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Bollettino Ufficiale n. 39 del 30 / 09 / 2004

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 17 settembre 2004, n. 103

L.R. 38/94 e successive modificazioni e integrazioni, art. 11: Insediamento del Consiglio regionale del Volontariato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 “Valorizzazione e promozione del volontariato”, così come m. e i. con L.R. n. 1/04, che all’art. 11 prevede l’istituzione del Consiglio regionale del volontariato, cui sono attribuite le seguenti funzioni:

1. attività di promozione e attuazione, direttamente o in collaborazione con gli Enti locali, con le organizzazioni di volontariato e con i centri di servizio, d’iniziative di studio e di ricerca anche ai fini dello sviluppo di attività di volontariato;

2. promozione, con cadenza biennale, della Conferenza regionale del volontariato;

3. formulazione di pareri e proposte circa l’attuazione della legge.

Considerato che il citato art. 11 prevede, altresì, che la Giunta regionale definisca la composizione e le modalità di funzionamento dell’organismo, garantendo la rappresentanza di ogni settore del volontariato.

Vista la D.G.R. n. 15-12043 del 23 marzo 2004, pubblicata sul B.U. n. 13 del 1 aprile 2004, che stabilisce che il Consiglio regionale del volontariato sia composto:

a) dall’Assessore regionale, con delega al volontariato, che lo convoca e lo presiede;

b) da due consiglieri regionali;

c) dagli Assessori provinciali competenti o loro delegati;

d) da un rappresentante degli altri EE.LL. designato congiuntamente dalle rappresentanze degli stessi;

e) da due rappresentanti del Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato nella regione Piemonte: uno in rappresentanza delle Fondazioni bancarie e l’altro delle associazioni di volontariato presenti nel Comitato stesso;

f) da un rappresentante di ogni Centro di servizio del volontariato;

g) da trentadue rappresentanti delle organizzazioni di volontariato, iscritte al registro, di cui due nella sezione regionale degli organismi di coordinamento e collegamento, congiuntamente designati dagli organismi iscritti nella citata sezione regionale e i restanti trenta designati dalle Province, in relazione alle organizzazioni iscritte nelle sezioni provinciali al 31.12.2003 sul totale regionale, garantendo un minimo di due rappresentanti per Provincia e tenuto conto della rappresentatività delle varie sezioni, secondo il prospetto seguente:

Province         n. designazioni
————————————————————————-

Alessandria         4

Asti             2

Biella            2

Cuneo         4

Novara         3

Torino         11

V.C.O.         2

Vercelli         2

totale         30


Dato atto che i rappresentanti del volontariato sono individuati, da parte delle Province, a seguito di procedure che garantiscano l’autonoma scelta delle organizzazioni di volontariato, secondo criteri di rappresentanza del territorio provinciale e delle varie sezioni del registro e che la Provincia di Torino designa almeno un rappresentante per ogni sezione del registro regionale.

Considerato che, ai sensi della citata deliberazione di Giunta regionale, il Consiglio è insediato dal Presidente della Regione con la designazione della metà più uno dei componenti e dura in carica quanto la legislatura.

Considerato che gli enti preposti hanno provveduto alle designazioni di competenza;

Visti gli atti;

Visto l’art. 11 della L.R. n. 38/94 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la D.G.R. n. 15 -12043 del 23 marzo 2004, pubblicata sul B.U. n. 13 del 1 aprile 2004;

Vista la L.R. n. 51/97;

decreta

Di insediare il Consiglio regionale del volontariato, previsto all’art. 11, della L.R. n. 38/94, e successive m. e i., nella composizione di seguito indicata:

Tabella

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 65 dello Statuto.

Enzo Ghigo