione che sono state respinte non possono essere riesaminate dal Consiglio Generale prima di sessanta giorni, salvo che la legge disponga termini tassativi per l’approvazione.

7. Nel caso di parità di voti il Presidente può far ripetere la votazione una sola volta nella stessa seduta o in quella successiva.

Art. 15
Elezione rappresentanti

1. Nell’esercizio del potere di nominare, designare, revocare rappresentanti della Comunità Montana presso Enti, aziende e istituzioni, il Consiglio Generale, ove non sia diversamente disposto dalla legge e il numero degli eligendi e designandi sia pari o superiore a tre, deve tutelare il diritto di rappresentanza delle minoranze secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. I rappresentanti della Comunità Montana di cui al comma precedente debbono possedere tutti i requisiti per l’elezione a Consigliere Generale della Comunità Montana.

Il regolamento stabilisce i requisiti di professionalità richiesti ai candidati per le diverse categorie di elezioni o di designazioni, nonché i casi in cui la designazione è riservata integralmente o parzialmente a candidati proposti da ordini professionali, associazioni di categoria, Enti individuati dal regolamento stesso. La rappresentanza della Comunità Montana può essere assicurata, nei casi previsti dal regolamento e fatte salve le disposizioni relative all’incompatibilità con la carica, anche dai Consiglieri Generali della Comunità Montana medesima.

3. Se non sono richieste maggioranze speciali, nelle nomine e designazione di persone risultano eletti coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti fino alla copertura dei posti previsti.

4. Quando deve essere assicurata la rappresentanza delle minoranze, sono eletti, nel numero ad esse spettante, i proposti dalle minoranze che abbiano riportato il maggior numero di voti.

5. Nei confronti dei rappresentanti della Comunità Montana di cui al comma 1a del presente articolo può essere proposta, discussa e votata una mozione di sfiducia costruttiva, recante contestualmente l’indicazione di nuovi rappresentanti, con le stesse modalità previste per la sfiducia costruttiva della Giunta Esecutiva.

Art. 16
Strumenti di indirizzo e di controllo

1. Il Consiglio Generale si può rivolgere alla Giunta Esecutiva con mozioni e indirizzi su temi specifici, impegnando la Giunta Esecutiva a riferire sulla loro attuazione.

2.La risposta alle interrogazioni dei Consiglieri Generali può essere scritta o orale. La risposta orale può essere data in Consiglio Generale o in Commissione secondo le modalità stabilite dal regolamento.

CAPO II
LA GIUNTA ESECUTIVA

“Art. 17
Composizione, elezione e cessazione

1. La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente che la presiede, e da n. tre componenti compreso il VicePresidente.

2. La Giunta Esecutiva (Presidente, VicePresidente e membri) viene eletta dal Consiglio Generale con un’unica votazione a scrutinio palese, nella prima seduta utile successiva alla convalida dei Consiglieri.

3. L’elezione avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, contenente la lista dei candidati alla carica di Presidente, VicePresidente e dei componenti, nonché l’indicazione delle deleghe che il Presidente intende loro attribuire. Il documento programmatico deve essere depositato almeno tre giorni prima della seduta del Consiglio Generale.

4. L’elezione avviene a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati; qualora non venga raggiunto tale quorum, si procede all’indizione di due successive votazioni da tenersi in distinte sedute, entro e non oltre novanta giorni dalla convalida dei Consiglieri. Qualora anche in questo caso non venisse raggiunto il quorum, il Consiglio Generale viene sciolto secondo le procedure di cui all’art. 141 del D.Lgs. 267/2000.

5. Il Presidente e il Vicepresidente ed i componenti debbono avere i requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge regionale, che ne disciplina la decadenza.

6. Possono essere eletti componenti della Giunta Esecutiva anche cittadini non facenti parte del Consiglio Generale che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale e della Comunità Montana, siano provvisti di riconosciuta competenza specifica e non siano stati candidati alle ultime elezioni amministrative. La proposta di elezione è accompagnata dalla presentazione di un curriculum, che documenti l’esperienza specifica del candidato.

7. I componenti della Giunta Esecutiva non facenti parte del Consiglio Generale partecipano ai lavori di questo con facoltà di prendere parola, ma senza diritto di voto in relazione alle deliberazioni consiliari.

8. La cessazione della Giunta Esecutiva opera in caso di dimissioni del Presidente, nonché in caso di mozione di sfiducia costruttiva, disciplinata ai sensi del successivo art. 19."

Art. 18
Cause di ineleggibilità e di incompatibilità

1. Le cause di incompatibilità e di ineleggibilità alla carica di Presidente e di Assessore sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

2. Non possono far parte contemporaneamente della Giunta Esecutiva ascendenti e discendenti, fratelli e sorelle, coniugi o affini di primo e secondo grado.

Art. 19
Mozione di sfiducia

1. La Giunta Esecutiva risponde del proprio operato dinnanzi al Consiglio Generale. Il Presidente e la Giunta Esecutiva cessano contemporaneamente dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri Generali assegnati alla Comunità Montana.

2. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri Generali e può essere proposta solo nei confronti dell’intera Giunta Esecutiva. Deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo Presidente e di una nuova Giunta Esecutiva in conformità a quanto previsto nei commi precedenti.

3. La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre venti giorni dalla sua presentazione.

4. Detta mozione deve essere consegnata ai singoli componenti della Giunta Esecutiva entro cinque giorni dalla sua presentazione.

5. Se il Presidente non procede alla convocazione del Consiglio Generale nei termini di cui sopra, vi provvede il Consigliere più anziano di età, cui spetta in ogni caso presiedere la seduta.

6. Il Presidente e gli Assessori intervengono ai lavori della seduta, che si svolge in forma pubblica, partecipando alla discussione ed alla votazione.

7. L’approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto.

8. Il voto del Consiglio Generale contrario ad una proposta della Giunta Esecutiva invece non ne comporta le dimissioni.

Art. 20
Revoca degli Assessori

1. Ogni Assessore può essere revocato con deliberazione del Consiglio Generale, su proposta motivata e scritta del Presidente.

