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Bollettino Ufficiale n. 39 del 30 / 09 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Comune di Angrogna (Torino)

Statuto comunale (Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30.07.2004)

CAPO 1
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
STATUTO E PRINCIPI FONDAMENTALI

1. Il presente Statuto viene formulato in riferimento all’art.6 del T.U.n.267/2000, ma si fonda su complessi di principi originati dalla Costituzione della Repubblica Italiana e che pertanto non possono essere violati né trovare limitazioni in alcun atto legislativo e tanto meno in alcuno atto amministrativo o di altra natura proveniente dallo Stato o da altri Enti.

2. Detto complesso di principi trova formulazione sistematica nel presente e nei successivi articoli che costituiscono il capo 1 dello Statuto, definito, conseguentemente, come una vera e propria “carta dei principi” sotto il titolo “principi fondamentali”.

Art. 2
AUTONOMIA

1. L’autonomia del Comune, affermata dalla Costituzione e, in forma derivata, dall’art. 3 del Testo Unico 267/2000 trova fondamento storico e giuridico nel fatto che la Comunità locale, come forma sociale, non è creata dallo Stato ma è semplicemente riconosciuta dall’Ordinamento giuridico dello Stato.

2. L’autonomia del Comune quindi, ha il suo radicamento, al di là della stessa Costituzione, nel fatto oggettivo dell’esistenza della Comunità locale, come tradizionalmente e storicamente organizzata sul territorio, delimitato attraverso vicende storiche e secolari ed in particolare attraverso il processo di emancipazione dalle servitù feudali e gli accordi via via intervenuti con le Comunità confinanti, dalle quali la delimitazione del territorio di Angrogna è stata da tempo riconosciuta e confermata.

3. Con queste affermazioni di principio il Comune di Angrogna si inserisce nella linea giuridica e politica che dalla Costituzione conduce al Testo Unico 267/2000, in contrapposizione con l’indirizzo interpretativo che vorrebbe ridurre la legge esclusivamente o prevalentemente a normativa efficientista e razionalizzatrice delle gestioni e dei servizi, anche a scapito dell’autonomia degli Enti locali, che, invece, ne costituisce il motivo centrale e prevalente.

Art. 3
ELEMENTI CARATTERISTICI

1. L’autonomia del Comune assume, dunque, caratteristiche e manifestazioni proprie ed esclusive di questo territorio e di questa popolazione, così come articolatasi in borgate e frazioni sul territorio stesso, anche attraverso l’elaborazione e l’uso di linguaggi differenziati ma riconducibili tutti alla lingua occitana, nonché l’uso generalizzato della lingua francese, cui si è sovrapposta nel tempo la lingua italiana, divenuta lingua ufficiale dello Stato italiano

2. L’autonomia di questo Comune, inoltre, si è andata delineando attraverso vicende storico-religiose, da prima duramente conflittuali e poi gradualmente sfociate nella reciproca tolleranza tra la componente valdese e la componente cattolica della popolazione.

3. Sono dunque componenti ineliminabili dell’autonomia della Comunità di Angrogna e tali sono riconosciute dallo Statuto dell’Ente Comune di Angrogna:

- il territorio riscattato dalla Signoria feudale e delimitato, muovendo da est verso ovest dai confini con i Comuni di Luserna San Giovanni, Torre Pellice, Villar Pellice, Prali, Perrero, Pramollo, San Germano Chisone, Prarostino, Bricherasio;

- la potestà su tale territorio, esercitata nei modi possibili attraverso i secoli ed ora riconosciuta in via di principio dalla Costituzione Repubblicana e dal Testo Unico n. 267/2000.

- l’identità culturale conseguita attraverso plurisecolari vicende storiche, talora tragiche, sanguinose, conflittuali, che trovano particolare espressione nei luoghi storici o tradizionalmente riconosciuti come tali, quali il “Coulege dei Barba”, i Templi valdesi del Capoluogo, del Ciabas, del Serre e di Pradeltorno, la Ghieisa’ d’la Tana, il monumento di Chanforan, le Chiese cattoliche di San Lorenzo e Pradeltorno, nonché nella toponomastica, nei cimiteri confessionali e in altri luoghi;

- la bireligiosità derivata dalla compresenza sul territorio delle religioni valdese e cattolica, che ha segnato e caratterizzato, anche attraverso avvenimenti tragici, la storia locale ed ora si manifesta nel reciproco rispetto e nella civica collaborazione;

- il plurilinguismo, espresso nelle parlate di lingua occitana, nell’uso della lingua francese è nell’ormai affermato ed accettato uso della lingua italiana, non solo come lingua ufficiale ma come fatto culturale acquisito.

Art. 4
INDIVIDUALITA’, INVIOLABILITA’ E COOPERAZIONE

1. Il Comune, dunque, riconosce ed afferma la peculiarità e l’autonomia originaria della Comunità locale quale fondamento prioritario della propria autonomia statutaria, normativa, organizzativa e finanziaria, adesso riconosciuta dalla Costituzione e dal T.U. 267/2000

2. Il Comune, quindi, afferma come inviolabile la propria individualità e come bene assolutamente primario l’autonomia della Comunità locale, che, in via di principio non dovrebbe ridursi ad elemento mercificabile attraverso la concessione di corrispondenti contributi finanziari dello Stato e della Regione o di qualsiasi altro beneficio economico

3. Il Comune afferma, alla luce del dettato costituzionale, l’equivalenza del diritto primario alla libertà personale inviolabile riconosciuto ad ogni cittadino con il diritto primario all’autonomia, riconosciuto ad ogni ente comunitario e cioè ad ogni Comunità locale organizzata in ente locale territoriale

4. Il Comune di Angrogna pertanto, considera negativamente gli Istituti dell’unione di Comuni (art. 32 T.U. 267/2000) e della fusione di due o più Comuni (art. 15 T.U. 267/2000), mentre intende avvalersi di ogni possibile forma di cooperazione con gli altri Enti locali per il raggiungimento delle proprie finalità

5. Il Comune di Angrogna, al fine di assicurare la realizzazione e l’esercizio di servizi od opere di dimensione o complessità eccedenti le possibilità gestionali e finanziarie del singolo Comune o comunque assicurare efficienza ed efficacia alla complessiva gestione di competenza, si propone l’attuazione delle forme associative e di cooperazione previste dagli artt. 30 - 31 - 33 e 34 del T.U. 267/2000, ma soprattutto si propone e propone agli altri Comuni della Val Pellice come strumento fondamentale per l’esercizio delle funzioni comunali la Comunità Montana, in riferimento al disposto di cui all’art. 28 comma 1 del T.U. 267/2000 ove è stabilito che “l’esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni o a questi conferite dalla Regione spetta alle Comunità Montane”.

Art. 5
COOPERAZIONE ED ASSOCIAZIONE

1. Il Comune di Angrogna, tipicamente montano, individua nella Comunità Montana Val Pellice - al di sopra dei supersistiti campanilismi, degli oggettivi interessi particolari delle singole Comunità locali, delle reali differenzazioni socio-economiche e quindi culturali tra Alta, Media, Bassa Valle, delle divisioni politiche o comunque di parte - il luogo politico-amministrativo più idoneo per assicurare, non solo l’esercizio associato delle funzioni comunali proprie o delegate, ma anche e soprattutto la gestione associata e programmata del territorio compreso nella zona montana omogenea oggettivamente individuabile come Val Pellice.

