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Supplemento Ordinario n. 3 al B.U. n. 38

Codice 12.2
D.D. 17 settembre 2004, n. 212

L. 164/92 art. 10 lettera c), D.P.R. 1 luglio 1980 e D.P.R. 3 ottobre 1980. Determinazione data inizio vendemmia e rese unitarie delle uve destinate alla produzione dei vini Barolo D.O.C.G. e Barbaresco D.O.C.G.

(omissis)

Il DIRIGENTE

(omissis)

determina

1) la resa massima consentita delle uve destinate alla produzione di Barbaresco D.O.C.G. è fissata in Kg. 8.000 per ettaro in coltura specializzata così come previsto dal disciplinare di produzione;

2) la resa massima consentita delle uve destinate alla produzione di Barolo D.O.C.G. è fissata in Kg. 8.000 per ettaro così come previsto dal disciplinare con l’eccezione delle aree colpite dalla grandinata del 8/08/2004 per le quali è stata fissata, sulla base dei dati del Settore Agricoltura della Provincia di Cuneo e dei dati oggettivi forniti dall’Ispettorato Centrale Repressione Frodi Ufficio di Torino sede distaccata di Asti, una resa inferiore e precisamente:

a. Per la zona delimitata nel comune di Barolo: territorio compreso nel foglio di mappa n.2 in relazione a un danno del 15% la resa è fissata in Kg. 6.800 per ettaro;

b. Per la zona delimitata nel comune di Novello : territorio compreso nel foglio di mappa catastale n. 1 in relazione ad un danno del 15% la resa è fissata in Kg.6.800 per ettaro;

c. Per la zona delimitata nel comune di Monforte d’Alba: territorio compreso nei fogli di mappa catastale:

* n. 2 della sezione Monforte d’Alba limitatamente alla porzione posta a nord della strada che collega la strada provinciale Alba - Manforte alla frazione Bussia Soprana,

* n. 3 della Sezione Monforte d’Alba limitatamente alla porzione situata in destra orografica del Rio di Barolo,

* n. 1 della sez. Castelletto per intero e n. 2 della sezione Perno per intero, in relazione a un danno del 15% la resa è fissata in Kg. 6.800 per ettaro;


3) I produttori che prevedono di ottenere una resa maggiore rispetto a quelle sopra indicate , dovranno segnalare, a mezzo raccomandata, a mezzo fax o brevi mani, all’Amministrazione Provinciale di Cuneo, Ufficio Agricolo di Zona di Alba - C.so Langhe 3 (fax 0173/34178) almeno cinque giorni prima dell’inizio delle operazioni aziendali di vendemmia, le superfici vitate che non sono state interessate dagli eventi atmosferici avversi che hanno determinato le riduzioni di produzione. La segnalazione dovrà essere redatta sotto forma di autocertificazione e dovrà indicare la stima della produzione unitaria dei propri vigneti. La mancata emissione di diniego da parte dell’Amministrazione sopra indicata è da intendersi quale accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 20 della L. 241/90;

4) La data indicativa di inizio vendemmia per le uve destinate alla produzione del vino Barbaresco D.O.C.G. e per le uve destinate alla produzione del vino Barolo D.O.C.G. è fissata per il 25 settembre 2004.


La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente Responsabile
Ettore Ponzo