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Bollettino Ufficiale n. 40 del 7 / 10 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Comune di Refrancore (Asti)

Statuto comunale (approvato con deliberazione del C. C. n. 11 del 6 agosto 2004)

TITOLO PRIMO
PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

SEZIONE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1
PRINCIPI FONDAMENTALI

1. Il Comune di Refrancore è Ente autonomo esponenziale dell’autonomia che, nell’ambito dei principi stabiliti dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto, spetta alla popolazione stanziata sul proprio territorio.

2. Gli organi del Comune, nella cura degli interessi della comunità, devono favorire lo sviluppo sociale, economico e culturale della stessa avendo quale imprescindibile punto di riferimento il pieno e libero sviluppo della personalità umana.

3. L’autonomia e l’autogoverno del Comune si esprimono con le norme dei presente Statuto e dei Regolamenti comunali e possono manifestarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi atto, purché non contrastanti con il sistema normativo vigente.

4. Ciascuno degli organi di amministrazione attiva e di autogoverno acquisisce il potere relativo esclusivamente per il raggiungimento degli interessi pubblici generali e specifici della collettività amministrata.

5. Il Comune rappresenta la comunità di Refrancore nei rapporti con lo Stato, con la Regione Piemonte, con la Provincia di Asti e con gli altri soggetti pubblici e privati e, nell’ambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto, nei confronti della comunità internazionale.

Art. 2
FINALITA’

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo precedente il Comune utilizza tutti gli strumenti tecnici e giuridici purché legittimi e nell’ambito di tale utilizzazione gode della più ampia autonomia.

2. In conseguenza del comma precedente il Comune è Ente autarchico, avendo la più ampia capacità di amministrare gli interessi della propria collettività mediante l’esercizio dei poteri pubblici.

3. Il Comune tutela gli interessi della comunità anche al di fuori del proprio ambito territoriale; a tal fine può estendere i suoi interventi, finalizzati a quanto sopra, anche ai propri cittadini che si trovino al di fuori del territorio comunale o all’estero.

Art. 3
FUNZIONI

1. Le funzioni del Comune costituscono l’aspetto dinamico dei poteri di cui agli articoli precedenti.

2. Il Comune nel perseguire lo sviluppo civile, economico e sociale della comunità, alla luce dei principi di cui agli articoli precedenti, tra l’altro:

a) tende ad attuare un efficiente servizio di assistenza sociale anche con il responsabile coinvolgimento del volontariato;

b) offre il massimo sostegno alle istituzioni scolastiche esistenti sul territorio;

c) incoraggia l’attività sportiva in forma dilettantistica e popolare anche attraverso il sostegno ad enti, organismi e associazioni locali e/o sovracomunali operanti nell’ambito del territorio comunale;

d) tutela e sviluppa il patrimonio culturale nonché le risorse economiche, territoriali, naturali e turistiche nell’interesse della comunità ed in funzione di una sempre più alta qualità della vita, anche a mezzo di associazioni locali e/o sovracomunali;

e) promuove lo sviluppo di pratiche di solidarietà sociale anche mediante l’organizzazione di forme di protezione civile e solidarietà sociale.

3. Il Comune è titolare di tutte le funzioni inerenti all’amministrazione e tutela della popolazione e del territorio comunale.

4. La funzione di amministrazione attiva è informata dai criteri di economicità, efficacia ed efficienza e attraverso essa deve essere raggiunto l’obiettivo della salvaguardia e tutela delle posizioni giuridiche soggettive, di quelle dei gruppi omogenei presenti sul territorio e di quelle che, pur non potendosi individuare in capo ad alcun soggetto specifico, rappresentano concretamente istanze della collettività.

5. Le funzioni delegate da altri soggetti istituzionali sono esercitate nel rispetto dello Statuto e compatibilmente con le risorse disponibili.

Art. 4
TERRITORIO, SEDE COMUNALE, STEMMA E GONFALONE

1. Il territorio comunale si estende per 13,16 chilometri quadrati ed è confinante con i Comuni di Asti, Castello di Annone, Castagnole Monferrato, Montemagno, Viarigi e Quattordio.