2. La deliberazione di revoca può riguardare anche più Assessori, ma non più della metà dei componenti della Giunta Esecutiva.

3. La seduta del Consiglio Generale, da tenersi in forma pubblica, non può aver luogo prima che siano state esaminate le giustificazioni addotte dall’interessato, purché pervenute entro dieci giorni dalla consegna della proposta, ovvero prima che sia inutilmente decorso tale termine.

4. La deliberazione di revoca, per essere validamente adottata deve essere votata per appello nominale ed approvata dalla maggioranza dei Consiglieri Generali assegnati previa conoscenza delle eventuali giustificazioni prodotte.

5. Per la surroga degli Assessori revocati si applicano le disposizioni di legge nonché quelle richiamate nel successivo art. 23.

Art. 21
Competenza

1. La Giunta Esecutiva, organo di governo della Comunità Montana provvede:

a) ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio Generale e non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo Statuto, del Presidente e del Segretario;

b) ad adottare, eventualmente, in via d’urgenza le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio Generale entro i termini di legge;

e) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Generale formulando, tra l’altro, le proposte di atti consiliari nei casi indicati dallo Statuto.

d) a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio Generale;

e) a riferire al Consiglio Generale, annualmente e secondo le ulteriori scadenze fissate dal Consiglio Generale, sulla propria attività e sullo stato di attuazione del programma;

f) ad esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge regionale, dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 22
Funzionamento

1. La Giunta Esecutiva si riunisce su convocazione del Presidente, ogniqualvolta si rende necessario o il Presidente lo giudichi opportuno. La convocazione è effettuata in via informale.

2. La Giunta Esecutiva è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vicepresidente ed è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

3. La Giunta Esecutiva delibera a maggioranza semplice dei suoi componenti presenti alla riunione; in caso di parità di voti espressi, quindi, la proposta di deliberazione si intende non approvata.

4. Le sedute non sono pubbliche ma possono partecipare senza diritto di voto esperti e tecnici invitati dal Presidente a riferire su particolari problemi.

Art. 23
Durata in carica e surrogazione

1. Il Presidente e la Giunta Esecutiva rimangono in carica fino al momento della sostituzione da parte dei nuovi eletti.

2. In caso di morte, di decadenza o di rimozione del Presidente, le funzioni vengono provvisoriamente assunte dal Vicepresidente, il quale provvede a convocare il Consiglio Generale, per il rinnovo integrale della Giunta Esecutiva ai sensi di legge entro trenta giorni dall’evento o, nel caso di perdita della carica di Consigliere Generale, entro trenta giorni dalla comunicazione della sostituzione dell’interessato con altro componente effettuata con deliberazione esecutiva del Consiglio Generale comunale di provenienza.

3. Nel caso di impedimento temporaneo del Presidente, le funzioni vengono assunte dal Vicepresidente, ovvero, essendo anche questi eventualmente impedito, dall’Assessore più anziano di età non impedito.

4. Nel caso di impedimento di tutti i componenti della Giunta Esecutiva le funzioni saranno assunte da un Consigliere Generale all’uopo delegato.

CAPO III
IL PRESIDENTE ED IL VICEPRESIDENTE

Art. 24
Competenza

1. Il Presidente della Comunità Montana rappresenta l’Ente, assicura l’unità dell’attività politico-amministrativa del medesimo, anche tramite il coordinamento dell’attività degli organi collegiali e dei componenti della Giunta Esecutiva, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all’esecuzione degli atti, sovrintende altresì all’espletamento delle funzioni attribuitegli o delegate alla Comunità Montana, esercita tutte le altre funzioni attribuite dalla legge regionale, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. Nell’esercizio delle competenze indicate nel 1° comma, il Presidente della Comunità Montana, in particolare:

a) rappresenta la Comunità Montana in tutti i rapporti e sedi istituzionali e sociali convenienti;

b) firma tutti gli atti nell’interesse della Comunità Montana per i quali tale potere non sia attribuito dalla legge o dallo Statuto al Segretario;

c) stipula, in mancanza di dirigenti, ed in rappresentanza dell’Ente, i contratti in cui è parte la Comunità Montana debitamente autorizzati a norma di legge;

d) convoca in via informale la Giunta Esecutiva fissando l’ordine del giorno e la presiede, distribuendo gli affari sui quali essa deve deliberare tra i componenti della medesima, in armonia con le deleghe eventualmente rilasciate;

e) convoca e presiede il Consiglio Generale, fissando l’ordine del giorno dopo aver sentito, di norma, la Giunta Esecutiva, salvi i casi in cui tale funzione è demandata dalla legge al Consigliere Generale anziano. Quando la richiesta di convoca è formulata da un quinto dei Consiglieri Generali provvede alla convocazione del Consiglio Generale stesso inserendo nell’ordine del giorno la questione richiesta;

f) firma i verbali e le deliberazioni della Giunta Esecutiva e del Consiglio Generale congiuntamente con il Segretario;

g) impartisce ai componenti della Giunta Esecutiva le direttive politiche ed amministrative relative all’indirizzo generale dell’Ente e a specifiche deliberazioni del Consiglio Generale e della Giunta Esecutiva, nonché all’attuazione delle leggi e delle direttive della Comunità Europea;

h) coordina e stimola l’attività dei singoli componenti della Giunta Esecutiva; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull’indirizzo politico-amministrativo dell’Ente; può in ogni momento sospendere l’esecuzione di atti dei componenti della Giunta Esecutiva da lui delegati per sottoporli all’esame della Giunta Esecutiva stessa;

i) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive, indicando obiettivi ed attività necessarie per ia realizzazione dei programmi dell’Ente, anche sulla base delle indicazioni della Giunta Esecutiva;

l) adotta, di concerto con il segretario, atti di carattere generale per garantire il coordinamento ed il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi;

m) può acquisire, presso tutti gli uffici e servizi, informazioni anche riservate;

n) promuove ed assume iniziative volte ad assicurare che aziende, Enti, istituzioni della Comunità Montana, nonché consorzi o società di cui la Comunità Montana fa parte svolgano la rispettiva attività secondo gli indirizzi fissati dagli organi collegiali della Comunità Montana stessa;

o) adotta i provvedimenti disciplinari più gravi della censura e delle sospensioni cautelari per il personale;

p) riceve le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, le istanze, le proposte, e le petizioni da sottoporre al Consiglio Generale;

q) conclude gli accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ai sensi delle disposizioni sul procedimento amministrativo, fatto salvo l’intervento dell’organo competente all’adozione del provvedimento stesso;

r) stipula gli accordi di programma, ferma restando la competenza degli altri organi ad intervenire al riguardo;

s) indice i referendum di cui all’art. 58;

t) propone alla Giunta Esecutiva l’affidamento degli incarichi a tempo determinato, secondo le norme di legge e del presente Statuto, in relazione all’esigenza di assicurare all’Ente, in rapporto ad obiettivi determinati, collaborazioni esterne ad elevato contenuto di professionalità.

u) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità di cui alla normativa statale ed al presente Statuto.

