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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 38
Legge regionale 23 marzo 2004, n. 6.
Politiche regionali integrate in materia di sicurezza.
Si riporta di seguito il testo integrale della legge regionale 23 marzo 2004, n. 6, già pubblicata sul Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 12 del 25 marzo 2004, parte I. La legge regionale citata è ripubblicata per mera comodità espositiva, a beneficio dei lettori interessati ai provvedimenti amministrativi contenuti nel presente Supplemento; restano fermi pertanto valore ed efficacia della pubblicazione della legge regionale n. 6/2004 effettuata sul citato Supplemento al B.U. n. 12/2004, parte I. (ndr).
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalita)
1. La Regione Piemonte, in armonia con i principi costituzionali, attua e promuove politiche locali ed integrate per la sicurezza, per lo sviluppo di una diffusa cultura della legalita, della prevenzione e del recupero di fenomeni di devianza, mediante accordi di collaborazione istituzionale con lo Stato, gli Enti locali, le associazioni e le cooperative sociali operanti nel campo sociale e della valorizzazione del territorio.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione sostiene, attraverso la concessione di contributi, progetti volti a realizzare un sistema integrato di sicurezza del territorio improntato ai principi di solidarietà tra i cittadini.
Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) politiche locali per la sicurezza, azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nella citta e nel territorio regionale;
b) politiche integrate per la sicurezza, azioni volte a fare interagire le politiche locali per la sicurezza con le politiche di contrasto alla criminalita e di sicurezza pubblica di competenza esclusiva dello Stato;
c) sistema integrato di sicurezza, politiche sociali, di sviluppo e di prevenzione sinergicamente finalizzate alla maggior sicurezza del territorio regionale anche con riferimento alla riduzione dei fenomeni di illegalità e di incivilta diffusa.
Art. 3.
(Priorita del sistema integrato di sicurezza)
1. La Regione Piemonte nellambito degli interventi di cui allarticolo 1 individua come prioritarie:
a) azioni integrate di natura preventiva;
b) pratiche di mediazione dei conflitti e di riduzione del danno;
c) educazione alla convivenza, nel rispetto del principio di legalita.
Art. 4.
(Osservatorio regionale sulla sicurezza)
1. E istituito lOsservatorio regionale sulla sicurezza dei cittadini, di seguito denominato Osservatorio, quale organo di coordinamento.
2. LOsservatorio ha sede presso la Presidenza della Giunta regionale e collabora con il Comitato tecnico-scientifico e la Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali, istituita ai sensi della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).
3. LOsservatorio:
a) elabora i dati e gli elementi rilevanti per lattuazione degli interventi previsti dalla presente legge;
b) individua periodicamente i fenomeni di criminalità avvenuti per evidenziare in maniera analitica le diverse fattispecie criminose;
c) fornisce supporto e consulenza tecnica nei confronti degli Enti locali, degli Enti pubblici, delle associazioni e delle organizzazioni operanti in materia di sicurezza.
Art. 5.
(Comitato tecnico-scientifico)
1. Il Comitato tecnico-scientifico, di seguito denominato Comitato, è istituito con decreto del Presidente della Giunta ed è composto da:
a) Presidente della Giunta o da un suo delegato, che lo presiede;
b) sei esperti che svolgono o abbiano svolto funzioni specifiche in materia di assistenza e politiche sociali, di Polizia locale e di sicurezza, di attivita investigativa, giudiziaria e di Polizia giudiziaria, scelti dal Presidente della Giunta, secondo i criteri da stabilire con atto deliberativo della Giunta regionale.
2. Con lo stesso atto di cui al comma 1, lettera b), vengono altresì indicati i soggetti che possono essere invitati alle riunioni del Comitato in base a specifiche esigenze tematiche.
3. I componenti del Comitato durano in carica 5 anni.
Art. 6.
(Rapporti con la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali)
1. La Regione, al fine di realizzare gli obiettivi di cui allarticolo 1, promuove la propria attivita di analisi e di studio in materia di sicurezza sul territorio piemontese in collaborazione con gli Enti locali e nel rispetto delle competenze ad essi attribuite.
2. Per le finalita di cui al comma 1 il Presidente della Giunta convoca, ai sensi della l.r. 34/1998, almeno due volte allanno, la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali al fine di:
a) individuare le priorita in relazione alle politiche locali per la sicurezza, alle politiche integrate per la sicurezza ed al sistema integrato di sicurezza;
b) relazionare sulla validita e sullefficacia degli interventi attuati in esecuzione della presente legge, nonche sui risultati dellOsservatorio.
3. La Regione, sentito il parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, provvede a:
a) promuovere e stipulare intese istituzionali di programma, accordi di programma ed altri accordi di collaborazione per realizzare specifiche iniziative di rilievo regionale nel campo della sicurezza;
b) coordinare gli interventi raccordandoli con quelli degli organi dello Stato, responsabile dellordine e della sicurezza, per una efficace ed integrata presenza sul territorio.