2. Il capoluogo del Comune è il centro abitato dove hanno sede gli uffici comunali e dove svolgono, di solito, la propria attività gli organi comunali.

3. Lo stemma del Comune e il suo gonfalone sono esclusivamente quelli concessi e descritti nel decreto del Presidente della Repubblica dato ad Antagnond l’11 Agosto 1968.

4 Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, ed ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell’ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che sia esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

5. La Giunta può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista il pubblico interesse.

Art. 5
AUTONOMIA STATUTARIA

1. A mezzo del presente Statuto viene definita la strategia che deve informare il governo delle risorse in funzione del raggiungimento degli obiettivi programmati e del conseguente controllo dei risultati di gestione.

2. Salvo quanto disposto dall’art. 44 le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale con le modalità previste dalla legge, non prima di almeno un anno dall’entrata in vigore dello Statuto o della sua ultima modifica o integrazione, salvo che in sede di prima approvazione, in cui lo Statuto può essere modificato nei novanta giorni dall’esecutività della delibera di approvazione; allo stesso modo le iniziative di revisione statutaria respinte dal Consiglio Comunale non possono essere rinnovate se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

3. L’eventuale deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se al contempo non rechi nella parte dispositiva l’approvazione del testo del nuovo Statuto.

4. L’interpretazione autentica dello Statuto può essere resa esclusivamente dal Consiglio Comunale mediante apposito atto deliberativo.

Art. 6
POTESTA’ REGOLAMENTARE

1. Il Comune può emanare Regolamenti in qualsiasi materia di rilevanza comunale, tranne che ciò sia espressamente escluso dall’ordinamento giuridico o sia in contrasto con il presente Statuto, e comunque tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate da soggetti aventi una concorrente competenza.

2. Possono essere emanati Regolamenti anche al solo fine di definire le modalità di gestione dei servizi, la concreta utilizzazione delle risorse e il controllo dei risultati di gestione dei servizi stessi.

3. I Regolamenti sono approvati dagli organi competenti per legge, ai quali spetta la competenza esclusiva di modificarli e abrogarli. Essi devono essere coordinati tra loro e coerenti con i principi del presente Statuto.

4. I Regolamenti, dopo la loro approvazione, sono pubblicati per 15 giorni consecutivi all’albo comunale ed entrano in vigore il giorno successivo all’ultimo di tale pubblicazione.

Art. 7
RAPPORTI E FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI

1. Il Comune, al fine di svolgere in maniera più efficace e coordinata le proprie funzioni, può promuovere e garantire la collaborazione con altri Comuni, anche tra loro associati, con la Provincia e con altri Comuni, anche mediante la stipulazione di apposite convenzioni, le quali dovranno chiarire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti convenzionati, le implicazioni finanziarie e i reciproci impegni. Le convenzioni di cui sopra sono nelle forme stabilite dalla legge.

2. Il Comune può altresì promuovere, nelle forme di cui al comma precedente, la costituzione di consorzi con gli enti di cui al comma precedente al fine di rendere più economicamente vantaggiosa la gestione dei servizi e più facilmente raggiungibili gli obiettivi programmatici.

3. Il Comune può promuovere nelle forme previste dalla legge unioni con altri Comuni al fine di garantire servizi più efficienti e strutture più razionali. La costituzione in unione deve essere approvata dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, approvando nel contempo l’atto costitutivo ed il Regolamento dell’unione stessa. Con la stessa maggioranza possono essere approvate successive modifiche a tali atti.

4. Il Comune, nell’ottica del coordinamento e dell’integrazione dell’attività degli enti pubblici, ed al fine di una effettiva valorizzazione del momento di raccordo dell’attività degli enti di cui sopra, favorisce la realizzazione di accordi di programma per la concreta definizione e per la completa attuazione di opere e di interventi per loro natura complessi e coinvolgenti, seppur a vari livelli, vari soggetti pubblici.