2. Il Comune di Angrogna afferma come propria linea programmatica permanente, proponendola agli altri Comuni della Valle una politica comunitaria, di collaborazione sovracomunale incentrata sulla Comunità Montana Val Pellice, tesa, attraverso la programmazione del territorio, allo sviluppo socio-economico della Valle, alla tutela delle identità culturali delle singole Comunità locali, all’apertura culturale e, per quanto possibile, operativa verso le realtà esterne della Valle

3. Il Comune di Angrogna, pur riconoscendo la Comunità Montana come strumento privilegiato per la collaborazione fra i Comuni della Valle, utilizzerà anche, per il miglior conseguimento di fini comuni altre forme di intesa e di collaborazione con i Comuni confinanti, eventualmente meno formali di quelle previste dal Capo V del T.U. 267/2000
4. Tra queste ultime, comunque, il Comune di Angrogna intende privilegiare, “al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati”, qualora non sia raggiungibile lo scopo attraverso la delega alla Comunità Montana, l’istituto della convenzione, come previsto dall’art. 30 del T.U. 267/2000

Art. 6
LINEE D’AZIONE FONDAMENTALI

1. Secondo la linea precisata nell’articolo precedente il Comune di Angrogna, pur con le sue obiettive limitazioni, stabilisce di perseguire i seguenti indirizzi:

- riaffermare in ogni sede e con ogni mezzo possibile che la L.R. di riordino delle Comunità Montane (art. 27 e seguenti del T.U.) deve confermare la delimitazione della zona montana omogenea della Val Pellice come indicata all’art. 3 comma 1 lettera f) n. 24 del T.U. delle leggi sulla montagna

- riaffermare in ogni sede e con ogni mezzo possibile che deve essere confermata l’A.S.L. coincidente territorialmente con la Comunità Montana Val Pellice, sottolineando che tale coincidenza consente, comunque sia strutturata l’A.S.L. una programmazione valligiana dei settori della Sanità e Socio-Assistenziale conforme alla programmazione socio-economica della Comunità Montana, nonché maggiori possibilità di controllo dell’attività dell’A.S.L. da parte delle Comunità locali valligiane;

- riaffermare comunque l’esigenza che le funzioni sanitarie e socio-assistenziali debbano fare capo ai Comuni, singoli o associati, affinchè sia effettiva e non mutilata l’autonomia dei Comuni stessi e questi siano veramente in grado di rappresentare le relative Comunità, curarne gli interessi e promuoverne lo sviluppo (art. 3 comma 2 del T.U. 267/2000)

- - respingere, in ogni sede ed in ogni forma possibile una strutturazione dell’A.S.L. che sottragga all’effettivo controllo e programmazione dei Comuni, singoli o associati, l’esercizio delle funzioni sanitarie e socio-assistenziali

- riaffermare l’importanza dell’istituzione della “Conferenza dei Sindaci o loro delegati” prevista dallo Statuto della Comunità Montana Val Pellice, quale organo permanente della Comunità al fine di assicurare in modo istituzionale il costante collegamento e la stretta collaborazione tra l’Amministrazione della Comunità e le Amministrazioni dei Comuni

- sostenere l’istituzione, nelle forme possibili, di organi permanenti di consultazione tra le Comunità Montane e le A.S.L. dell’area pinerolese, nonché tra le Comunità Montane, la Città di Pinerolo e gli altri Comuni non montani dell’area pinerolese;

- sostenere forme di collaborazione tra le Comunità Montane dell’area Pinerolese e le altre Comunità Piemontesi, con particolare riguardo per l’area del Monviso e per quella Occitana;

- sostenere ogni iniziativa volta a potenziare i rapporti della Val Pellice con la confinante area francese, nonché i rapporti culturali con altre zone dell’Italia, europee ed anche extraeuropee già in qualche modo collegate con la Val Pellice, ricercando anche le modalità possibili per diffondere nella Valle una cultura e una mentalità “europea” in una linea sia di tutela dell’identità culturali locali sia di ricerca e rafforzamento dei legami culturali ed umani che collegano culture e civiltà in una società sempre più ampia e in un mondo sempre più piccolo, nel quale si vanno affermando i concetti di “casa comune europea” e di “villaggio globale”

- concorrere ad una politica valligiana e pinerolese volta ad assicurare comunicazioni rapide e sicure, sia a mezzo ferrovia sia a mezzo rete stradale sia all’interno della Valle sia sulla direttrice con Pinerolo e Torino sia sulla direttrice trasversale pedemontana, in raccordo con i sistemi di trasporto nazionali ed internazionali

- concorrere ad una politica di sviluppo socio-economico della Valle del Pellice, in collegamento con le aree confinanti italiane e francesi: uno sviluppo che, muovendo dalla tutela dell’esistente, nei suoi aspetti umano ed ambientale, tenda alla creazione di nuovi posti di lavoro nei vari settori dell’agricoltura, dell’artigianato e della piccola - media industria, del terziario pubblico e privato, con particolare attenzione per iniziative e progetti di eco-sviluppo, turistici ed agro-turistici.

Art. 7
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

1. Il Comune, riconoscendo che la sua esistenza e la sua autonomia sono radicate nella Comunità Locale, cioè nell’espressione locale della sovranità popolare, ritiene indispensabile la partecipazione democratica dei cittadini nella gestione della cosa pubblica.

2. Il Comune quindi promuove e favorisce tale partecipazione con gli strumenti indicati nel presente Statuto, in particolare agli articoli 55 -56 -57 -5 8 -59 e 60 e nell’apposito regolamento, con riferimento agli articoli 4 - 5 - 6 del T.U. 267/2000.

3. Il Comune ispirandosi ai principi di cui alla Legge 8 marzo 1994 n. 203 e al D.Lgs. 25.7.98 n. 286 promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell’Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, forme di partecipazione alla vita sociale. Art. 7 c. 3 T.U.

Art. 8
AMBIENTE

1. Il territorio di Angrogna, elemento costitutivo del Comune e componente specifica dell’autonomia spettante alla Comunità di Angrogna, rappresenta pure nel suo complesso e nelle sue componenti, un bene ambientale di inestimabile valore, che il Comune intende tutelare nella sua bellezza naturale, nelle sue caratteristiche originali ed antropiche.

2. La tutela dell’ambiente viene assunta, quindi, dal Comune di Angrogna quale principio informatore della sua attività e, quindi, quale elemento primario ai fini della valutazione di ogni intervento pubblico o privato sul territorio.

3. Tale principio si intreccia, pertanto, indissolubilmente con l’azione dell’Ente volta allo sviluppo sociale ed economico della Comunità locale. Il Comune non ammette interventi di tutela ambientale che risultino conflittuali con la tutela dell’elemento umano della realtà locale e, quindi, con lo sviluppo socio-economico della Comunità, così come non ammette interventi volti a tale sviluppo che siano contrastanti con la tutela dell’ambiente.

4. In tale ottica il Comune intende svolgere ogni azione per arginare e, se possibile, invertire il processo di spopolamento del territorio, nella consapevolezza che l’abbandono del territorio costituisce il primo elemento di degrado ambientale e che non può esservi un reale sviluppo se non è fondato sulla tutela dell’elemento umano oltrechè dell’elemento ambientale del territorio.