3. Il Presidente decade nei seguenti casi:

a) per condanna penale, ai sensi di legge, con sentenza divenuta irrevocabile;

b) per la perdita della qualità di Consigliere Generale;

e) per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge;

d) per dimissioni di oltre la metà degli Assessori componenti la Giunta Esecutiva;

e) per approvazione della mozione di sfiducia di cui

all’art. 19.

Art. 25
Vicepresidente e componente Giunta Esecutiva anziano

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente, in caso di impedimento e di assenza per l’esercizio di tutte le funzioni elencate all’art. 24, e può essere delegato a norma dell’art. 26.

2. In caso di impedimento o di assenza del Vicepresidente, il Presidente è sostituito dal componente della Giunta Esecutiva più anziano. È considerato componente della Giunta Esecutiva Anziano quello di maggiore età anagrafica.

Art. 26
Deleghe del Presidente

1. Il Presidente può delegare singoli componenti della Giunta Esecutiva a svolgere attività di indirizzo e di controllo in materie definite ed omogenee.

2. Il Presidente può delegare la sottoscrizione di particolari atti al segretario.

TITOLO III
UFFICI E PERSONALE

CAPO I
GENERALITÀ

Art. 27
Regolamenti

1. La Comunità Montana, nel rispetto delle disposizioni di legge e dello Statuto disciplina, con uno o più regolamenti, l’organizzazione degli uffici e dei servizi e la dotazione organica del personale.

2. Allo scopo di assicurare efficienza, efficacia, imparzialità e trasparenza all’azione amministrativa, i regolamenti di organizzazione e del personale si uniformano a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, nonché ai principi di professionalità e responsabilità del personale.

Art. 28
Organizzazione strutturale

1. La struttura organizzativa dell’Ente si articola in relazione alle esigenze funzionali e gestionali derivanti dall’espletamento dell’attività istituzionale nonché in relazione alle proprie dimensioni.

2. L’organizzazione inerente la suddetta articolazione verrà disciplinata da apposito regolamento in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e di responsabilità.

3. Gli uffici e i servizi sono situati ed i relativi orari sono definiti in modo da garantire la massima accessibilità agli utenti.

4. È possibile prevedere il decentramento degli uffici e dei servizi per la miglior fruibilità degli stessi da parte dell’utenza.

5. La pianta organica prevede la figura del segretario titolare dipendente di ruolo e, eventualmente, quella di Vicesegretario.

6. La dotazione organica prevede altresì l’ufficio di statistica, secondo le vigenti previsioni normative nazionali e regionali.

Art. 29
Personale

1. Il personale è inserito in un’unica dotazione organica.

2. Il miglioramento delle prestazioni del personale è perseguito particolarmente con la formazione e l’aggiornamento professionale, con il riconoscimento e l’incentivazione dell’impegno lavorativo in modi compatibili con gli accordi collettivi nazionali, nonché con la verifica periodica della produttività di ciascun dipendente.

CAPO II
INCARICHI E PROFESSIONALITÀ SPECIFICHE

Art. 30
Contratti a tempo determinato di diritto pubblico e privato

1. La copertura dei posti di responsabili del servizio

degli uffici, temporaneamente vacanti in pianta organica, corrispondenti a qualifiche dirigenziali o comportanti professionalità ad alta specializzazione può essere disposta tramite contratti a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Con deliberazione di Giunta Esecutiva si provvedere alla determinazione dei tempi, modi e costi del disciplinare dell’incarico.

3. La durata del rapporto conseguente deve essere proporzionata alle esigenze da soddisfare ma, in ogni caso, non può risultare inferiore a un anno e superiore al mandato del Presidente.

4. Il rapporto può essere rinnovato in relazione al perdurare delle esigenze ed alla positiva valutazione dei risultati. Il rapporto può anche essere risolto anticipatamente per le cause e secondo le modalità determinate nel disciplinare dell’incarico.

Art. 31
Specifiche professionalità

1. L’amministrazione potrà rivolgersi a collaboratori esterni per la definizione e la realizzazione di particolari specifici obiettivi ad alto contenuto di professionalità e per i quali non risulti possibile provvedere attraverso le proprie strutture, relativamente alla direzione ed assistenza tecnica dei servizi relativi alla gestione del territorio, alle azioni in campo economico, alle attività sociali e culturali, alla statistica ed alla informatizzazione.

2. L’Amministrazione potrà rivolgersi a collaboratori esterni anche per la copertura del posto di Segretario della Comunità Montana, qualora esigenze oggettive impediscano l’assunzione in ruolo a tempo indeterminato di soggetto idoneo. In tal caso, l’incarico di collaborazione esterna verrà attribuito dal Presidente con proprio Decreto, a seguito di parere favorevole espresso dalla Giunta Esecutiva.

3. Nella programmazione degli interventi e delle iniziative si dovranno preventivamente individuare, ove possibile, gli obiettivi da affidare alle collaborazioni esterne, predeterminandone tempi, costi, soggetti e procedure.

4. La Giunta Esecutiva procederà quindi con proprio atto deliberativo al perfezionamento di apposite convenzioni con collaboratori incaricati, fatto salvo quanto prescritto dal precedente comma 2.