5. L’accordo di cui sopra dovrà, tra l’altro, contenere indicazioni precise circa le risorse materiali e personali occorrenti alla realizzazione dell’opera o dell’intervento, circa i tempi e le modalità di esecuzione e il controllo del raggiungimento degli obiettivi programmati.

6. L’accordo viene definito e stipulato dal Sindaco nel rispetto delle formalità previste dalla legge e dal presente Statuto, secondo le direttive dell’organo collegiale eventualmente competente.

SEZIONE SECONDA
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 8
IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale esso è l’organo di programmazione, di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune.

2. L’elezione, la durata in carica, la composizione, lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla Legge.

3. Il Consiglio Comunale esercita le competenze previste dalla legge e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi e ai criteri stabiliti nel presente Statuto e alle modalità e procedimenti stabiliti nelle norme regolamentari.

4. Lo Statuto, il Regolamento per il funzionamento del Consiglio ed ogni singolo atto devono assicurare il libero esercizio del mandato ai Consiglieri.

5. Il Consiglio Comunale, nello svolgere la propria funzione, persegue la strategia della economicità, efficacia, efficienza, trasparenza, pubblicità ed imparzialità dell’attività amministrativa; esso ispira la propria azione al principio di solidarietà.

6. Nell’adozione degli atti fondamentali previsti dalla legge informa la propria attività secondo il criterio della programmazione dell’attività amministrativa e del confronto, attraverso dati obiettivi, dei risultati ottenuti rispetto a quelli programmati.

7. Gli atti fondamentali devono contenere anche l’indicazione, conformemente alle norme statutarie e regolamentari, dei soggetti che ne cureranno le successive fasi.

8. Il Consiglio Comunale, nell’ambito dell’attività di indirizzo amministrativo, rappresenta le aspettative della collettività e conseguentemente investe le risorse disponibili negli atti fondamentali di programmazione.

9. L’attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie, secondo le norme del Regolamento, il quale disciplina anche le modalità di funzionamento delle sedute.

Art. 9
COMPETENZE E ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE, LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO.

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Il funzionamento del Consiglio Comunale, per le fattispecie non regolate dalla legge e dal presente Statuto, é disciplinato da apposito regolamento, per la cui approvazione e modificazione é necessaria la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

4. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

5. Con cadenza almeno annuale, entro il 30 settembre, il Consiglio provvede, a verificare l’attuazione di tale linee da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori.

6. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all’organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all’approvazione del Consiglio.

Art. 10
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
SESSIONI E CONVOCAZIONI

l. L’attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie ed urgenti, secondo quanto previsto dal Regolamento.

2. La convocazione del Consiglio e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all’ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

3. La convocazione dei Consiglieri deve essere fatta con avviso scritto secondo le modalità previste dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale

4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

5. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo è indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

6. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

7. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali disciplinate dal Regolamento

8. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate secondo le modalità previste dalla legge. Il Consiglio deve provvedere alla surroga del consigliere dimissionario nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Esse sono efficaci ed irrevocabili dalla loro presentazione.

9. I Consiglieri comunali possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto dal Regolamento e dandone comunicazione al Segretario Comunale per gli adempimenti previsti dalla legge.

10. I Consiglieri Comunali rappresentano l’intera comunità ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato, non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e/o per i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni salvo che tali comportamenti non abbiano rilevanza penale.

11. Ciascun Consigliere, conformemente alle norme stabilite nel Regolamento, ha diritto di:

a) formulare interrogazioni, interpellanze, presentare mozioni all’organo competente;

b) ottenere informazioni e copie di atti e documenti, con le modalità e le limitazioni previste dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, utili all’espletamento del proprio mandato;

c) far constare nel verbale il suo voto e i motivi del medesimo, con la possibilità di chiedere eventuali rettifiche.

Art. 11
LA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta Comunale è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell’efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. La Giunta è composta dal Sindaco e dagli assessori di cui uno è investito della carica di vicesindaco. Il numero massimo degli assessori è stabilito dalla normativa vigente in materia.