Art. 9
SICUREZZA SOCIALE

1. La “Tutela dell’elemento umano del territorio” deve prioritariamente essere rivolta, anche in una situazione socio-economica molto modesta come quella di Angrogna, alle persone ed alle famiglie in maggiore difficoltà: la solidarietà sociale deve operare nei confronti dei cittadini che vivono nella sofferenza, nella solitudine, nel disagio, nell’abbandono.

2. Il Comune di Angrogna si impegna, nei limiti delle proprie risorse, in tale direzione, attivando gli interventi socio-assistenziali attraverso i servizi gestiti dalla Comunità Montana e attraverso l’Area dell’ integrazione socio-sanitaria tra ASL ed Enti Gestori del Sociale.

3. Il Comune di Angrogna si impegna a sostenere la dimensione valligiana di una politica solidaristica nei confronti dei “poveri” della nostra società, da attuare, pur con la gradualità imposta dalle sempre più ridotte risorse finanziarie degli Enti pubblici, nella prospettiva della realizzazione di un sistema di sicurezza sociale.

4. Nei limiti delle leggi e delle regole dettate dall’armonia di convivenza che debbono valere per tutti i cittadini, il Comune di Angrogna asseconda l’accoglienza, la cittadinanza, l’inserimento sociale di quanti immigrati dall’estero hanno possibilità di avere ad Angrogna casa, lavoro, accesso ai servizi pubblici.

Art. 10
DISPOSIZIONI PER LE ZONE MONTANE

1. Il Comune riconosce statutariamente nella legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante “Nuove disposizioni per le zone montane”, e nel T.U. delle leggi sulla montagna L.R. n. 16 del 2.7.99 e successiva modificazione (L.R. 23/2000 e L.R. 19/2003) un ulteriore fondamento ai principi fondamentali sanciti nel presente Capo I del proprio Statuto.

2. Il Comune, pertanto, svolgerà ogni possibile azione, unitamente alla Comunità Montana, affinchè abbiano attuazione i principi fondamentali sanciti dalla citata legge, dalla quale viene affermato che “La salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane, ai sensi dell’art. 44 della Costituzione, rivestono carattere di preminente interesse nazionale” e che “sono interventi speciali per la montagna le azioni organiche e coordinate dirette allo sviluppo globale della montagna mediante la tutela e la valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell’habitat montano”, sotto i profili territoriale, economico, sociale, culturale e delle tradizioni locali.

3. Il Comune si impegnerà particolarmente: ai fini della redazione ed attuazione del Piano Pluriennale di sviluppo socio-economico della Comunità Montana nonché dei Progetti integrati di cui all’art. 29 del T.U., degli interventi di sistemazione idrogeologica ed idraulica-forestale, dei progetti ed interventi rivolti allo sviluppo del turismo rurale ed alla salvaguardia ambientale, della organizzazione e gestione dei trasporti, del mantenimento e dell’equilibrato sviluppo del servizio scolastico nonchè per l’istituzione da parte della Regione degli incentivi per l’insediamento nelle zone montane previste dall’art. 19 della Legge 97/94. (art. 41 del citato T.U.).

CAPO II
IL COMUNE, FUNZIONI, COMPITI, PROGRAMMAZIONE

Art. 11
IL COMUNE

1. Il Comune è Ente locale autonomo che rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Come livello di governo immediatamente vicino alla Comunità locale, il Comune ha competenza generale e gli spettano le funzioni amministrative in ogni questione e materia della vita associata dei cittadini. Dove non può disporre direttamente a vantaggio della popolazione si avvale del potere di esternazione nei confronti di altri livelli e soggetti di governo.

Ogni volta che sia necessario ed utile promuove e partecipa a forme associative e di cooperazione, ad accordi di programma più ampi possibile.

3. Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.

4. Il Comune è dotato di autonomia statutaria e di autonomia finanziaria, nell’ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

5. Il Comune è titolare di funzioni proprie.

Esercita, altresì secondo le leggi dello Stato e della Regione le funzioni da esse attribuite o delegate.

6. Il Comune esercita le funzioni mediante gli organi, secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti, concretando il principio della partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica.

Art. 12
IL TERRITORIO, LA SEDE, LO STEMMA

1. Il territorio del Comune è costituito dai terreni distinti in catasto con numero 40 fogli di mappa, confinante come precisato al precedente art. 3.

2. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum.

3. La sede del Comune è fissata presso la “Casa Comunale” sita nel Capoluogo, denominato San Lorenzo: l’eventuale trasferimento della sede, in caso di urgente necessità, fatte salve le competenze della Regione in materia, potrà essere disposto con apposita deliberazione del Consiglio comunale. Presso di essa si riuniscono la Giunta, il Consiglio e le Commissioni, salvo esigenze particolari, che possono vedere gli organi riuniti in altra sede.

4. Le caratteristiche dello stemma e del gonfalone del Comune sono stabiliti con apposita delibera del Consiglio Comunale.

Art. 13
I BENI COMUNALI

1. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.

Gli usi civici restano regolati da leggi speciali.

Art. 14
BENI DEMANIALI

1. Sono beni demaniali quelli di proprietà del Comune che appartengono ai tipi indicati negli artt. 822 e 824 del codice civile. La demanialità si intende anche alle relative pertinenze e servitù eventualmente costituiti a favore dei beni stessi.

Art. 15
BENI PATRIMONIALI

1. I beni appartenenti al Comune che non sono assoggettati al regime del demanio pubblico costituiscono il patrimonio del Comune stesso.

2. Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico o in quanto rivestono un carattere pubblico; essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.

3. Fanno parte del patrimonio comunale disponibile quei beni che rivestono un’utilità puramente strumentale in quanto forniscono mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti i pubblici bisogni.

4. Il Comune, anche attraverso il patrimonio comunale, espleta l’impegno alla tutela del proprio territorio, quale bene ambientale di inestimabile valore, di cui tratta l’art. 8 del presente Statuto.

5. Gli alpeggi comunali, in ossequio ad una secolare tradizione, hanno destinazione non modificabile, se non attraverso deliberazione del Consiglio Comunale assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti e sono disciplinati da apposito regolamento. 6.Nel rispetto della tradizione locale, per assicurare collaborazione all’Amministrazione Comunale nella manutenzione delle strade periferiche, delle piste agro-silvo-pastorali e del patrimonio, nonché per la segnalazione di danni e di esigenze d’intervento, il Consiglio Comunale riconosce la funzione del “mansiere” e lo nomina tra i residenti maggiormente interessati. Al mansiere compete l’autorità di far intervenire gli utenti per i lavori che si rendono necessari, anche ricorrendo al sistema della “roida” obbligatoria in vigore da secoli.

7.Il Comune dispone del proprio patrimonio ed è il principale fornitore, nell’interesse della collettività, delle risorse site sul territorio; a tal fine il Comune, direttamente o con la partecipazione di terzi, ma sempre con prioritaria responsabilità, gestisce e sfrutta le risorse naturali, nei confronti delle quali si pone come principale e privilegiato concessionario.