Art. 32
Ufficio di staff

1. Nei limiti delle disponibilità finanziarie di Bilancio, può essere istituito un Ufficio di Staff che affianchi il Presidente nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali. L’istituzione è effettuata con Decreto Presidenziale a seguito di deliberazione della Giunta Esecutiva di Comunità.

2. Sono incardinati nell’Ufficio di Staff dipendenti assunti con contratto pubblico a tempo determinato, con durata di incarico non eccedente il mandato del Presidente; l’individuazione dei soggetti può seguire procedure ad evidenza pubblica o, a discrezione del Presidente ma sempre previo parere favorevole della Giunta Esecutiva, può esservi nomina di carattere fiduciario.

3. La disciplina dell’Ufficio di Staff è contenuta nel Regolamento di organizzazione dell’Ente

CAPO III
SEGRETARIO E VICESEGRETARIO

Art. 33
II Segretario

1. Il Segretario è il garante della correttezza amministrativa sia per la preparazione sia per l’attuazione delle decisioni degli organi della Comunità Montana, disponendo a tal fine di poteri di propulsione, indirizzo, coordinamento e controllo.

2. In particolare il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente, da cui dipende funzionalmente:

a) sovrintende all’esercizio delle funzioni del personale e ne coordina l’attività, anche attraverso lo svolgimento di verifiche, la proposta di provvedimenti disciplinari e la presidenza di conferenze di servizio;

b) cura l’attuazione dei provvedimenti unitamente ai dipendenti competenti;

c) è responsabile dell’istruttoria delle deliberazioni potendo regolare, attraverso la definizione dei criteri, lo svolgimento dell’attività istruttoria in generale;

d) provvede agli atti esecutivi delle deliberazioni;

e) partecipa alle riunioni della Giunta Esecutiva e del Consiglio Generale curandone la verbalizzazione;

f) sulle singole proposte, di deliberazione sottoposte alla Giunta Esecutiva ed al Consiglio Generale,e su espressa richiesta del Presidente, esprime il parere sotto il profilo della legittimità, verificando anche, sotto il medesimo profilo, in relazione alle proprie competenze, i pareri espressi dai vari dipendenti competenti;

g) presiede le commissioni di concorso e le gare di appalto;

h) roga, nell’esclusivo interesse della Comunità Montana, gli atti indicati dalla legge;

i) è responsabile dell’affissione all’Albo pretorio degli atti, incombenza che può anche delegare ad un altro dipendente dell’Ente;

l) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge e dallo Statuto.

3) Il Segretario inoltre esercita i poteri sostitutivi spettanti al Comitato Regionale di Controllo, ora non più attribuiti allo stesso, nei casi di inerzia degli Organi dell’Ente nell’adozioni degli atti fondamentali, per cui la legge nazionale ne comporti l’intervento.

Art. 34
II Vicesegretario

1. La dotazione organica dell’Ente può prevedere la figura del vicesegretario.

2. Il vicesegretario coadiuva il segretario e lo sostituisce in caso di vacanza, assenza o impedimento.

3. Il vicesegretario, di norma, coincide con il Responsabile dell’Area Amministrativa, e deve possedere Diploma di Laurea in Giurisprudenza, Economia e Commercio, o Scienze Politiche.

Art.35
Funzioni di Direttore

1. Il Segretario della Comunità Montana può essere incaricato, con Decreto Presidenziale emesso a seguito di parere favorevole espresso dalla Giunta Esecutiva, delle funzioni di Direttore Generale, con disciplina demandata al Regolamento di Organizzazione. In tal caso spetta al Segretario un compenso “ad personam” commisurato alle specifiche responsabilità dell’incarico.

TITOLO IV
SERVIZI PUBBLICI

Art. 36
Rapporti con i Comuni membri

1. La Comunità Montana assume l’organizzazione e la gestione di servizi ad essa attribuiti dalle leggi regionali e, per delega, dai Comuni membri.

2. L’affidamento di ciascun servizio da parte delle amministrazioni comunali interessate deve avvenire con deliberazione del rispettivo Consiglio Generale comunale sulla base di apposito disciplinare, che preciserà i tempi, i modi, i costi e la copertura finanziaria della gestione delegata.

3. La scelta della forma di gestione del servizio è effettuata, in applicazione dei criteri e forme previsti dal T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 267/2000 e dalle vigenti leggi regionali in materia, sulla base di una valutazione comparativa delle forme ammissibili nel caso concreto, istruita e motivata sotto i profili dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità. Tale valutazione deve altresì tenere conto della possibilità della collaborazione con altri Enti pubblici, associazioni ed organismi di volontariato.

4. Nell’organizzazione dei servizi pubblici devono essere assicurate congrue forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 37
Modalità di assunzione e svolgimento

1. La Comunità Montana provvedere all’assunzione ed allo svolgimento dei servizi comunali delegati secondo i modi e le forme previsti dal T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 267/2000 e dalle vigenti leggi regionali in materia.

2. La concessione del servizio, qualora fosse affidata a terzi, è subordinata all’esistenza ed alla permanenza di condizioni di assoluta trasparenza delia situazione patrimoniale e dell’attività dell’impresa concessionaria.

Art. 38
Partecipazioni ad Enti di diritto privato

1. La Comunità Montana può partecipare a società di capitali per la gestione di servizi pubblici secondo le modalità stabilite dalla legge.

Art. 39
Indirizzo e controllo della Comunità Montana

1. Fatte salve le forme di indirizzo e controllo previste negli articoli precedenti, in tutti gli atti che comportano l’affidamento di attività di interesse per la Comunità Montana a soggetti esterni alla Comunità Montana stessa, ovvero a partecipazione di questa a soggetti esterni devono essere previsti strumenti di raccordo fra tali soggetti e la Comunità Montana atti a garantire un’adeguata influenza di quest’ultima sull’azione dei soggetti stessi.

2. In presenza di una rilevante richiesta di servizi, il Consiglio Generale adotta un piano dei servizi, determinando, tra l’altro, i servizi da gestire, i criteri per la valutazione comparativa delle varie forme di gestione, le prestazioni minime da assicurare agli utenti e le forme di tutela, informazione e partecipazione a favore di questi. Tale piano vincola gli atti relativi ai singoli servizi.