4. Il vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla loro nomina.

5. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri comunali. Possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio purchè dotati dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

6. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

7. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l’organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge dal presente Statuto. Non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentele entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

8. Salvo i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

9. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che coordina e controlla l’attività degli Assessori e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni.

10. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite dalla legge e dall’apposito Regolamento per il funzionamento della giunta eventualmente approvato.

11. In caso di assenza del Sindaco la Giunta è presieduta dal Vicesindaco o, in assenza di entrambi, dall’Assessore più anziano di età presente alla seduta.

Art. 12
COMPETENZE E ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al Direttore Generale o ai responsabili dei Servizi Comunali.

2. La Giunta opera in modo collegiale, da attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 13
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO, DELLA GIUNTA E DELLE COMMISSIONI

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l’intervento del numero minimo dei componenti previsto dalla legge, dal presente statuto, dal regolamento per il funzionamento del relativo collegio ove approvato e a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi e dallo Statuto. Gli astenuti e le schede bianche concorrono a formare il quorum di presenze necessarie per la validità delle votazioni.

2. L’istruttoria e la documentazione delle proposte avvengono attraverso i responsabili degli uffici, la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario Comunale, che si avvale della struttura comunale secondo le modalità e i termini stabiliti dal Regolamento.

3. Il Segretario non partecipa alle sedute nel caso in cui si trovi in stato di incompatibilità. In tale caso è sostituito temporaneamente da un componente del collegio nominato dal presidente.

4. I verbali delle sedute consiliari sono firmati esclusivamente dal presidente e dal segretario, quelli della Giunta dal presidente e dal segretario; quelli delle commissioni dal presidente e dal segretario della commissione.

Art. 14
IL SINDACO

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione della carica.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore e ai Responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende e istituzioni.

5. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presenta Statuto e dai Regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di auto organizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

Art.15
ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

l. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri ed è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l’attività politica ed amministrativa del Comune nonché l’attività della Giunta e dei singoli Assessori;

b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dall’art. 8 del Decreto legislativo 267/2000 e s.m.e i.;

d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;

e) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell’apposito albo;

f) conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di Direttore Generale;

g) nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili.

Art.16
ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1. Il Sindaco acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all’Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art.17
ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

Il Sindaco nell’esercizio delle Sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta é formulata da un quinto dei Consiglieri;

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;

c) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare;

d) convoca e presiede la Giunta, ne fissa e propone gli argomenti da trattare;

Art.18
IL VICESINDACO

l. Il Vicesindaco nominato tale dal Sindaco é l’Assessore che riceve dal Sindaco la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.

2. Il conferimento delle deleghe agli Assessori deve essere comunicato al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all’Albo Pretorio.

Art. 19
MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 20
DIMISSIONI ED IMPEDIMENTO PERMANENTE DEL SINDACO

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

2. L’impedimento permanente del Sindaco è accertato da una commissione di tre persone eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell’impedimento.

3. La procedura per la verifica dell’impedimento è attivata dal Vicesindaco o, in mancanza, dall’Assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.

4. La commissione nel termine di trenta giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell’impedimento.

TITOLO SECONDO
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Articolo 21
FORME DELLA PARTECIPAZIONE

1. Il Comune, al fine di curare gli interessi della collettività, il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza dell’Amministrazione, assicura e promuove la partecipazione dei cittadini all’attività dell’Ente.

2. Agli stessi fini il Comune valorizza le libere forme associative e promuove gli organismi di partecipazione dei cittadini all’attività di erogazione dei servizi pubblici allo scopo di favorire la cura degli interessi della collettività.

3. Le associazioni e gli organismi di cui sopra che operino sul territorio comunale possono:

a) presentare proposte e programmi relativi all’erogazione dei servizi pubblici,

b) essere sentiti all’atto della formazione del bilancio annuale, pluriennale, della relazione previsionale e program matica e della programmazione urbanistica,

c) organizzare e gestire particolari attività sociali secondo i criteri determinati dai competenti organi comunali.