8. Per il conseguimento di specifici obiettivi e per l’utilizzo e valorizzazione delle proprie risorse, il Comune può partecipare a società con capitale misto pubblico e privato.

Art. 16
LE FUNZIONI DEL COMUNE

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative, che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

2. In particolare il Comune svolge in proprio e/o in cooperazione con altri Comuni, con la Comunità Montana, con la Provincia e con altri Enti le funzioni amministrative seguenti:

a) pianificazione territoriale;

b) viabilità, traffico e trasporti;

c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell’ambiente;

d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche,

smaltimento dei rifiuti;

e) raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;

f ) servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale;

g) servizi nei settori: sociale, sanità, scuola, formazione professionale;

h) altri servizi attinenti alla cura degli interessi della Comunità e al suo sviluppo economico e civile;

i) polizia amministrativa per tutte le funzioni di competenza comunale

3. Il Comune promuove l’apprendimento e la diffusione delle lingue come strumenti di conoscenza, di comunicazione tra persone e popoli. In particolare delle lingue e della parlate legate alla memoria storica ed all’identità culturale della popolazione: il francese, il provenzale alpino, il piemontese.

4. Al Comune competono le tasse, le imposte, le tariffe e i contributi sui servizi ad esso attribuiti, con le specificazioni di cui all’articolo 18.

Art. 17
LE PLURIATTIVITA’ DEI COLTIVATORI DIRETTI

Ai sensi dell’art. 17 legge 97/94, il Comune, per l’esecuzione di lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del proprio territorio si avvale dell’affidamento in appalto, in deroga ad altre vigenti disposizioni di legge, ai coltivatori diretti singoli od associati ed alle cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale.

In riferimento all’art. 18 della citata legge, il Comune svolgerà una azione di informazione e sollecitazione, affinchè diventi ampiamente operante l’assunzione di coltivatori diretti alle dipendenze di imprese e datori di lavoro, in deroga alle norme sul collocamento della mano d’opera e senza oneri previdenziali, a tempo parziale od in forma stagionale.

Art. 18
AUTONOMIA FINANZIARIA

1. Nell’ambito dell’autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il Comune determina l’entità ovvero i criteri circa la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi di cui lo stesso assicura lo svolgimento.

La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.

2. Nel rispetto del vigente ordinamento, qualora dalla realizzazione di opere, interventi ed attività possano derivare utilità particolari e differenziate a singoli gruppi o categorie predeterminabili, potranno essere previste forme di contribuzione in rapporto al grado di utilità diretta conseguita.

3. Le risorse necessarie alla realizzazione di opere, interventi o alla istituzione e gestione di servizi possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie “una tantun” o periodiche corrisposte dai cittadini. A tal fine possono essere promosse forme di consultazione della cittadinanza o di parti di essa, anche su iniziativa di gruppi organizzati. Associazioni ed organismi di partecipazione.

4. Con deliberazione dell’organo competente viene determinata la misura minima delle risorse da reperire attraverso contribuzioni volontarie perché si faccia luogo alla realizzazione delle opere o interventi ed alla istituzione e gestione dei servizi.

Art. 19
I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1. Il Comune - nell’ambito delle proprie competenze - provvede alla gestione, in proprio od in cooperazione, dei servizi pubblici locali, che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità locale.

2. Il Comune può gestire, in proprio od in cooperazione, i servizi pubblici locali nelle forme giuridiche definite: in economia; in concessione a terzi; a mezzo di Azienda speciale; a mezzo Istituzione; a mezzo di Società per Azioni a prevalente capitale pubblico locale; a mezzo di altre eventuali tipologie determinate dalla legge.

Art. 20
I COMPITI DEL COMUNE PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare;

2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

3. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale qualora esse vengano affidate con legge, che regoli anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

4. Competono al Comune e vengono affidate dal Sindaco - ove occorra - funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, che saranno svolte in modo organizzato tramite personale specializzato.

Art. 21
LA PROGRAMMAZIONE

1. Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con la Regione, con la Provincia e gli altri Enti territoriali e con la Comunità Montana come metodo ordinatore della propria attività; attua il programma di sviluppo socio-economico e i piani d’intervento settoriale nel proprio territorio.

2. Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle Associazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

3. Il Comune opera con la politica del bilancio e con le risorse finanziarie in modo da applicare i principi e le regole della programmazione.

CAPO III
ORGANI ELETTIVI

Art. 22
GLI ORGANI DEL COMUNE

1. Sono organi di Governo del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

2. Il Consiglio è organo d’indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

3. La Giunta è l’organo esecutivo.

4. Il Sindaco è organo monocratico. Egli è il legale rappresentante dell’Ente. E’ capo dell’Amministrazione comunale, Ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale, autorità sanitaria locale. Autorità di P.S. in mancanza di altre autorità.

Art. 23
IL CONSIGLIO COMUNALE

1. L’elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolate dalla legge.

2. I Consiglieri Comunali rappresentano l’intero Comune senza vincolo di mandato.

3. Le indennità, il rimborso di spese e l’assistenza in sede processuale per fatti connessi all’espletamento del mandato sono regolati dalla Legge.

4. Il Consigliere Anziano è colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell’art. 73 del T.U. 267/2000 con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati a carica del Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell’art. 40 comma 2 del T.U 267/2000.

5. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell’obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto. Essa è convocata e presieduta dal Sindaco neo eletto.

6. Il Consiglio provvede nella 1^ seduta anzitutto alla convalida dei Consiglieri eletti, compreso il Sindaco e giudica le cause di ineleggibilità e incompatibilità, ai sensi degli artt. da 60 56 a 79 del T.U. N. 267/2000.

7. Nella medesima seduta il Sindaco comunica la composizione della Giunta, dallo stesso nominata tra cui il Vice Sindaco, e presenta le linee programmatiche e gli indirizzi ai sensi dell’art. 46 c. 3 del T.U. N. 267/2000.

8. Gli indirizzi generali di governo, presentati dal Sindaco nella seduta di insediamento, subito dopo la convalida degli eletti, devono indicare analiticamente gli obiettivi scelti per il successivo quadriennio in relazione alle risorse finanziarie evidenziandone la priorità.

9. Ai sensi dell’art. 45 del T.U. n. 267/2000, il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante, per qualsiasi causa, anche, se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto.

10. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio ai sensi dell’art. 38 c. 8 del T.U. n. 267/2000 devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, secondo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

Art. 24
I DIRITTI, I DOVERI, I POTERI DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere senza alcuna formalità dagli uffici del Comune nonché dalle sue Aziende, Istituzioni o Enti dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

2. I Consiglieri comunali hanno diritto di notizia su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di presentare interrogazioni e mozioni nelle forme definite dal Regolamento.

3. Se lo richieda un quinto dei Consiglieri il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste, la cui trattazione deve essere assicurata in tempo utile, tale, cioè, da non vanificarne gli eventuali risultati concreti.

4. La richiesta di convocazione deve riferirsi ad argomenti di competenza del Consiglio.

5. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento e salvo i casi in cui si tratti di questioni concernenti persone.