Art. 7.
(Rapporti con il Consiglio regionale)
1. La Commissione consiliare competente esprime annualmente parere circa gli indirizzi formulati dalla Giunta regionale relativi agli interventi regionali per lo sviluppo del sistema integrato di sicurezza.
2. Il Presidente della Giunta relaziona una volta allanno al Consiglio regionale sullo stato della sicurezza nel territorio della Regione, nonche sulla validita e sullefficacia degli interventi attuati in esecuzione della presente legge.
Art. 8.
(Istituzione della Fondazione piemontese per le vittime dei reati)
1. La Regione è autorizzata, quale ente fondatore, a istituire la Fondazione Piemontese per le vittime dei reati, di seguito denominata Fondazione.
2. La partecipazione della Regione è subordinata alle seguenti condizioni:
a) la Fondazione consegua il riconoscimento della personalità giuridica;
b) lo statuto preveda la possibilità che alla Fondazione partecipino successivamente gli Enti locali ed altri soggetti pubblici o privati;
c) la Fondazione persegua, senza fini di lucro, le finalità di cui al comma 4.
3. Ogni due anni la Giunta regionale, ai fini di una verifica del perseguimento delle finalità di cui al comma 4, sottopone al Consiglio regionale una valutazione complessiva dellattività svolta dalla Fondazione.
4. La Fondazione interviene a favore delle vittime di reati, compresi gli appartenenti alle forze di polizia nazionali e alla polizia locale, qualora da delitti commessi nel territorio regionale ovvero nei confronti di cittadini ivi residenti derivi un danno gravissimo alla persona. La Fondazione interviene su richiesta del Sindaco del Comune in cui è avvenuto il fatto ovvero del Comune di residenza della vittima stessa. Lintervento della Fondazione è volto a limitare, nellimmediatezza del fatto o in un periodo congruamente breve, le più rilevanti situazioni di disagio personale o sociale della vittima o dei suoi familiari conseguenti al reato stesso. La Fondazione non può comunque intervenire nei casi in cui la vittima risulti con evidenza compartecipe del comportamento criminoso e richiederà la ripetizione delle somme versate o delle spese sostenute qualora tale evenienza sia accertata successivamente. A tal fine la Fondazione può richiedere informazioni alle amministrazioni pubbliche interessate.
5. Il Presidente della Giunta è autorizzato a compiere gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione alla Fondazione di cui al comma 1.
6. I diritti inerenti alla qualità di fondatore della Regione sono esercitati dal Presidente della Giunta ovvero dallAssessore competente per materia appositamente delegato.
7. La Giunta regionale provvede alla nomina dei rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione, secondo quanto stabilito dallo statuto della stessa.
8. La Regione partecipa alla costituzione del fondo di dotazione della Fondazione.
9. La Regione può, inoltre, attribuire annualmente alla Fondazione un contributo per le spese di funzionamento e per lo svolgimento delle relative attività. Limporto del contributo è determinato nellambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.
Art. 9.
(Progetti di riqualificazione urbana)
1. La Regione favorisce la progettazione dei Comuni per lattuazione delle iniziative regionali, statali e comunitarie finalizzate al recupero delle aree urbane degradate.
2. La Regione favorisce, nel rispetto della normativa regionale in materia, lutilizzo degli strumenti di programmazione negoziata di cui allarticolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).
3. Lapprovazione dei progetti di cui al comma 1, che comportano la necessità di apportare varianti agli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, puo avvenire mediante gli accordi di programma di cui allarticolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali).
4. Il Presidente della Giunta, per assicurare il coordinamento delle azioni inerenti le politiche locali per la sicurezza, promuove e approva con decreto gli accordi di cui al comma 3, secondo le procedure dellarticolo 34 del d.lgs. 267/2000.
Art. 10.
(Progetti integrati per la sicurezza)
1. La Regione, sentito il parere del Comitato, finanzia progetti integrati per la sicurezza elaborati dagli Enti locali, anche di concerto con i soggetti privati, dalle associazioni iscritte allalbo regionale che operano sul territorio regionale nel campo sociale e nella valorizzazione del territorio.
2. I progetti di cui al comma 1 sono presentati dai Comuni singoli o associati, dalle Province, dalle Comunità montane, dalle Circoscrizioni, dalle associazioni legalmente costituite per la valorizzazione dei Comuni e dei quartieri, dalle organizzazioni di categoria, dai consorzi fra imprenditori, da istituzioni scolastiche, dalle organizzazioni operanti nel privato sociale.