4. I cittadini e le associazioni presenti sul territorio possono inoltre:

a) presentare istanze o petizioni relative ai problemi esclusivamente di rilevanza locale;

b) proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti, ad esclusione di quelle attinenti materie di ordinamento contabile, al fine di promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi della collettività.

5. Le istanze o petizioni di cui sopra possono essere proposte al Sindaco da uno o più cittadini e da ciascuna associazione per iscritto.

6. Le proposte di cui alla lettera b devono essere sottoscritte da non meno di 100 cittadini.

7. L’esame di tali forme di partecipazione deve essere assicurato entro 90 giorni dalla presentazione.

8. Il Comune promuove la consultazione della popolazione su materie di esclusiva competenza locale, al fine di garantire una migliore tutela degli interessi collettivi, attraverso assemblee popolari anche di zona o dei rappresentanti delle famiglie purché non coincidenti con consultazioni elettorali o referendarie.

9. La previsione di forme tipiche di partecipazione non esclude altre attività consultive che gli organi elettivi ritenessero opportuno organizzare, le cui risultanze rimangono peraltro estranee al procedimento amministrativo per la formazione degli atti.

10. Ai fini dell’applicazione del presente titolo, per cittadini si intendono:

- i residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;

- gli utenti dei servizi comunali;

- i proprietari di immobili siti nel territorio comunale.

Art. 22
FORME DI PARTECIPAZIONE DEGLI INTERESSATI AL PROCEDIMENTO RELATIVO ALL’ADOZIONE DI ATTI CHE INCIDANO SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE

1. Tutti i soggetti, che siano portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi quando l’adozione dell’atto incida su situazioni giuridiche soggettive.

2. Le forme e le modalità per assicurare effettivamente l’intervento esterno nei procedimenti amministrativi verranno disciplinate da apposito Regolamento.

Art. 23
ACCESSO AGLI ATTI E ALLE INFORMAZIONI

1. Tutti gli atti dell’Amministrazione comunale sono pubblici, nelle forme consentite dalla normativa vigente, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione normativa o regolamentare. A tal fine è compito dell’Amministrazione favorire la più ampia informazione e porre in essere adeguate forme di pubblicità.

2. Tutti i cittadini singolarmente o in organismi ed associazioni hanno diritto di accesso agli atti e alle informazioni. Le modalità di concreta attuazione di tale diritto verranno disciplinate da apposito Regolamento, che contempererà tale diritto con le concrete possibilità della struttura burocratica comunale a realizzare tale accesso senza distogliere risorse al concreto raggiungimento degli obiettivi dell’Amministrazione.

3. Il Regolamento disciplinerà le modalità relative al rilascio della copia degli atti, previa corresponsione del solo importo del costo di riproduzione.

Art. 24
REFERENDUM

1. In tutte le materie di esclusiva competenza locale possono essere indetti referendum consultivi.

2. Non possono essere indetti referendum nelle materie in cui tale divieto sia espressamente previsto per legge e sulle questioni già oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo biennio.

3. Il referendum può essere proposto:

a) da almeno il 15% del corpo elettorale,

b) dal Consiglio Comunale.

4. Il Consiglio Comunale disciplinerà, con apposito Regolamento, i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 25
EFFETTI DEL REFERENDUM

1. Il Consiglio Comunale è tenuto a deliberare i relativi atti di indirizzo entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato della consultazione da parte del Sindaco.

2. L’eventuale mancato recepimento delle indicazioni referendarie dovrà essere deliberato, adeguatamente motivando, dal Consiglio Comunale a maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 26
NOMINA DIFENSORE CIVICO

1. Il difensore civico è nominato dal C.C., salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri comuni o con la Provincia di Asti, a scrutinio segreto e a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri

2. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all’amministrazione comunale che né predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.

3. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in materie giuridico economico.

4. Il difensore civico rimane in carica quanto il consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni sino all’insediamento del successore.

