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Supplemento Ordinario n. 3 al B.U. n. 38
Codice 12.2
D.D. 15 settembre 2004, n. 208
Legge 10 febbraio 1992, n. 164, art. 10, lettera d). Abbassamento del titolo alcolometrico minimo naturale delle uve destinate alla produzione di alcuni V.Q.P.R.D. del Piemonte
(omissis)
Il DIRIGENTE
(omissis)
determina
di consentire un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore di mezzo grado a quello stabilito dai rispettivi disciplinari, ancorché entro i limiti stabiliti dalla U.E per taluni vini a Denominazione dOrigine prodotti in Piemonte e qui elencati:
Albugnano
Alta langa
Barbera dAsti
Barbera del Monferrato
Boca
Brachetto dAcqui
Bramaterra
Cortese dellAlto Monferrato
Dolcetto dAsti
Dolcetto dAcqui
Fara
Freisa dAsti
Gattinara
Ghemme
Grignolino dAsti
Lessona
Loazzolo
Malvasia di Castelnuovo Don Bosco
Monferrato Bianco
Monferrato Casalese (Cortese)
Monferrato Chiaretto o Ciaret
Monferrato Dolcetto
Monferrato Freisa
Monferrato Rosso
Moscato DAsti
Piemonte (Spumante)
Piemonte Barbera
Piemonte Bonarda
Piemonte Chardonnay
Piemonte Cortese
Piemonte Grignolino
Piemonte Moscato Passito
Piemonte Pinot Bianco (Tipologia spumante)
Piemonte Pinot Grigio (Tipologia spumante)
Piemonte Pinot Nero (Tipologia spumante)
Ruchè di Castagnole Monferrato
Sizzano
Comprese, ove non altrimenti specificato, tutte le tipologie previste da ciascun disciplinare di produzione, anche con riferimento alle eventuali sottozone o menzioni geografiche aggiuntive
La presente autorizzazione non è applicabile per tutti quei vini il cui titolo alcolometrico volumico minimo natuarle stabilito dal disciplinare si trovi già ai minimi consentiti dalla U.E. e cioe 9,5 gradi per i vini e 9,0 gradi per gli spumanti.
La presente determina sara pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dellart. 65 dello Statuto e dellart.16 del Decreto del P.G.R. n. 8/R/2002
Il Dirigente Responsabile
Ettore Ponzo