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Supplemento Ordinario n. 3 al B.U. n. 38

Deliberazione della Giunta Regionale 20 settembre 2004 n. 29-13443

Modalita operative concernenti la predisposizione e la trasmissione dei progetti ex art. 12 d.lgs. 502/1992 e s.m.i, per la Ricerca Sanitaria 2004

A relazione dell’Assessore Galante

Nell’ambito della Politica di Ricerca e Sviluppo del Ministero della Salute, finanziata ai sensi della vigente normativa (art. 12 del d.lgs 502/1992, integrato dall’art. 12 bis del d.lgs. 229/1999), il “Programma per la Ricerca Sanitaria 2004: attività di ricerca finalizzata” promuove una ricerca strumentale agli obiettivi esplicitati nel Piano Sanitario Nazionale 2003-2005 su tematiche specifiche.

Il programma di ricerca deve:

1) rispondere al fabbisogno conoscitivo e operativo del Servizio Sanitario Nazionale e ai suoi obiettivi di salute;

2) prevedere il concretizzarsi in prodotti che possano essere trasferiti al SSN, al fine di migliorare l’efficacia, la qualità e l’appropriatezza del servizio.

Il Ministero della Salute in data 30 luglio 2004 ha pubblicato - sul sito web www.ministerosalute.it - il bando di Ricerca finalizzata per l’anno 2004. Il programma di ricerca individua progetti di intervento che attuano gli obiettivi prioritari biomedici e sanitari del PSN, suddivisi in due aree di ricerca:

- area di ricerca per obiettivi a indirizzo biomedico;

- area di ricerca per obiettivi sui servizi sanitari.

Per l’anno 2004 il programma di ricerca comprende le seguenti tematiche:

1) Promozione della salute nel campo delle malattie cardiache e vascolari;

2) Prevenzione, diagnostica precoce e controllo della malattia neoplastica;

3) Malattie infettive e zoonosi;

4) Meccanismi di danno neuronale e strategie di protezione e riparazione delle patologie neurodegenerative. Studio dei meccanismi patogenetici mediante biotecnologie innovative;

5) Patologia d’organo invalidante, trapianti e riparazione di organi e tessuti;

6) Integrazione socio-sanitaria con particolare riferimento alla prevenzione dei rischi di emarginazione e alla tutela dei soggetti fragili (anziani non autosufficienti, disabili, adolescenti, soggetti in stato di povertà, ecc.);

7) Promuovere l’innovazione nel servizio sanitario attraverso la valutazione di efficacia ed appropriatezza di tecnologie diagnostico-terapeutiche complesse e ad alto costo e l’introduzione di sistemi informativi a supporto della pratica clinica;

8) Modelli clinici e clinico/organizzativi di realizzazione e ottimizzazione della continuità assistenziale (modelli organizzativi innovativi, rete di medicina territoriale, ecc.),

9) Alimentazione e sicurezza alimentare, malattie digestive e metaboliche;

10) Modelli animali di malattia e benessere animale;

11) Patologie ambientali e malattie del lavoro con speciale riferimento a quelle inalatorie, da contatto e a rischio oncogeno; malattie allergiche o da ipersensibilità (specialmente degli apparati respiratorio, digerente e cutaneo); malattie autoimmuni ed infiammazioni;

12) Malattie psichiatriche nell’adulto e nel bambino;

13) Sperimentazione di modelli di informazione e comunicazione mirati a promuovere l’uso consapevole e partecipato dei servizi sanitari e l’adozione di stili di vita appropriati.


I Soggetti proponenti possono presentare progetti per tutte le suddette aree tematiche.

I progetti saranno valutati e selezionati da un Gruppo di Lavoro, che individuerà, tra le proposte presentate, 7 progetti (come da bando ministeriale), che la Regione, quale Destinatario Istituzionale, presenterà al Ministero, entro la data di scadenza del bando medesimo, sulla base dei seguenti criteri:

* validità ed originalità scientifiche della proposta, congruenza della metodologia rispetto agli obiettivi, nonché collegamento con altri progetti nell’ambito dello stesso settore;

* qualificazione scientifica del Coordinatore scientifico del progetto e dei Responsabili scientifici delle Unità Operative sulla base dei rispettivi curricula e dimostrata competenza ed adeguatezza delle risorse disponibili;

* presenza di co-finanziamenti;

* grado di trasferibilità al S.S.N. e valore aggiunto dell’aggregazione tra soggetti diversi;

* particolare interesse per la programmazione regionale nell’ambito del S.S.R.;

* valore aggiunto dell’aggregazione tra soggetti diversi.

Il bando prevede che i progetti debbano essere presentati utilizzando la modulistica disponibile sul sito web del Ministero della Salute attraverso il servizio Ricerca Sanitaria.

In particolare l’Allegato B - Modulistica del Bando Ministeriale dovrà essere adeguatamente compilato in ogni sua parte stante che il Gruppo di Lavoro ricaverà le informazioni utili per evincere la validità scientifica dei progetti da ciò che sarà riportato nel Modulo 2 - descrizione del programma - del suddetto Allegato.