5. Non può essere nominato difensore civico:

a. Chi si trova in condizione di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;

b. I parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i membri di partiti politici;

c. I dipendenti del Comune, gli amministratori e dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti ed aziende che abbiano rapporti contrattuali con l’amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;

d. Chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all’amministrazione comunale;

e. Chi sia coniuge o abbia rapporti di parentele o affinità entro il IV grado con amministratori del Comune, suoi dipendenti o con il Segretario Comunale.

Art. 27
DECADENZA

1) Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l’amministrazione comunale.

2) La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale.

3) Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri.

4) In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell’incarico, sarà il C.C. a provvedere.

Art. 28
FUNZIONI FACOLTA’ E PREROGATIVE

1) Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazione comunali di cui all’art. 127 del decreto legislativo 267/2000 secondo le modalità previste dalla legge.

2) Il difensore civico esercita ogni altra funzione attribuita dalla legge, e dallo statuto e dai regolamenti del Comune.

3) L’ufficio del difensore civico, nel caso in cui non venga svolto in convenzione con l’Amministrazione provinciale di Asti, ha sede presso gli uffici comunali.

4) Il difensore civico, nell’esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell’amministrazione comunale e dei concessionari dei pubblici sevizi.

5) Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d’ufficio.

Art. 29
RELAZIONE ANNUALE

1) Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all’attività svolta nell’anno precedente illustrando i casi seguiti e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni al fine di eliminare eventuali disfunzioni e ritardi riscontrati.

2) Il difensore civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell’attività amministrativa e l’efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l’imparzialità delle decisioni.

3) La relazione deve essere affissa all’albo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri comunali e portata all’attenzione del consiglio comunale.

4) Al difensore civico è corrisposta una indennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal consiglio comunale negli eventuali limiti previsti dalla normativa vigente in materia.

TITOLO TERZO
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

SEZIONE PRIMA
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Art. 30
PRINCIPI ORGANIZZATIVI

1. L’organizzazione strutturale degli uffici del Comune è strumentale allo svolgimento di attività finalizzate al raggiungimento di obiettivi e risultati.

2. L’attività degli uffici è informata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro per programmi, progetti, obiettivi;

b) organizzazione strutturale proporzionata quantitativamente e qualitativamente ai servizi erogati;

c) individuazione delle responsabilità strettamente collegate all’autonomia gestionale;

d) flessibilità della struttura e del personale nella divisione e attribuzione del lavoro;

e) utilizzo di sistemi premianti collegati ai positivi risultati conseguiti nel lavoro;

f) imprescindibile rapporto tra risorse impiegate e servizi erogati con particolare riferimento alla quantità e qualità degli stessi;

g) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;

h) funzionale tenuta dell’archivio comunale.

3. A mezzo dell’apposito Regolamento saranno individuate le forme e le modalità di organizzazione e gestione degli uffici, favorendo l’applicazione dei criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, professionalità e responsabilità.

4. Compito del Comune è promuovere il conseguimento del miglioramento dell’organizzazione strutturale e delle prestazioni del personale attraverso l’ammodernamento delle strutture, la formazione e qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

5. Ai responsabili dei servizi possono essere attribuiti, compatibilmente con le norme contrattuali e in conformità al Regolamento, funzioni previste dalla legge, in capo ai dirigenti, esclusivamente nel caso che tali dipendenti abbiano adeguata qualifica.

6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

7. L’organizzazione strutturale è da considerarsi aperta ad eventuali apporti esterni e prevede attività per settori operativi integrati, anche a mezzo di momenti di formale coordinamento interdisciplinare.

Art. 31
IL SEGRETARIO COMUNALE - COMPETENZE

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo.

2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell’ufficio del Segretario comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario cono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridica - amministrativa nei confronti degli organi dell’ente, nonche’ esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco compresa la funzione di Direttore generale.

Art. 32
ATTRIBUZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Al Segretario Comunale sono attribuite competenze e responsabilità di carattere gestionale, consultivo, di sovraintendenza e coordinamento, di legalità e garanzia secondo le norme stabilite dalla legge e dal presente Statuto..

