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Bollettino Ufficiale n. 39 del 30 / 09 / 2004

Codice 26
D.D. 10 settembre 2004, n. 459

Determinazioni in ordine all’utilizzo delle aree e dei beni del demanio della navigazione interna piemontese site all’interno delle “zone portuali”.

Com’è noto, con la l.r. n. 44/2000 e s.m.i. la Regione Piemonte ha inteso dare piena attuazione al processo di riforma della Pubblica Amministrazione concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali, iniziato con la legge 15 marzo 1997 n. 59 e il decreto legislativo 21 marzo 1998 n. 112 attuativo della medesima.

Con l’art. 2 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12, “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l’anno 2004" (pubblicata sul B.U. n. 20 del 20.05.2004), la Regione Piemonte ha posto le basi generali per la risoluzione definitiva delle questioni connesse al rilascio delle concessioni sulle aree appartenenti al demanio della navigazione interna piemontese.

Con il “Regolamento regionale sulla disciplina delle concessioni sulle aree appartenenti al demanio della navigazione interna piemontese” n. 6/R del 05.08.2004 (pubblicato sul B.U. n. 34 del 26.08.2004 ed in vigore dal 10.09.2004), comprensivo delle tabelle allegate, ove sono riportati gli importi di riferimento per le occupazioni delle aree/beni di che trattasi vengono, inoltre, delineati i nuovi indirizzi operativi per la gestione tecnica delle funzioni amministrative relative al rilascio delle concessioni.

In termini generali, il Regolamento regionale dispone regole più moderne e meno burocratiche per il rilascio delle concessioni sulle spiagge e i litorali dei propri laghi e tratti fluviali navigabili.

L’obiettivo di questo grande ridisegno è volto a valorizzare e tutelare, nel modo più rigoroso, la qualità ambientale e paesaggistica del territorio interessato e scrivere regole più moderne per la fruizione a favore del turismo, dello sport e del commercio piemontese, di una risorsa fondamentale costituita dalle aree rivierasche dei laghi e dei fiumi interessati dalla navigazione.

Per quanto concerne questo ultimo aspetto, il comma 5, dell’art. 21 del suddetto regolamento, recita:

“In fase di prima applicazione della presente disciplina, coloro che sono in possesso alla data di entrata in vigore della presente disciplina, di regolare concessione di aree/beni del demanio della navigazione interna, devono comunque autocertificare all’autorità concedente territorialmente interessata, la situazione in essere a mezzo di apposita modulistica messa a disposizione dall’autorità concedente. Tali concessioni sono ricondotte d’ufficio alla scadenza del 31 dicembre 2006.”

In relazione a ciò, con la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 4/TUS del 06.09.2004, è stato disposto che per i soggetti concessionari di un area e/o bene sito all’interno di una “zona portuale” piemontese, non è richiesta la presentazione dell’autocertificazione di cui al comma 5, dell’art. 21 del suddetto regolamento, in quanto la Struttura regionale, competente in materia di demanio della Navigazione interna, è già in possesso dei dati relativi alla concessione di che trattasi.

Con la Circolare succitata, è stato altresì previsto che la Struttura regionale competente in materia di demanio della Navigazione interna, proceda d’ufficio alla regolarizzazione temporale della validità delle concessioni in essere riconducendole, ai sensi delle normative vigenti, al 31.12. 2006.

Con il presente atto si intende pertanto procedere negli adempimenti di competenza disposti dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 4/TUS del 06.09.2004, individuando i soggetti concessionari interessati e riconducendo alla data del 31.12. 2006 la validità delle concessioni di che trattasi.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visti gli artt.li 4 e 16 D.Lgs. 165/2001.

Visto l’art. 22 della L.R. n. 51/1997.

Visto l’articolo 2, della l.r. 18.05.2004, n. 12 “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l’anno 2004".

Visto il “Regolamento regionale sulla disciplina delle concessioni sulle aree appartenenti al demanio della navigazione interna piemontese” n. 6/R del 05.08.2004.

Vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 4/TUS del 06.09.2004.

determina

Di prendere atto che, ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 4/TUS del 06.09.2004, i soggetti concessionari di un area e/o bene sito all’interno di una “zona portuale” piemontese, sono esentati dalla presentazione dell’autocertificazione di cui al comma 5, dell’art. 21 del “Regolamento regionale sulla disciplina delle concessioni sulle aree appartenenti al demanio della navigazione interna piemontese” n. 6/R del 05.08.2004.

Di ricondurre, ai sensi del comma 5, dell’art. 21 del “Regolamento regionale sulla disciplina delle concessioni sulle aree appartenenti al demanio della navigazione interna piemontese” n. 6/R del 05.08.2004, alla data del 31.12. 2006 la validità delle concessioni in essere di aree e/o beni siti all’interno di una “zona portuale” piemontese, per quei soggetti concessionari riportati nell’allegato A) facente parte integrante del presente atto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 8 della L.R. 08.09.1997, n. 51.

Il Dirigente responsabile
Luigi Serra