Al fine di garantire che il procedimento relativo all’inoltro dei progetti venga concluso entro i termini perentori stabiliti dal Ministero, le proposte progettuali dovranno essere inoltrate all’Assessorato alla Sanità - Direzione Programmazione Sanitaria - Settore Programmazione Sanitaria - C.so Regina Margherita n. 153/bis - Torino con le seguenti modalità:

a) in tre copie cartacee entro le ore 16,00 del giorno 4 ottobre 2004;

b) redatte sulla base della modulistica ministeriale;

c) inviate anche su supporto magnetico (floppy disk) in formato XML (Extensible Markup Language) al fine di consentire la trasmissione telematica.

Il mancato rispetto di una delle condizioni di cui sopra comporta l’esclusione del progetto dalla valutazione del Gruppo di Lavoro sopraccitato.


Si ritiene pertanto necessario istituire il Gruppo di Lavoro per la valutazione delle proposte di progetto individuando i seguenti componenti:

* Il Direttore Regionale della Programmazione Sanitaria o suo delegato;

* I Direttori Regionali rispettivamente della Sanità Pubblica e Controllo delle Attività Sanitarie o loro delegati, qualora siano presenti progetti attinenti materie di competenza;

* Il Responsabile del Settore Programmazione Sanitaria o suo delegato;

* Il Commissario dell’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari (ARESS) o suo delegato;

* Il Rappresentante regionale, quale membro della Commissione Nazionale per le Ricerca, presso il Ministero della Salute;

* Il Responsabile della Posizione Organizzativa “Programmazione per tipologia di servizio delle attivita’ territoriali”.

* Il Funzionario responsabile del procedimento amministrativo con funzioni di Segretario verbalizzante.

Si ritiene altresì necessario che l’ ARESS provveda alla valutazione delle pubblicazioni dei Coordinatori e dei Responsabili Scientifici dei progetti assegnando l’Impact Factor 2003 (Journal Citation Reports).

A valutazione e selezione avvenuta, il Settore Programmazione Sanitaria recepirà con determinazione dirigenziale le risultanze del Gruppo di Lavoro

Visto l’art. 12 del D.lgs. 502/1992 e s.m.i.

Visto il bando “Programma di Ricerca Sanitaria 2004: attività di ricerca finalizzata” (art. 12 e 12 bis del D.Lgs. 502/92 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 229/99) del Ministero della Salute.

Sentite le argomentazioni del relatore, la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di approvare, per la Ricerca Sanitaria 2004, i seguenti criteri di valutazione di seguito elencati:

* validità ed originalità scientifiche della proposta, congruenza della metodologia rispetto agli obiettivi, nonché collegamento con altri progetti nell’ambito dello stesso settore;

* qualificazione scientifica del Coordinatore scientifico del progetto e dei Responsabili scientifici delle Unità Operative sulla base dei rispettivi curricula e dimostrata competenza ed adeguatezza delle risorse disponibili;

* presenza di cofinanziamenti;

* grado di trasferibilità al S.S.N. e valore aggiunto dell’aggregazione tra soggetti diversi;

* particolare interesse per la programmazione regionale nell’ambito del S.S.R.;

* valore aggiunto dell’aggregazione tra soggetti diversi;

- di ricavare le informazioni utili per evincere la validità scientifica dei progetti da ciò che sarà riportato nel Modulo 2 - descrizione del programma - dell’Allegato B - Modulistica del Bando Ministeriale;

- di stabilire quanto segue:

a. le proposte di progetto dovranno essere inoltrate all’Assessorato alla Sanità - Direzione Programmazione Sanitaria - Settore Programmazione Sanitaria - C.so Regina Margherita n. 153/bis - Torino in tre copie cartacee entro le ore 16,00 del giorno 4 ottobre 2004;

b. le proposte di progetto devono essere redatte sulla base della modulistica ministeriale;

c. le proposte di progetto devono essere trasmesse anche su supporto magnetico (floppy disk) in formato XML (Extensible Markup Language), al fine di consentire la trasmissione telematica;

d. il mancato rispetto di una delle condizioni di cui sopra comporta l’esclusione del progetto dalla valutazione del Gruppo di Lavoro;

- di istituire il Gruppo di Lavoro per la valutazione delle proposte di progetto individuando i seguenti componenti:

* Il Direttore Regionale della Programmazione Sanitaria o suo delegato;

* I Direttori Regionali rispettivamente della Sanità Pubblica e Controllo delle Attività Sanitarie o loro funzionari delegati qualora siano presenti progetti attinenti materie di competenza;

* Il Responsabile del Settore Programmazione Sanitaria o suo delegato;

* Il Commissario dell’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari (ARESS) o suo delegato;

* Il rappresentante regionale quale membro della Commissione Nazionale per le Ricerca presso il Ministero della Salute;

* Il Responsabile della P.O. “Programmazione delle attività sanitarie territoriali”;

* Il Funzionario responsabile del procedimento amministrativo con funzioni di Segretario verbalizzante;

- di affidare all’ ARESS la valutazione delle pubblicazioni dei Coordinatori e dei Responsabili scientifici dei progetti presentati, assegnando l’Impact Factor 2003 (Journal Citation Reports).

- di recepire, a valutazione e selezione avvenuta, con determinazione dirigenziale del Settore Programmazione Sanitaria le risultanze del Gruppo di Lavoro.

La presente deliberazione sarà pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)