TITOLO QUARTO
GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DEI SERVIZI

SEZIONE PRIMA
I SERVIZI COMUNALI

Art. 33
INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI

1. Il Comune, al fine di raggiungere l’interesse pubblico specifico ed al fine della applicazione concreta dei principi di cui all’articolo 1 del presente Statuto, provvede a gestire i servizi pubblici anche aventi per oggetto la produzione di beni e le attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.

2. I servizi devono essere informati all’utenza; il Regolamento definisce anche le forme con cui l’utenza interviene nell’organizzazione dei servizi.

3. Nella gestione dei servizi pubblici il Comune terrà conto della pianificazione strategica, del controllo direzionale e del controllo operativo.

4. Principio informatore dell’attività economicamente rilevante dell’Amministrazione Comunale è la ricerca della massima coerenza possibile tra le risorse disponibili e gli obiettivi programmati in un dato periodo di tempo.

5. I servizi comunali saranno improntati alla ricerca della maggiore efficacia ed efficienza possibile.

Art. 34
FORME DI GESTIONE

1. Il Comune gestisce i servizi comunali nelle forme previste dalla legge, dal presente Statuto e dell’apposito regolamento.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio sarà improntata a comparazione tra le varie forme tenendo conto della valutazione economica, sociale e di impatto ambientale ove necessario.

3. Ai fini della concreta attuazione di quanto sopra previsto il Comune predispone un piano dei servizi che tenga conto delle risorse disponibili, degli obiettivi generali e specifici e delle compatibilità tra i servizi stessi.

4. Al fine di favorire una corretta allocazione delle risorse disponibili, e al fine di favorire la partecipazione popolare, il Comune può predisporre e realizzare indagini di mercato finalizzate al miglioramento dei processi produttivi dei beni e servizi e della loro qualità.

Art. 35
ORDINAMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI

1. L’ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dallo Statuto e dai Regolamenti delle stesse; quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente Statuto e dai Regolamenti comunali.

2. Organi delle istituzioni sono:

a) il Consiglio di amministrazione e il presidente nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio ambito tra coloro che abbiano i requisiti per l’elezione a Consigliere Comunale;

b) il direttore nominato dalla Giunta Comunale fra le persone che abbiano i requisiti di cui alla lettera a).

3. Al direttore compete la responsabilità gestionale, è responsabile del personale, e adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l’attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art. 36
MODALITA’ DI NOMINA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI DI CUI ALL’ARTICOLO PRECEDENTE

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Consiglio Comunale sulla base di un documento programmatica corredato dal curriculum dei candidati.

2. Il documento proposto deve essere sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati e deve essere presentato al Segretario Comunale almeno cinque giorni prima dell’adunanza del Consiglio.

3. Il presidente e i singoli componenti possono essere revocati su proposta motivata del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri assegnati, dal Consiglio Comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

4. Il direttore può essere specificamente assunto per lo svolgimento di tale incarico mediante pubblico concorso o può altresì essere incaricato a tempo determinato e con contratto professionale ma comunque con qualifica dirigenziale.

Art. 37
CONTROLLO DI GESTIONE

1. Obiettivo dell’Amministrazione è l’introduzione del controllo di gestione mediante il quale verrà verificato il grado di efficacia e di efficienza nel raggiungimento delle finalità previste nella programmazione dei servizi.

2. L’attività di programmazione e controllo sarà realizzata secondo quanto prevede la legge.

SEZIONE SECONDA
GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Art. 38
FINANZA E CONTABILITA’

1. Il Comune, nell’ambito delle norme sulla finanza locale, ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e derivate.

2. Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, ha potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

3. Il Comune dovrà assicurare, attraverso i trasferimenti dello Stato, i servizi pubblici indispensabili.

4. Ai fini dell’erogazione dei servizi pubblici il Comune può, nel rispetto della normativa vigente, determinare le tariffe e i corrispettivi di fruizione a carico degli utenti anche in modo non generalizzato, purché le distinzioni avvengano mediante l’applicazione di parametri motivatamente esplicitati ed ai fini di una più equa distribuzione dei costi.