6. I doveri, la condizione giuridica, i permessi e le licenze, l’aspettativa, le indennità dei Consiglieri sono stabilite dalla legge (Cap. IV artt. 77 - 87 T.U. n. 267/2000)

Art. 25
LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) statuti dell’ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l’ipotesi di cui all’articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;

c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;

d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell’ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;

i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

2. Il Consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all’adeguamento e alla verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi del comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio che possono essere adottate dalla giunta e sono da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

4. Il Consiglio comunale ha competenza in materia di delega di funzioni comunali alla Comunità Montana e di stipulazione convenzioni con la stessa.

5. Al Consiglio spetta la formulazione e l’invio di indirizzi, ordini del giorno ed altri documenti che esprimano la valutazione, il parere, l’aspirazione, l’indirizzo dell’Ente su materie, problemi, avvenimenti, che incidono, direttamente o indirettamente, sugli interessi e lo sviluppo della Comunità locale.

6. Gli atti fondamentali debbono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all’azione da svolgere.

Art. 26
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1. La convocazione dei Consiglieri viene fatta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio.

2. La consegna deve risultare da dichiarazione del Messo Notificatore.

3. L’avviso per le sessioni ordinarie, con l’elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno 5 giorni prima, e per le altre sessioni almeno 3 giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.

4. Tuttavia nei casi d’urgenza, basta che l’avviso col relativo elenco sia consegnato 24 ore prima, ma in questo caso, su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente:

5. Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all’ordine del giorno di una determinata seduta.

6. L’elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione ordinaria o straordinaria del Consiglio Comunale, deve, sotto la responsabilità del Segretario, essere pubblicato nell’Albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.

7. Il Consiglio comunale non può deliberare se non interviene la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune; però in seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purchè intervengano almeno 4 membri.

8. Nel caso che siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell’ordine di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i Consiglieri.

9. Il Consiglio comunale si riunisce in seduta ordinaria tre volte all’anno:

- per l’approvazione del bilancio di previsione;

- per l’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente

- per la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e per dare atto del permanere degli equilibri di bilancio (art. 193 T.U. n. 267/2000)

10. Alle sedute del Consiglio Comunale possono partecipare, senza diritto di voto, gli Assessori esterni componenti della Giunta Comunale.

Art. 27
BANDIERA ITALIANA

In occasione delle riunioni del Consiglio vengono esposte all’esterno degli edifici dove si tengono, la bandiera italiana , quella dell’Unione Europea e quella regionale.

Art. 28
SCIOGLIMENTO CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio comunale viene sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell’interno:

a) quando compie atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;

b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

1) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco;

2) dimissioni del sindaco;

3) cessazione della carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purchè contemporaneamente presentati al protocollo dell’ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tale fine il sindaco;

4) riduzione dell’organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio;

c) quando non sia approvato nei termini il bilancio.

2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il Prefetto della Provincia nomina un Commissario ad acta, affinchè lo predisponga d’ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, il Prefetto assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce mediante commissario ad acta, all’amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

Art. 29
LE COMMISSIONI DEL CONSIGLIO

Il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l’organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

Art. 30
NOMINA E COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1. Ai sensi dell’art. 47 commi 1 e 2 del T.U., la Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da quattro Assessori anche esterni purchè in possesso dei requisiti di competenza ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vice Sindaco dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

3. I soggetti chiamati alla carica di Vice - Sindaco o Assessore devono essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale:- - - non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine fino al 3° grado del Sindaco;

- non aver ricoperto, la carica di Assessore in due mandati consecutivi immediatamente precedenti, ma comunque successivi alle prime elezioni effettuate ai sensi della legge n. 81/93.

Art. 31
COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell’art. 107 commi 1 e 2 nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario e dei Responsabili di Area.

2. E’ altresì competenza della Giunta:

a) l’adozione del Regolamento per il funzionamento della Giunta;

b) l’adozione del Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei servizi comprendente la dotazione organica, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

c) l’eventuale determinazione dell’indennità di carica al Sindaco e delle indennità di funzione agli Assessori;

d) l’assegnazione di contributi;

e) l’assunzione di spese facoltative o discrezionali.

f) l’ affidamento di incarichi professionali fiduciari.

Art. 32
DIMISSIONI, REVOCA, SOSTITUZIONE DI ASSESSORI

1. Le dimissioni da assessore sono presentate per iscritto al Segretario Comunale, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto, e diventano immediatamente efficaci. 2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.

3. Alla sostituzione di Assessori deceduti, dimissionari, revocati o cessati dall’Ufficio per altra causa provvede il Sindaco il quale ne dà comunicazione nella prima seduta utile del Consiglio.

Art. 33
L’ELEZIONE DEL SINDACO

L’elezione del Sindaco si effettua con sistema maggioritario contestualmente all’elezione del Consiglio Comunale secondo le disposizioni dell’art. 71 del T.U. n. 267/00.

Art. 34
LE COMPETENZE DEL SINDACO

1. Il Sindaco rappresenta l’Ente, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all’esecuzione degli atti.

2. Il Sindaco esercita le funzioni ad esso attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti e sovraintende altresì all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

3. Il Sindaco è, inoltre, competente, nell’ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l’esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

4.In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.

5. Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

6.Salvo quanto previsto dall’art. 107 egli esercita le funzioni attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune.

7. Il Sindaco adotta in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere anche locale, le dovute ordinanze contingibili ed urgenti.

8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. 9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall’insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il Prefetto adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell’articolo 136.

10. Il Sindaco nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi e attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna.

11. Nella prima seduta prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento dinanzi al Consiglio Comunale.

12. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del Comune da portarsi a tracolla della S.p.a.lla destra.

Art. 35
DELEGHE DELLE FUNZIONI E SOSTITUZIONE
DEL SINDACO

1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dalle sue funzioni, ai sensi dell’art. 143 T.U. - In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede il secondo Assessore: in mancanza degli Assessori fa le veci del Sindaco il Consigliere Anziano od il più anziano (per numero di voti ricevuti) fra i Consiglieri presenti in sede.

2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco, in tal caso le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco fino all’elezione del nuovo Sindaco.

3. Il Sindaco può anche rilasciare speciali delegazioni ai singoli Assessori, nonché ai singoli Consiglieri.

Art. 36
LE ATTRIBUZIONI DEL SINDACO NEI SERVIZI
DI COMPETENZA STATALE

1. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, sovraintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai Regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini; per l’esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l’assistenza della forza pubblica.

3. Se l’ordinanza adottata ai sensi del comma precedente è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all’ordine impartito, il Sindaco può provvedere d’ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell’azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

4. Il Vice Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

5. Nell’ambito dei servizi di cui al presente articolo sono previste ispezioni prefettizie per l’accertamento del regolare funzionamento dei servizi stessi, nonché per l’acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

6. Nelle materie previste dalle lettere a),b),c) e d) del primo comma del presente articolo, nonché dall’art. 14 T.U. 267/2000, il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l’esercizio delle funzioni indicate ad un Consigliere comunale per l’esercizio delle funzioni nelle aree territoriali corrispondenti alle frazioni geografiche od a parte di queste

7. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo il Prefetto può nominare un Commissario per l’adempimento delle funzioni stesse.

8. Alle spese per il Commissario provvede il Comune.

9. Ove il Sindaco o il suo sostituto o il suo delegato non adotti provvedimenti di cui al secondo comma del presente articolo, il Prefetto provvede con propria ordinanza.

