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Bollettino Ufficiale n. 39 del 30 / 09 / 2004

Codice 19.20
D.D. 23 luglio 2004, n. 180

Rettifica della determinazione del dirigente del Settore Gestione Beni Ambientali n. 16 del 28/01/2004 in seguito ad errore materiale contenuto nella relazione istruttoria n. 681/19/19.20 del 26/01/2004 facente parte integrante della stessa determinazione. Comune di Trana. Istanza: S.p.A. H3G

Vista l’autorizzazione rilasciata dalla Regione Piemonte ai sensi dell’art. 82 D.P.R. 616/77 con Determinazione del Settore Gestione Beni Ambientali n. 16 del 28/01/2004 e la relativa relazione istruttoria n. 681/19/19.20 del 26/01/2004 per la realizzazione di un impianto per telefonia cellulare UMTS da realizzarsi in Via Reano al Fg 6 mapp. 1, nel Comune di Trana (TO), a fronte dell’istanza presentata dalla S.p.A. H3G;

considerato che nella relazione istruttoria sopra richiamata sono state inserite delle condizioni sotto la cui osservanza l’autorizzazione è stata concessa;

visto che la prima delle condizioni imposte recita:

“il pennone estensivo metallico di altezza pari a 6 metri sia trattato superficialmente con delle sostanze tali da renderlo di natura opaca e tonalità bruno scuro”;

considerato che in data 12/07/2004 è pervenuta dalla S.p.A.H3G istanza motivata volta ad ottenere la rettifica della condizione succitata, in quanto in realtà l’altezza del palo estensivo è di metri 6,50, come deducibile dalle quote del disegno in progetto, e che quindi la citata altezza di 6 metri deriva da un mero errore di dicitura;

ritenuto necessario porre rimedio al sopra descritto errore materiale rettificando la condizione imposta con determinazione n. 16 del 28/01/2004, così come specificato nella relazione istruttoria allegata alla presente determinazione;

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

- visti gli artt. 3 e 16 del D.lgs. n. 29/93 come modificato dal D.lgs. n. 470/93;

- visto l’art. 22 della L.R. n. 51/97;

- in conformità con gli indirizzi ed i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta Regionale con atto deliberativo regionale n. 2/22503 del 22/09/97;

determina

Di rettificare per errore materiale, per le considerazioni esposte in premessa la Determinazione del Settore Gestione Beni Ambientali n. 16 del 28/01/2004, come di seguito specificato:

nella relazione istruttoria, la condizione che recita “il pennone estensivo metallico di altezza pari a 6 metri sia trattato superficialmente con delle sostanze tali da renderlo di natura opaca e tonalità bruno-scuro”.

venga sostituita con:

“il pennone estensivo metallico di altezza pari a 6,50 sia trattato superficialmente con delle sostanze tali da renderlo di natura opaca e tonalità bruno-scuro”.

Il Dirigente responsabile
Bernardo Sarà