5. Tutti gli strumenti contabili, disciplinati da apposito regolamento, dovranno favorire una lettura per programmi-obiettivi, al fine di garantire, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello di gestione e quello relativo all’efficacia dell’azione amministrativa.

6. Il Comune ha piena autonomia di pianificazione strategica e conseguentemente acquisisce, indirizza, alloca e utilizza le proprie risorse in relazione agli obiettivi programmati ed ai servizi erogati.

Art. 39
BENI PUBBLICI COMUNALI

1. Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.

2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali.

3. La gestione dei beni patrimoniali disponibili del Comune deve essere effettuata rendendola economicamente vantaggiosa, anche mediante il diretto godimento della collettività stessa.

4. La redditività dei beni comunali viene assicurata oltre che mediante le entrate che gli stessi assicurano all’Ente anche nella loro destinazione diretta al soddisfacimento delle esigenze della collettività locale.

Art. 40
CONTROLLI FINANZIARI DI GESTIONE

1. Il controllo di gestione, attuato mediante l’applicazione di indici e la conseguente verifica del raggiungimento degli obiettivi in modo efficace ed efficiente, informa tutta l’attività economico-finanziaria dell’Ente.

2. A tal fine devono essere assicurati costantemente agli organi politici e di direzione una informazione sistematica ed una analisi approfondita dell’efficacia e dell’accettabilità sociale dei servizi, nonché dell’efficienza e dell’economicità della gestione.

Art. 41
IL REVISORE DEI CONTI

1. La revisione economico-finanziaria è attribuita a un revisore eletto secondo le modalità stabilite dalla legge.

2. Il revisore, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento, collabora con il Consiglio Comunale nella funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che, esprimendo rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore gestione, viene sottoposta al Consiglio all’atto di approvazione del rendiconto.

3. Nell’esercizio delle sue funzioni, con le modalità e i limiti stabiliti dal Regolamento, il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

4. Il revisore dei conti, oltre a possedere i requisiti professionali previsti dalla legge, deve possedere anche quelli di eleggibilità a Consigliere Comunale e non trovarsi nei casi di incompatibilità previsti dalla legge stessa.

5. Gli aspetti organizzativi e funzionali dell’ufficio del revisore dei conti, le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia sono disciplinati dal Regolamento, in base ai principi stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.

SEZIONE TERZA
VALUTAZIONE DEI RISULTATI

Art. 42
PRINCIPI GENERALI DI VALUTAZIONE

1. Il Comune considera la valutazione dei risultati in relazione agli obiettivi predeterminati aspetto fondamentale dell’organizzazione ed in quanto tale incidente sulla struttura, sul funzionamento e sui meccanismi operativi dell’intera organizzazione.

2. La valutazione è relativa ai risultati raggiunti rispetto alle attese ed agli obiettivi predeterminati.

Art. 43
CRITERI DI VALUTAZIONE E DEL CONTROLLO

1. La valutazione del funzionamento e dei risultati della gestione deve essere improntata a chiarezza, fattibilità e concretezza degli obiettivi correlati alle dinamiche ambientali; deve basarsi su aspetti oggettivi e deve tendere, quale ultimo fine, al miglioramento del funzionamento della struttura e dell’erogazione di prestazioni e servizi.

TITOLO QUINTO
NORME TRANSITORIE E FINALI

SEZIONE PRIMA
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 44
TERMINE PER L’ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

1. Entro un anno dall’entrata in vigore del presente Statuto il Consiglio Comunale approverà i Regolamenti previsti dalla legge e dallo Statuto stesso.

2. Fino all’approvazione dei Regolamenti continuano ad applicarsi le norme adottate dal Comune precedentemente, per quanto compatibili con la legge e con il presente Statuto.

Art. 45
ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE

1. Gli eventuali adeguamenti dello Statuto e dei Regolamenti a leggi sopravvenute dovranno essere approvati, salvo specifici termini fissati dalla legge stessa, nei 120 giorni successivi all’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 46
ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo gli adempimenti previsti dalla legge, e da tale momento non sarà più possibile l’applicazione delle norme transitorie.