3. La Giunta Esecutiva riferisce annualmente in merito all’attività svolta ed ai risultati conseguiti dalle aziende, istituzioni, imprese, società ed Enti di cui ai precedenti articoli.

4. A tal fine i rappresentanti della Comunità Montana negli organismi predetti debbono presentare alla Giunta Esecutiva comunitaria, a chiusura dell’esercizio, una relazione economico-finanziaria dell’attività svolta e dei risultati conseguiti da parte degli organismi medesimi.

TITOLO V
ATTIVITÀ

Art. 40
Piani e programmi

1. La Comunità Montana adotta, in conformità con le previsioni e gli obiettivi del programma regionale di sviluppo, il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, i programmi annuali operativi, i progetti speciali integrati ed i piani di settore. Può adottare altri congrui strumenti pianificatori e programmatici.

2. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico costituisce il punto di riferimento unitario per tutta l’attività pianificatoria e programmatica della Comunità Montana.

3. Nella formazione e nell’attuazione dei propri atti pianificatori e programmatici la Comunità Montana persegue, compatibilmente con la pertinente legislazione regionale, la massima valorizzazione della partecipazione degli Enti locali e delle organizzazioni sociali significative all’elaborazione delle proprie scelte.

4. La pianificazione e la programmazione dell’attività della Comunità Montana sono correlate alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarle.

5. Gli atti di pianificazione specifica della Comunità Montana devono indicare, sulla base della documentata ricognizione della realtà interessata ed in stretto raccordo con le risorse disponibili, gli obiettivi di efficacia e di efficienza, le previsioni documentate dei costi, i criteri ed i parametri da utilizzare nel controllo di gestione.

Art. 41
Regolamenti

1. Il Consiglio Generale approva i regolamenti di propria iniziativa, nonché quelli previsti dalla legge e dal presente Statuto, ed in particolare per le seguenti materie:

a) organizzazione e funzionamento degli organi dell’Ente;

b) istituti di trasparenza e partecipazione; c) procedimento amministrativo.

Art. 42
Provvedimenti

1. Allo scopo di consentire la massima collaborazione di Enti e privati al perseguimento delle proprie finalità, la Comunità Montana privilegia, ove non sia diversamente disposto, lo svolgimento dell’azione amministrativa mediante accordi, convenzioni, contratti ed atti paritetici in genere rispetto allo svolgimento dell’azione amministrativa mediante atti autoritativi unilaterali.

Art. 43
Procedimenti amministrativi

1. Il Consiglio Generale disciplina con apposito regolamento i profili generali dei procedimenti amministrativi per lo svolgimento dell’attività della Comunità Montana valorizzando i principi di trasparenza, pubblicità, semplificazione, economicità, efficacia, responsabilizzazione e partecipazione posti dalla legge statale e regionale.

2. Tale regolamento, in particolare, individua i tipi principali di procedimento e per ciascun tipo determina:

a) il termine entro cui il procedimento deve concludersi, in stretta aderenza ai tempi che, sulla base le caratteristiche del procedimento stesso e delle risorse organizzative disponibili, risultano effettivamente necessari;

b) l’unità organizzativa ed in funzionario responsabile del procedimento;

e) le modalità ed i tempi della comunicazione dell’avvio del procedimento agli interessati;

d) i diritti che gli interessati possono esercitare nel procedimento, con specifico riguardo alla visione e dall’estrazione di copie degli atti procedurali, alla presentazione di memorie e documenti ed al contraddittorio orale;

e) le modalità per il perfezionamento di eventuali accordi con i soggetti interessati;

f) gli strumenti per la verifica periodica del regolamento stesso.

TITOLO VI
IL REVISORE DEI CONTI

Art. 44
Nomina, durata in carica e cessazione

1. La nomina, la durata in carica e la cessazione del revisore dei conti sono disciplinate dalla legge. Il Consiglio Generale comunitario elegge, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, il revisore dei conti. Egli dura in carica tre anni e non è revocabile, salvo inadempienze. La sua rielezione è consentita per una sola volta.

Art. 45
Competenza

1. Le competenze del revisore dei conti sono disciplinate dalla legge.

2. In particolare collabora con il Consiglio Generale comunitario nella sua funzione di indirizzo e di controllo. A tal fine ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Generale anche quando i lavori sono interdetti al pubblico e della Giunta Esecutiva, se richiesto. Ha altresì accesso agli atti ed ai documenti della Comunità Montana connessi alla sfera delle sue competenze.

3. Al revisore è demandata inoltre la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione attestando la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione a corredo della deliberazione consiliare che approva il conto consuntivo. Detta relazione è formata da una parte economica e descrittiva, che contiene rilievi e proposte tendenti a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione.

4. Il revisore risponde della veridicità delle proprie attestazioni ed adempie ai propri doveri secondo i precetti della diligenza (art. 1710 c.c.) e rettitudine, riferendo immediatamente al Presidente ed al segretario di eventuali accertate irregolarità nella gestione dell’Ente.

Art. 46
Ineleggibilità

1. Non possono essere eletti alla carica di revisore dei conti:

a) i Consiglieri della Regione Piemonte e della Provincia nel cui territorio la Comunità Montana insiste;

b) i Consiglieri Comunali dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana;

e) i parenti fino al quarto grado, il coniuge, gli affini fino al secondo grado del Presidente, dei componenti della Giunta Esecutiva, del segretario della Comunità Montana;

d) coloro che hanno un rapporto di lavoro continuativo, anche autonomo, con la Comunità Montana o con Enti ed istituzioni da questa dipendenti;

e) coloro che detengono partecipazioni in società appaltatrici o concessionarie di opere o servizi della Comunità Montana;

f) coloro che hanno liti pendenti con la Comunità Montana o con Enti o istituzioni da questa dipendenti;

g) i dipendenti della Regione Piemonte.

Art. 47
Responsabilità e compenso

1. Il revisore dei conti, nello svolgimento della sua attività, deve osservare le regole della deontologia professionale e conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui viene a conoscenza per ragioni del suo ufficio.