10. Ai sensi dell’art. 4 bis commi 1-2-3-4 del T.U. 267/2000 delle leggi elettorali approvato con D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223, il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, è anche Ufficiale Elettorale, funzione che può essere delegata al Segretario Comunale, o ad un funzionario del Comune.

Art. 37
DIMISSIONI DEL SINDACO

1. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

2. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco nonché della giunta.

Art. 38
LA MOZIONE DI SFIDUCIA, LA REVOCA
E LA SOSTITUZIONE

1. Le dimissioni, l’impedimento permanente, la rimozione, la decadenza, o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.

2. Il Sindaco e la Giunta Comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale; la mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione; se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale.

3. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.

4. Il Segretario Comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

Art. 39
INTERROGAZIONI E COMMISSIONI DI INDAGINE

Il Sindaco o gli Assessori da esso delegati rispondono, entro trenta giorni , alle interrogazioni ed alle altre analoghe istanze presentate dai Consiglieri. La materia è disciplinata dal regolamento consiliare.

Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno, oltre alle Commissioni di cui all’art. 23, Commissioni di indagine sull’attività dell’Amministrazione. Anche tale materia sarà disciplinata dal regolamento consiliare.

Art. 40
PARI OPPORTUNITA’

Il Comune si intende impegnato ad assicurare, in ogni caso, condizioni di pari opportunità tra uomo e donna.

CAPO IV
ORGANI BUROCRATICI - IL PERSONALE

Art. 41
L’ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI
E DEL PERSONALE

1. All’ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali, ivi compresi i dirigenti ed i segretari comunali e provinciali, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 165/2001, e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonché quelle contenute nel T.U. 267/2000.

2. Per lo svolgimento delle attività esecutive il Comune, stante la sua modesta dimensione, si avvale di due uffici plurisettoriali e di servizi a valenza tecnica.

3. Gli uffici comprendono almeno i settori amministrativo, finanza, tributi e demografico e Tecnico, vigilanza, notificazioni.

- I servizi attendono almeno alle attività di pulizia, scolastiche, manutenzione, trasporti, viabilità, raccolta e smaltimento rifiuti.

I settori ed i servizi sono affidati a personale dipendente o convenzionato o comandato, e per quanto riguarda i servizi sono gestiti in collaborazioine con altri Comuni od altri Enti o affidati in appalto, nelle forme consentite e previste.

Ciascuna unità del personale può essere addetta ad uno o più settori o servizi.

L’Ufficio ed i servizi dipendono gerarchicamente dal Segretario Comunale.

4. L’ordinamento generale di tali uffici e servizi è disciplinato dal Comune con proprio Regolamento, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

5. Nella programmazione triennale il Comune è tenuto alla previsione del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12.03.1999 n. 68. Il Regolamento di cui al quarto comma deve considerare che lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti del Comune sono disciplinati con accordi collettivi nazionali di durata triennale. In ogni caso, in base alle leggi vigenti è riservata al Regolamento di cui al quarto comma la disciplina dell’accesso al rapporto di impiego col Comune, anche a tempo determinato e/o parziale, delle cause di cessazione del rapporto e delle garanzie dei dipendenti in ordine all’esercizio dei diritti fondamentali.

6. Il Regolamento di cui al quarto comma disciplina, “la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d’ufficio e la riammissione in servizio”, secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato.

7. E’ istituita la Commissione di disciplina composta dal Sindaco o da un suo delegato, che la presiede, dal Segretario dell’Ente e da un dipendente designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative presenti nell’Ente e fra quelle riconosciute ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 39.

8. Le norme del presente articolo si applicano anche agli uffici ed al personale degli enti dipendenti, salvo quanto diversamente disposto dalle leggi vigenti.

9. Nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, oltrechè ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera d), del T.U. 267/2000 possono essere attribuite al Segretario Comunale, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, al Segretario o ai Responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

Art. 42
IL SEGRETARIO COMUNALE - RUOLO E FUNZIONI

1. Il Comune si avvale di un segretario titolare dipendente dall’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari, di cui all’articolo 102 del T.U. n. 267/00 e iscritto all’albo di cui all’articolo 98.

2. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

3. Il Sindaco ove si avvalga della facoltà prevista dal comma 1 dell’articolo 108 del T.U. n. 267/00, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale disciplina, secondo l’ordinamento dell’ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario ed il direttore generale.

4. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell’articolo 108 il sindaco abbia nominato il direttore generale.

Il Segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) esprime il parere di cui all’articolo 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l’ente non abbia responsabile dei servizi;

c) può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente;

d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco;

e) esercita le funzioni di direttore generale nell’ipotesi prevista dall’articolo 108, comma 4 del T.U. n. 267/00.

Art. 43
ALTRE FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

Il Segretario Comunale è il Responsabile del Personale e sostituto dei Responsabili di Area in caso di loro assenza o impedimento.

Art. 44
COMPETENZE DEL SEGRETARIO

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta Comunale e al Consiglio Comunale e su ogni determinazione dei Responsabili degli Uffici il Segretario Comunale esprime il parere di conformità alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti.

2. E’ responsabile delle pubblicazioni di cui al comma 1.

CAPO V
CONTROLLO INTERNO

Art. 45
PUBBLICAZIONI DELIBERE E DETERMINE ALL’ALBO PRETORIO

Tutte le deliberazioni del Comune sono pubblicate mediante affissione all’albo pretorio, nella sede dell’ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

Contestualmente all’affissione all’albo le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri.

Per motivi di traS.p.a.renza anche le determinazioni dei Responsabili di Area vengono pubblicate all’Albo Pretorio per 15 giorni.

E’ fatto salvo quanto previsto dal Codice sulla Privacy.

Art. 46
PRINCIPI E CRITERI

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinchè siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all’efficacia dell’azione del Comune.

2. L’attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell’Ente. E’ facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all’organizzazione ed alla gestione dei servizi.

Art. 47
CONTROLLI INTERNI

1. Per espletare i controlli interni il Comune si avvale dell’opera del Segretario Comunale:

- al fine di garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile

- per verificare la professionalità dei Responsabili e l’attuazione da parte degli stessi dei programmi e delle direttive dati dagli organi politici, mediante la loro valutazione.

Art. 48
ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI DA PARTE DEI COMUNI

1. Le regioni, nell’emanazione delle leggi di conferimento delle funzioni ai comuni, attuano il trasferimento delle funzioni nei confronti della generalità dei comuni.

2. Al fine di favorire l’esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica, le regioni individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli nelle sedi concertative di cui all’art. 4. Nell’ambito della previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione regionale. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, la regione esercita il potere sositutivo nelle forme stabilite dalla legge stessa.

3. Le regioni predispongono, concordandolo con i comuni nelle apposite sedi concertative, un programma di individuazione degli ambiti per la gestione associata sovracaomunale di funzioni e servizi, realizzato anche attraverso le unioni, che può prevedere altresì la modifica di circoscrizioni comunali e i criteri per la corresponsione di contributi e incentivi alla progressiva unificazione. Il programma è aggiornato ogni tre anni, tenendo anche conto delle unioni di comuni regolarmente costituite.

4. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, le regioni provvedono a disciplinare, con proprie leggi, nell’ambito del programma territoriale di cui al comma 3, le forme di incentivazione dell’esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni, con l’eventuale previsione nel proprio bilancio di un apposito fondo. A tale fine, oltre a quanto stabilito dal comma 3 e dagli articoli 30 e 32, le regioni si attengono ai seguenti principi fondamentali:

a) nella disciplina delle incentivazioni:

1) favoriscono il massimo grado di integrazione tra i comuni, graduando la corresponsione dei benefici in relazione al livello di unificazione rilevato mediante specifici indicatori con riferimento alla tipologia ed alle caratteristiche delle funzioni e dei servizi associati o trasferiti in modo tale da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione;

2) prevedono in ogni caso una maggiorazione dei contributi nelle ipotesi di fuzione e di unione, rispetto alle altre forme di gestione sovracomunale.

b) promuovono le unioni di comuni, senza alcun vincolo alla successiva fusione, prevedendo comunque ulteriori benefici da corrispondere alle unioni che autonomamente deliberino, su conforme proposta dei consigli comunali interessati, di procedere alla fusione.

Art. 49
LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

1. Il Consiglio Comunale elegge - a maggioranza assoluta dei suoi membri - un Revisore dei conti scelto tra:

a) gli iscritti nel ruolo dei Revisori ufficiali dei conti;

b) gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti;

c) gli iscritti nell’Albo dei ragionieri.

2. Egli dura in carica 3 anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta. Ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’Ente.Partecipa di diritto alle riunioni della Giunta e del Consiglio comunale.

3. Il Revisore dei conti, in conformità delle disposizioni del Regolamento, svolge le funzioni seguenti:

a) attività di collaborazione con l’organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;

b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio. Nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 153 del T.U. n. 267/2000, delle variazioni rispetto all’anno precedente, dell’applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all’organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l’attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L’organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall’organo di revisione;

c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all’acquisizione delle entrate, all’effettuazione delle spese, all’attività contrattuale, all’amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità, l’organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;

d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall’organo esecutivo. La relazione contiene l’attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;

e) referto all’organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità

f) verifiche di cassa di cui all’articolo 223 del t.u. 267/00.

4. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennalmente. Il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell’ente locale.

5. L’ente locale stabilisce il compenso spettante al revisore con la stessa delibera di nomina.

CAPO VI
I SERVIZI PUBBLICI

Art. 50
I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1. I servizi pubblici esercitabili dal Comune, rivolti alla produzione di beni ed attività per la realizzazione di fini sociali, economici e civili, possono essere riservati in via esclusiva all’Amministrazione o svolti in concorrenza con altri soggetti pubblici e privati.

2. I servizi riservati in via esclusiva sono stabiliti dalla legge.

3. La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una Istituzione o una Azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportuna sociale;

c) a mezzo di Azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di Istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di Società per Azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si rende opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell’art. 116 T.U. 267/2000.

4. I modi e le forme di organizzazione dei servizi formeranno oggetto di apposito Regolamento.

5. Il Consiglio può deliberare la partecipazione del Comune a società di capitali, consorzi ed Enti privati, similari, anche in sostituzione di capitale pubblico minoritario, quando tali Enti abbiano come scopo l’esercizio di attività in campi di interesse per il Comune e la partecipazione del Comune risulti determinante per la soddisfazione dei suddetti interessi.

Art. 51
ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi d’intervento che richiedano, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di più Enti, il Sindaco promuove le condizioni di un accordo di programma, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, ai sensi e con le procedure di cui all’art. 34 T.U. 267/00.

2. Il Comune può partecipare ad accordi programma promossi da altri Organi a ciò competenti.

3. In particolare, il Comune solleciterà, unitamente alla Comunità Montana Val Pellice ed agli altri Enti montani, la conclusione degli accordi di programma previsti dall’art. 20 legge 97/94 al fine di realizzare un equilibrato sviluppo territoriale dell’offerta di scuola materna e dell’obbligo nei Comuni montani.

Art. 52
ISTITUZIONE E AZIENDA SPECIALE

1. Nel caso in cui l’Amministrazione comunale decida di avvalersi, per la gestione dei servizi pubblici, delle forme relative all’Azienda speciale o all’Istituzione, procederà nel modo seguente:

- il Consiglio Comunale approverà lo Statuto dell’Azienda speciale a maggioranza assoluta dei propri componenti e provvederà nello stesso modo e nella medesima seduta a nominare gli amministratori dell’Azienda tra i propri Consiglieri o tra i cittadini che, oltre al possesso dei requisiti per l’eleggibilità o la compatibilità alla carica di Consiglier, presentino requisiti di professionalità e/ o provata capacità amministrativa.

2. La revoca degli amministratori dell’Azienda potrà avvenire nello stesso modo per cause apprezzabili e giustificate.

3. Le disposizioni stabilite al 1° comma si osservano anche per l’Istituzione, organismo strumentale del Comune per l’esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

4. Gli organi dell’Azienda e dell’Istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore al quale compete la responsabilità gestionale.

5. Con il Regolamento di cui al precedente articolo verranno disciplinati i modi e le forme di organizzazione e di gestione, comprese le procedure con cui l’Amministrazione conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 53
RAPPORTI CON LA COMUNITA’ MONTANA

1. Se la natura e l’oggetto del servizio pubblico in relazione alla dimensione socio-economica del medesimo ne consigliano l’esercizio associato con altri Comuni facenti parte della Comunità Montana, la gestione del servizio viene dal Comune affidata alla medesima. In particolare l’affidamento dovrà riguardare i servizi socio-assistenziali e quelli territoriali di base.

2. L’affidamento avviene con deliberazione del Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti che determinerà, in rapporto con gli organi competenti della Comunità Montana, i tempi, i modi ed i costi della gestione delegata.

3. Il Comune usufruirà delle prestazioni tecniche anche nel campo della informatizzazione, rese dai competenti uffici della Comunità Montana, formalizzando le relative procedure nelle forme indicate nel comma precedente.

4. Il Comune agevolerà, per quanto di sua competenza, l’assunzione da parte della Comunità Montana della funzione di “sportello dei cittadini”, ai sensi dell’art. 24 della legge 97/94.

5. Il Comune, comunque, non potrà essere in alcun modo vincolato, né nei confronti della Comunità Montana né nei confronti di qualsiasi altro soggetto di cooperazione fra i Comuni, per quanto concerne impegni finanziari non predeterminati ed accettati nel loro preciso ammontare.

Art. 54
DIFENSORE CIVICO

1. Il Comune può prevedere, esclusivamente nella forma di convenzionamento con altri Comuni e/o con altri Enti Locali, l’istituzione del difensore civico, con compiti di garanzia dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell’amministrazione nei confronti dei cittadini.

2. L’Ufficio del Difensore Civico e la relativa attività saranno normati nell’atto di convenzionamento e/o in altri atti concordati con gli Enti partecipanti al convenzionamento.

CAPO VII

Art. 55
PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. Il comune, anche su base di frazione, valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione popolare all’amministrazione locale.

2. Nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive sono previste forme di partecipazione degli interessati secondo quanto previsto dal presente statuto, nell’osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Il presente statuto prevede forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l’ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, nonchè garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere, altresì, previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini.

