Torna al Sommario del Supplemento ordinario n. 3

Supplemento Ordinario n. 3 al B.U. n. 38

Codice 12.2
D.D. 15 settembre 2004, n. 208

Legge 10 febbraio 1992, n. 164, art. 10, lettera d). Abbassamento del titolo alcolometrico minimo naturale delle uve destinate alla produzione di alcuni V.Q.P.R.D. del Piemonte

(omissis)

Il DIRIGENTE

(omissis)

determina

di consentire un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore di mezzo grado a quello stabilito dai rispettivi disciplinari, ancorché entro i limiti stabiliti dalla U.E per taluni vini a Denominazione d’Origine prodotti in Piemonte e qui elencati:


Albugnano

Alta langa

Barbera d’Asti

Barbera del Monferrato

Boca

Brachetto d’Acqui

Bramaterra

Cortese dell’Alto Monferrato

Dolcetto d’Asti

Dolcetto d’Acqui

Fara

Freisa d’Asti

Gattinara

Ghemme

Grignolino d’Asti

Lessona

Loazzolo

Malvasia di Castelnuovo Don Bosco

Monferrato Bianco

Monferrato Casalese (Cortese)

Monferrato Chiaretto o Ciaret

Monferrato Dolcetto

Monferrato Freisa

Monferrato Rosso

Moscato D’Asti

Piemonte (Spumante)

Piemonte Barbera

Piemonte Bonarda

Piemonte Chardonnay

Piemonte Cortese

Piemonte Grignolino

Piemonte Moscato Passito

Piemonte Pinot Bianco (Tipologia spumante)

Piemonte Pinot Grigio (Tipologia spumante)

Piemonte Pinot Nero (Tipologia spumante)

Ruchè di Castagnole Monferrato

Sizzano


Comprese, ove non altrimenti specificato, tutte le tipologie previste da ciascun disciplinare di produzione, anche con riferimento alle eventuali sottozone o menzioni geografiche aggiuntive

La presente autorizzazione non è applicabile per tutti quei vini il cui titolo alcolometrico volumico minimo natuarle stabilito dal disciplinare si trovi già ai minimi consentiti dalla U.E. e cioe 9,5 gradi per i vini e 9,0 gradi per gli spumanti.

La presente determina sara’ pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art.16 del Decreto del P.G.R. n. 8/R/2002

Il Dirigente Responsabile
Ettore Ponzo