2. In caso di inosservanza dei suoi doveri il Consiglio Generale ne pronuncia la revoca.

3. Il revisore dei conti è responsabile solidalmente con gli amministratori ed i dipendenti della Comunità Montana per il danno arrecato all’Ente, quando questo non si sarebbe prodotto se egli avesse vigilato in conformità con i doveri della sua carica.

4. Al revisore dei conti è attribuito dal Consiglio Generale un compenso determinato dalle disposizioni di legge, facendo salva la facoltà, qualora la legge stessa lo consenta determinando unicamente una misura massima, di fissarlo in misura più bassa a seguito di specifica contrattazione o trattativa.

TITOLO VII
TRASPARENZA, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEI CITTADINI

CAPO I
GENERALITÀ

Art. 48
Strumenti

1. La Comunità Montana, al fine di assicurare alla collettività locale la più ampia partecipazione alla propria attività amministrativa, la trasparenza ed il buon andamento di questa, nonché la tutela dei cittadini:

a) cura l’informazione della collettività;

b) garantisce il diritto di accesso ai documenti amministrativi;

c) persegue la massima chiarezza nelle scelte comportanti vantaggi economici per gli Enti e privati;

d) valorizza le libere forme associative;

e) promuove organismi di partecipazione;

f) riconosce il diritto di iniziativa dei cittadini singoli o associati per la promozione di interventi finalizzati alla migliore tutela di interessi collettivi;

g) provvede alla consultazione della popolazione;

h) può prevedere il referendum consultivo;

i) può prevedere l’istituzione del difensore civico.

Art. 49
Informazione

1. La Comunità Montana, tramite la stampa o con altri mezzi idonei, informa la collettività circa la propria organizzazione ed attività, in particolare riguardo ai propri atti programmatici generali.

2. La Comunità Montana, nel rispetto del segreto d’ufficio, mette a disposizione di chiunque ne faccia richiesta le informazioni di cui dispone relativamente all’organizzazione, all’attività, alla popolazione ed al territorio, con la sola eccezione degli atti sottoposti al segreto d’ufficio.

3. La Comunità Montana assicura agli interessati l’informazione sullo stato degli atti e delle procedure che li riguardano.

4. La Comunità Montana provvede a conformare l’organizzazione dei propri uffici e servizi al perseguimento degli obiettivi indicati nei commi precedenti.

Art. 50
Accesso

1. Tutti gli atti della Comunità Montana sono pubblici, ad eccezione di quelli per i quali disposizioni, normative e provvedimenti adottati in conformità ad esse vietino o consentano il differimento della divulgazione.

2. È garantito a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi ad atti, anche interni o comunque utilizzati ai fini dell’attività amministrativa, tranne che a quelli per i quali sono stabiliti divieti ai sensi del comma precedente.

3. Il diritto di accesso ricomprende, di norma, la facoltà di prendere in visione il documento e ottenerne copia, nel rispetto della normativa sul bollo.

4. Ai fini di agevolare il diritto all’accesso da parte di chiunque vi abbia titolo, la pubblicazione degli atti fondamentali viene effettuata anche in via informatica sul Portale Web della Comunità Montana; tale pubblicazione non ha valore legale.

Art. 51
Rapporti economici con i privati

1. La Comunità Montana stabilisce con apposito regolamento criteri per l’erogazione di contributi, sussidi e, in genere, benefici economici ad Enti e privati; sceglie i propri contraenti nell’ambito di albi appositamente costituiti; in generale, garantisce la massima chiarezza nei propri rapporti economici con Enti e privati.

CAPO II
ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

Art. 52
Associazioni

1. La Comunità Montana valorizza le libere associazioni, anche non personificate, diverse dai partiti politici, nonché le organizzazioni del volontariato, che perseguono interessi socialmente meritevoli e rilevanti per la propria azione, assicurandone la partecipazione attiva all’azione stessa, garantendone l’accesso alle proprie strutture e servizi e, eventualmente, contribuendo alle loro esigenze funzionali.

2. Ai fini del precedente comma viene istituito un albo secondo le modalità stabilite dal regolamento. Il regolamento può prevedere la concessione di contributi, sovvenzioni ed ausili in genere per agevolare il perseguimento degli scopi istituzionali di associazioni e organizzazioni allorché si tratti di organismi operanti nel territorio della Comunità Montana, forniti di un congruo numero di soci e di una provata consistenza organizzativa.

Art. 53
Consulte

1. La Comunità Montana può istituire consulte relative a settori di particolare importanza per la propria azione. L’istituzione è deliberata dal Consiglio Generale.

2. Le consulte sono composte dai rappresentanti delle forme associative portatrici degli interessi settoriali rilevanti e da cittadini di particolare qualificazione ed esperienza della cui nomina prende atto il Consiglio Generale della Comunità Montana.

3. Le consulte sono presiedute dal Presidente o dal componente della Giunta Esecutiva delegato per la materia e integrate da rappresentanti della minoranza consiliare.

4. Le consulte esprimono pareri e formulano proposte sugli indirizzi politico-amministrativi del settore, che debbono obbligatoriamente essere presi in considerazione dai competenti organi della Comunità Montana.

5. L’istituzione, la composizione, il funzionamento ed il rapporto delle consulte con la Comunità Montana sono disciplinati dal regolamento, che può anche prevedere casi in cui il parere preventivo delle consulte deve essere obbligatoriamente acquisito dagli organi della Comunità Montana per l’adozione di atti.

CAPO III
ATTIVITÀ DI PARTECIPAZIONE

Art. 54
Istanze

1. I cittadini residenti nel territorio della Comunità Montana, singoli o associati, possono presentare istanze scritte agli organi della Comunità Montana in relazione alle rispettive sfere di competenza, con cui chiedono dettagliate informazioni su specifici aspetti dell’azione comunitaria.

2. L’organo al quale è diretta l’istanza oppure il segretario su incarico del Presidente risponde esaurientemente in forma scritta entro sessanta giorni dalla presentazione.