3. I progetti di cui al comma 1 possono prevedere una pluralita di azioni integrate fra di loro e comunque devono contenere almeno due dei seguenti interventi:
a) investimenti per accrescere la vivibilita di aree degradate, in particolare quelle urbane o dove e piu alto il rischio per la sicurezza dei cittadini;
b) accrescimento della sicurezza nei territori di competenza dei piccoli comuni di pianura, collina e montagna;
c) iniziative rivolte alla popolazione anziana, ai bambini e ai giovani;
d) iniziative a favore di cittadini disabili, per la rimozione delle barriere architettoniche esistenti;
e) dotazioni di impianti tecnologici per rendere piu sicuri luoghi ed esercizi pubblici, artigianali e commerciali, escluse le tipologie distributive medie e grandi ai sensi dellarticolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dellarticolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59). Tale esclusione non vale per i centri commerciali organizzati con soli esercizi di vicinato;
f) iniziative volte al recupero della prostituzione o ad attivita di supporto dirette alla prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti e di ogni altra attivita illegale;
g) iniziative rivolte alla diffusione ed alla affermazione della cultura della legalita.
4. La Regione contribuisce altresì al finanziamento di convenzioni in materia di sicurezza che siano definite ai sensi dellarticolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione) tra il Ministero degli Interni e soggetti pubblici o privati per far fronte a situazioni di particolare disagio ed insicurezza sociale.
Art. 11.
(Contributi)
1. Le domande per lerogazione dei contributi sono presentate alla Giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le risorse disponibili, le procedure per la presentazione, i criteri per lammissibilita delle domande, nonche i criteri di priorita per lerogazione dei contributi, anche sulla base di indicazioni formulate dal Comitato.
3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, sulla base dei criteri fissati nella deliberazione di cui al comma 2, provvede alla definizione delle graduatorie delle domande ammesse al contributo ed alla determinazione delle modalità di erogazione dello stesso, nonche alle assegnazioni sulla base della disponibilita di bilancio.
4. Il contributo è concesso in misura non superiore al 70 per cento dellimporto delle spese ritenute ammissibili.
5. Nella fase di prima applicazione, le domande di contributo devono essere presentate alla Regione entro trenta giorni dallapprovazione della deliberazione di cui al comma 2.
Art. 12.
(Norma finanziaria)
1. Per lattuazione della presente legge e autorizzata la spesa di euro 5.000.000,00 per lanno finanziario 2004.
2. Agli oneri derivanti dallapplicazione della presente legge, si fa fronte ai sensi dellarticolo 30, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per lanno 2003).
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 23 marzo 2004
Enzo Ghigo
LAVORI PREPARATORI
Disegno di legge n. 306.
Istituzione dellOsservatorio regionale sulla sicurezza del cittadino.
- Presentato dalla Giunta regionale il 15 maggio 2001.
- Assegnato alla VIII Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva il 18 maggio 2001.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
Proposta di legge n. 65.
Contributi per linstallazione o lammodernamento di impianti di allarme e sicurezza negli esercizi commerciali.
- Presentata dai Consiglieri Ghiglia, Botta Marco, Mancuso, Rossi Giacomo, Salerno, Valvo il 14 giugno 2000.
- Assegnata per lesame in sede referente alla VII Commissione ed in sede consultiva alla I Commissione il 4 luglio 2000.
- Riassegnata in sede referente alla VIII Commissione ed in sede consultiva alla VII Commissione il 16 luglio 2002.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
Proposta di legge n. 250.
Azioni e progetti per la sicurezza nel territorio della Regione Piemonte.
- Presentata dai Consiglieri Botta Marco, Ghiglia, Mancuso, Rossi Giacomo, Salerno, Valvo, DOnofrio, Galasso, Godio il 23 gennaio 2001.
- Assegnata per lesame in sede referente alla VIII Commissione ed in sede consultiva alla I Commissione il 1 febbraio 2001.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
Proposta di legge n. 308.
Sicurezza.
- Presentata dai Consiglieri Toselli, Cattaneo, Ferrero, Bolla, Pozzo, Bussola, Pedrale, Caramella il 22 maggio 2001.
- Assegnata per lesame in sede referente alla VIII Commissione ed in sede consultiva alla I Commissione il 4 giugno 2001.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo unificato licenziato dalla VIII Commissione referente il 14 luglio 2003 con relazione di Marco Botta, Pietro Francesco Toselli.
- Approvato in Aula il 16 marzo 2004, con emendamenti sul testo, con 28 voti favorevoli , 3 voti contrari , 8 astenuti e 1 non votante.
NOTE
Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e lefficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.
Nota allarticolo 4
- Il testo della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 ( Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali) è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del 25 novembre 1998, n. 47.
Nota allarticolo 6
- Per la l.r. 34/1998 si veda la nota allarticolo 4.
Nota allarticolo 12
- Il testo dellarticolo 30, comma 1, della l.r. 2/2003 è il seguente:
Art. 30 (Norma finale)
1. A partire dallesercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dellarticolo 8 della l.r. 7/2001, lautorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa allesercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.".