SEZIONE I
INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

Art. 56
INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai Regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentanti di interessi superindividuali.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all’inizio dello stesso, ha l’obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il Regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito presciindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all’Albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicazione e informazione.

6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all’oggetto del procedimento. I documenti potranno essere sostituiti da autocertificazioni ai sensi della legge 15/68 e successive modificazioni e integrazioni.

7. Il responsabile dell’istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6°, deve pronunciarsi sull’accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all’organo comunale competente all’emanazione del provvedimento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell’atto e può essere preceduto da contradditorio orale.

9. Se l’intervento partecipativo non concerne l’emanazione di un provvedimento, l’Amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull’istanza, la petizione e la proposta.

10. I soggetti di cui al comma 1° hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il Regolamento sottrae all’accesso.

11. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 57
ISTANZE

1. I cittadini, le Associazioni, i Comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici apsetti dell’attività dell’Amministrazione.

2. La risposta all’interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco o suo delegato, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell’aspetto sollevato.

3. Le modalità dell’interrogazione sono indicate dal Regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazone della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell’istanza.

Art. 58
PETIZIONI

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell’Amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il Regolamento di cui al 3° comma dell’art. 57 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l’assegnazione all’organo competente, il quale procede nell’esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l’archiviazione qualora non ritenga di aderire all’indicazione contenuta nella petizione. In quest’ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell’esame da parte dell’organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall’organo competente entro giorni 30 dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 59
PROPOSTE

1. N. 50 cittadini possono avanzare proposte per l’adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all’organo competente, corredate dal parere del Segretario nonché dell’attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L’organo competente deve sentire i proponenti dell’iniziativa entro 60 giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l’Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l’iniziativa popolare.

Art. 60
ASSEMBLEE POPOLARI

1. Gli abitanti delle frazioni geografiche o delle borgate possono costituirsi in Assemblea, permanente od occasionale, per la trattazione di problemi concernenti la frazione o la borgata e presentare le conclusioni della trattazione utilizzando anche le forme della petizione e della proposta, ferme restando le norme di cui agli artt. 58 e 59.

2. Il Sindaco, per iniziativa propria o su decisione della Giunta o del Consiglio potrà convocare la cittadinanza in Assemblea pubblica oppure le Assemblee di cui al comma 1°, per la trattazione di argomenti o problemi di particolare rilevanza.

SEZIONE II
ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 61
PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 62, l’accesso ai dati di cui è in possesso l’Amministrazione e tramite l’adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

2. Il Comune si propone di sostenere le Associazioni dei cittadini, con ovvia attenzione ai gruppi già organizzati sul territorio comunale, esponenti di interessi nei diversi campi di attività sociale e che tengano viva una tradizione di coinvolgimento della cittadinanza nei campi della cooperazione economica, della cultura, della solidarietà, dello sport.

4. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio Comunale.

Art. 62
ASSOCIAZIONI

1. La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le Associazioni che operano sul territorio.

2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull’attività delle Associazioni devono essere precedute dall’acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

Art. 63
ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2. L’Amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando finalità da perseguire, requisiti per l’adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale, sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

4. Sono considerati organismi di partecipazione gli organi collegiali della locale Scuola elementare.

Art. 64
INCENTIVAZIONE

1. Alle Associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativa.

Art. 65
PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI

1. Le Commissioni consiliari, su richiesta delle Associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

SEZIONE III
REFERENDUM E DIRITTI D’ACCESSO

Art. 66
REFERENDUM

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell’azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo biennio.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il 10% per cento del corpo elettorale;

b) il Consiglio Comunale.

4. Il Consiglio comunale fissa nel Regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

5. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali

Art. 67
EFFETTI DEL REFERENDUM

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

3. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 68
DIRITTI DI ACCESSO

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell’Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal Regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento.

3. Il Regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l’Istituto dell’accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 69
DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Tutti gli atti dell’Amministrazione, delle Aziende speciali e delle Istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L’Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all’Albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L’informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il Regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l’informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall’art. 26, legge 7 agosto 1990,n. 241 (art. 3 del Regolamento per l’accesso).

Art. 70
NOTIZIARIO COMUNALE

1. In via ordinaria l’informazione generalizzata alla cittadinanza, ai sensi dell’articolo precedente, viene assicurata attraverso la pubblicazione periodica del Notiziario comunale, i cui fascicoli vengono progressivamente numerati; la raccolta di tali fascicoli viene curata dal Segretario Comunale.

2. La redazione del “Notiziario ”, viene curata da apposita Commissione.

CAPO VIII
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 71
STATUTO

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento comunale. Ad esso devono informarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. E’ ammessa l’iniziativa da parte di almeno 50 cittadini per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l’ammissione delle proposte di iniziativa popolare (art. 59).

3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità.

Art. 72
REGOLAMENTI

1. Il Comune emana Regolamenti:

a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i Regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L’iniziativa dei Regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall’art. 59 del presente Statuto.

5. I Regolamenti possono essere sottoposti a referendum con effetti anche abrogativi nei limiti e secondo le modalità prescritte nel precedente art. 66.

6. Nella formazione dei Regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

7. I Regolamenti sono soggetti alla pubblicazione per 15 giorni all’Albo pretorio ed entrano in vigore 10 giorni dopo la pubblicazione. I Regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

CAPO IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 73
LA DELIBERAZIONE DELLO STATUTO

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con voto favorevole di due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per 2 volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Le disposizioni di cui al precedente 1° comma si applicano anche per le modifiche dello Statuto.

3. Esso è, altresì, affisso all’Albo pretorio dell’Ente per 30 giorni consecutivi, pubblicato sul BUR ed inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti e per ulteriori forme di pubblicità.

4. Esso è, inoltre inviato, per opportuna conoscenza, alla Comunità Montana Val Pellice.

Art. 74
L’ENTRATA IN VIGORE

1. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.

Art. 75
MODIFICHE E CONOSCENZA DELLO STATUTO

1. Le modificazioni allo Statuto possono essere proposte al Consiglio a seguito di deliberazione adottata dalla Giunta comunale o su richiesta di uno o più Consiglieri.

2. Eventuali proposte di iniziativa popolare, espresse ai sensi dell’art. 59, dovranno essere accolte in apposita deliberazione della Giunta Comunale ai fini previsti dal comma 1.

3. Il Sindaco cura l’invio a tutti i Consiglieri delle proposte suddette almeno 30 giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate.

4. Il Consiglio comunale in riferimento all’art. 71, comma 3° ed all’art. 72 comma 7, fissa le modalità per assicurare la conoscenza dello Statuto e dei Regolamenti da parte dei cittadini che risiedono nel Comune e delle persone giuridiche che vi hanno sede, affidandone alla Giunta l’esecuzione.

5. Ogni anno il Consiglio Comunale potrà riesaminare, sentita l’apposita Commissione, il testo del presente Statuto al fine di apportarvi eventuali integrazioni e/o modificazioni migliorative, alla luce dell’esperienza della nuova legislazione, della eventuale giurisprudenza e delle indicazioni provenienti dallo Stato e dalla Regione.