Art. 55
Petizioni

1. I cittadini residenti nel territorio della Comunità Montana in numero almeno pari al cinque per cento della totalità dei cittadini residenti, possono presentare petizioni scritte agli organi della Comunità Montana, in relazione alle rispettive sfere di competenza, per chiedere l’adozione di atti amministrativi o l’assunzione di iniziative di interesse collettivo.

2. L’organo a cui la petizione è rivolta deve prenderla in esame con atto espresso entro sessanta giorni dalla presentazione, anche nel caso in cui ritenga di non accogliere la richiesta in essa contenuta.

Art. 56
Proposte

1. I cittadini che hanno diritto di eleggere i Consigli dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana, in numero almeno pari al dieci per cento della totalità degli elettori dei Consigli stessi, possono presentare agli organi della Comunità Montana, in relazione alle rispettive sfere di competenza, proposte di atti amministrativi, contenenti il testo della deliberazione comprensivo dell’imputazione dell’eventuale spesa e rispondenti ad un interesse collettivo.

2. L’organo a cui la proposta è rivolta deve prendere in esame la proposta con atto espresso entro sessanta giorni, anche nel caso in cui ritenga di non accoglierla.

3. Il Presidente, se richiesto, fornisce attraverso un suo delegato, a chi intende fare la proposta, l’assistenza per la relativa relazione.

4. Il Presidente, entro il termine previsto nel comma precedente, può convocare i proponenti per convenire accordi circa il contenuto discrezionale del provvedimento richiesto, ovvero accordi sostitutivi di questo, fatto salvo l’intervento dell’organo collegiale competente.

5. Le proposte non possono concernere le materie dei piani, programmi tributi, bilanci, conti consuntivi, mutui e nomine di rappresentanti della Comunità Montana presso Enti e aziende.

Art. 57
Consultazione della popolazione

1. Il Consiglio Generale o la Giunta Esecutiva possono, in relazione alle rispettive competenze, disporre forme di consultazione della popolazione o di particolari settori di questa, individuati in base a determinate caratteristiche sociali o territoriali, in vista dell’adozione di specifici provvedimenti o comunque su problemi di interesse comunitario.

2. La consultazione può avvenire attraverso assemblee, sondaggi di opinione, inchieste, raccolte di firme ed altri

strumenti analoghi. Tali strumenti devono, comunque, garantire il massimo grado di obiettività e neutralità.

3. L’esito della consultazione non è vincolante per la Comunità Montana. L’organo competente è però tenuto ad esprimere le ragioni dell’eventuale mancato accoglimento delle indicazioni fornite dai cittadini.

Art. 58
Referendum consultivo

1. Per consentire l’effettiva partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa, può essere indetto dal Presidente, su indicazione del Consiglio Generale, un referendum consultivo tra la popolazione residente sul territorio in materia di esclusiva competenza comunitaria e di rilevante interesse sociale. Nell’ambito di tali temi il referendum consultivo deve riguardare o la proposta di adozione di una deliberazione o la proposta di abrogazione di una deliberazione di competenza del Consiglio Generale o della Giunta Esecutiva.

2. Sono escluse dal referendum consultivo le materie riguardanti bilanci, conti consuntivi, mutui, nomine di rappresentanti della Comunità Montana presso Enti e aziende, norme statali e regionali contenenti disposizioni obbligatorie per l’Ente e su proposte che siano già state sottoposte a referendum nell’ultimo quinquennio con esito negativo.

3. Hanno diritto di votare i cittadini che possono eleggere i Consigli dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana.

4. Il referendum consultivo può essere limitato al corpo elettorale ricompreso in una parte del territorio della Comunità Montana.

5. Le modalità operative per la consultazione referendaria possono formare oggetto di apposito disciplinare approvato dal Consiglio Generale comunitario.

6. Il quesito sottoposto a referendum consultivo è dichiarato accolto se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

7. Entro novanta giorni dalla proclamazione dell’esito favorevole del referendum, il Consiglio Generale o la Giunta Esecutiva deve deliberare, in relazione alle rispettive competenze, sulla proposta sottoposta a referendum. Il Consiglio Generale può disattendere, motivatamente, il risultato referendario soltanto a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri Generali assegnati. Altrettanto può fare la Giunta Esecutiva all’unanimità.

CAPO IV
IL DIFENSORE CIVICO

Art. 59
Istituzione, requisiti, elezione, cessazione ed indennità

1. La Comunità Montana può istituire, su delega dei Comuni membri, l’ufficio del difensore civico, a garanzia dell’imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione locale nonché a tutela dei diritti ed interesse dei cittadini.

2. Il difensore civico è eletto dal Consiglio Generale comunitario a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri Generali assegnati. Egli resta in carica per sette anni e, comunque, fino all’entrata in carica del suo successore; inoltre non è rieleggibile.

3. I candidati alla carica possono essere designati dai gruppi consiliari, dalla Giunta Esecutiva, sentiti i Consigli dei Comuni membri, dagli ordini professionali, dalle associazioni sindacali, imprenditoriali, culturali, di volontariato operanti sul territorio della Comunità Montana. Sono ammesse anche autocandidature.

4. Il titolare dell’organo deve essere eletto tra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano ampie garanzie di indipendenza ed obiettività di giudizio, nonché di particolare competenza amministrativa.

5. Non possono essere eletti coloro che si trovino nelle situazioni di ineleggibilità e incompatibilità nei confronti della carica di Consigliere Generale della Comunità Montana, i Parlamentari, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali, coloro che sono stati candidati nelle ultime elezioni amministrative o hanno ricoperto cariche di partito negli ultimi cinque anni, i componenti il Comitato Regionale di Controllo.

6. Il difensore civico cessa dalla carica oltre che per scadenza del mandato, per dimissioni, morte o impedimento grave, per decadenza pronunciata dal Consiglio Generale a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri Generali assegnati, in ragione della sopravvenienza di una causa di ineleggibilità o incompatibilità, per revoca pronunciata dal Consiglio Generale con identica maggioranza a causa di gravi inadempienze ai doveri d’ufficio.

Art. 60
Attribuzioni e mezzi

1. Su richiesta dei soggetti interessati o d’ufficio, il difensore civico cura la regolarità e la correttezza dei procedimenti amministrativi e della gestione dei servizi pubblici con riguardo alla Comunità Montana, gli Enti e le aziende da questa dipendenti e ai concessionari di servizi, ad esclusione della materia del pubblico impiego.

2. A tal fine il difensore civico:

a) segnala agli organi competenti della Comunità Montana situazioni e problemi che richiedano il loro intervento ed avanza le opportune proposte;

b) segnala alla Procura generale della Corte dei conti i fatti che possano dar luogo alla responsabilità amministrativa-contabile degli amministratori e dei dipendenti;

c) fa rapporto all’Autorità Giudiziaria circa i fatti di reato di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni;

d) sollecita, se ne sussistono i presupposti, l’avvio

del procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti;

e) può intervenire nel procedimento amministrativo ai sensi delle disposizioni legislative in materia di partecipazione al procedimento stesso;

f) assegna i termini e indica le modalità per sanare le violazioni riscontrate al responsabile del procedimento amministrativo e dell’ufficio o del servizio interessato e, in caso di inadempienza, richiede ai competenti organi provinciali l’esercizio dei poteri sostitutivi;

g) esprime il proprio parere, anche in forma scritta, al cittadino, all’Ente o all’organismo che ne ha richiesto l’intervento;

h) presenta annualmente al Consiglio Generale una relazione sull’attività svolta, con le osservazioni e le proposte di carattere generale atte a migliorare il buon andamento dell’amministrazione; inoltre può inviare al Consiglio Generale relazioni su questioni specifiche.

3. Il difensore civico ha diritto di ottenere direttamente dagli uffici le informazioni nonché le copie di atti e documenti necessari per l’esercizio delle sue funzioni, senza che possa essergli opposto alcun diniego né segreto d’ufficio, salvo quanto previsto dalla legge.

Art. 61
Collaborazione con i Comuni

1. Sulla base di apposita convenzione tra la Comunità Montana e uno o più Comuni compresi nel territorio di questa, il difensore civico esercita le proprie attribuzioni nei confronti dei Comuni convenzionati, degli Enti e aziende da questi dipendenti, nonché dei concessionari dei servizi dei Comuni stessi.

2. Il difensore civico deve presentare la relazione di cui all’art. 58, comma 2a, lett. h), per la parte concernente i Comuni convenzionati, ai rispettivi Consigli comunali.

TITOLO VIII
COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBLICI

Art. 62
Finalità, principi e strumenti

1. La Comunità Montana, per il miglior perseguimento delle proprie finalità istituzionali, impronta la propria azione alla massima collaborazione con gli Enti pubblici che hanno potere di intervento in materie rilevanti per la collettività locale.

2. La Comunità Montana identifica, nel programma di sviluppo socio-economico, le funzioni, i servizi, le opere e, più in generale, gli interventi che, sotto i profili dell’efficacia e dell’efficienza, possono essere più convenientemente svolti in collaborazione con altri Enti pubblici. Essa promuove le opportune iniziative per realizzare le collaborazioni previste.

3. La collaborazione con gli Enti pubblici può esplicarsi in tutte le possibili forme sia di diritto pubblico sia di diritto privato a condizione che alla Comunità Montana siano assicurati congrui strumenti di indirizzo, informazione e controllo sull’attività interessata.

4. In particolare la Comunità Montana può far ricorso alla convenzione, all’accordo di programma, alla conferenza di servizi, al consorzio, alla società di diritto privato e con tali mezzi può svolgere, in modo coordinato, funzioni e servizi; gestire in modo associato servizi; definire ed attuare opere, interventi e programmi di interventi; avvalersi di uffici di altri Enti e consentire a questi di avvalersi dei propri; istituire strutture per attività di comune interesse.

Art. 63
Rapporti con i Comuni ed altri Enti pubblici

1. L’esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni o a questi delegate dalla Regione da parte della Comunità Montana è disciplinato dalla legge.

2. La Comunità Montana presiede allo sviluppo delle gestioni associate dei servizi, in nome e per conto dei Comuni membri, basandosi sul principio della ricerca del miglior compromesso tra economicità derivante da economie di scala ed ottimizzazione nella funzionalità ed efficacia dei servizi stessi.

3. Il perseguimento delle finalità di cui ai precedenti commi costituisce obiettivo prioritario nei programmi di attività dell’Ente istituzionalmente adottati, quali Piano di Sviluppo Socio-Economico, ed i relativi Programmi Operativi Annuali di attuazione.

4. L’esercizio di altre funzioni delegate dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione da parte della Comunità Montana presuppone un accordo tra la Comunità stessa e l’Ente delegante. In tale accordo deve essere normalmente previsto l’impegno dell’Ente delegante a trasferire alla Comunità Montana le risorse finanziarie ed organizzative necessarie per l’esercizio della delega.

5. La Comunità Montana può delegare ad altri Enti, di volta in volta, le realizzazioni dei programmi d’intervento attinenti alle loro specifiche funzioni nell’ambito della rispettiva competenza territoriale.

6. La Comunità Montana cura l’informazione dei Comuni ad essa afferenti circa la propria attività.

7. D’intesa con i Comuni di cui al comma precedente.la Comunità Montana promuove la costituzione della Conferenza dei Sindaci quale organismo dei Comuni e quella della Comunità Montana stessa.

8. La Comunità Montana promuove lo sviluppo dei rapporti con le altre Comunità Montane, anche attraverso la costituzione di una conferenza dei Presidenti delle Comunità Montane insistenti nella medesima Provincia.

Art. 64
Adesioni ad Enti ed Associazioni

1. La Comunità Montana può aderire ad Enti, organismi ed Associazioni che curano interessi attinenti ai suoi fini istituzionali.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. I
Regolamento di attuazione

1. Il Consiglio Generale approva i regolamenti necessari per la completa attuazione dello Statuto e rivede quelli incompatibili con esso entro un anno dall’entrata in vigore dello Statuto.

Art. II
Entrata in vigore

1. Le disposizioni dello Statuto che non richiedono disposizioni regolamentari di attuazione sono immediatamente applicabili.

2. Lo Statuto è pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente ed entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.