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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 38

Codice 10.7
D.D. 2 agosto 2004, n. 871

Comune di Malesco (VCO). Mut. temp. dest. d’uso, con conc.ne amm.va e cost.ne diritto di passaggio non esclusivo (mq. 737,40) è diritto di sup.cie mq. 57 per anni 10 rinnovabili alla Soc. “Vodafone Omnitel N.V.” di compl.vi mq. 794,40 dei t.ni c.li di u.c. al NCT Fg. 41 mapp. strada e Fg. 35, mapp. 20 - 24, per costruzione stazione radio per telefonia cellulare. Autorizzazione

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Di autorizzare il Comune di Malesco (VCO) a mutare la destinazione d’uso di porzioni di complessivi mq. 794,40 dei terreni comunali gravati da uso civico siti in località Finero e distinti al NCT Fg. 41 mapp. “Strada comunale della Lavenda” per mq. 180 circa e Fg. 35 mapp. 20 per mq. 117,80 di cui mq. 57 in diritto di superficie e mapp. 24 per mq. 496,60 circa, per darle in concessione amministrativa, con relativa costituzione di diritto non esclusivo di passaggio (mq. 737,40) e di diritto di superficie (mq. 57), alla Soc. “Vodafone Omnitel N.V.” per un periodo di anni 10 (dieci), eventualmente rinnovabile a condizioni da stabilirsi, per la costruzione di una stazione radio base al servizio di rete telefonica cellulare, l’accesso al sito e l’occupazione temporanea relativa ai lavori di realizzazione nonchè di future eventuali manutenzioni, limitatamente allo stretto tempo necessario specificando, altresì, che il sentiero esistente è e resterà pubblico e pertanto dovrà rimanere aperto a tutti;

che il Comune di Malesco (VCO) dovrà inviare all’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia degli atti di concessione e relativa costituzione dei diritti sopracitati che verranno stipulati con la Società Concessionaria relativamente all’istanza in argomento, debitamente approvati da Deliberazione del Consiglio Comunale, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all’obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

- che il concessionario non potrà operare sull’area in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per la realizzazione e la futura manutenzione di quanto richiesto e che, in difetto, la concessione rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;

di dare atto che:

le porzioni dei terreni oggetto del presente provvedimento rimangono gravate da uso civico, pertanto sono disciplinate dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposte ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/04 nonchè alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE - P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inoltre, al termine o al decadere della concessione, salvo rinnovo della stessa, dovranno essere restituite al Comune ripristinate, oltre all’ovvia rimozione delle opere, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del concessionario che dovrà comunque se necessario, effettuare un primo intervento di recupero dell’area al termine della realizzazione delle opere e, al termine di eventuali futuri interventi di manutenzione;

la concessione non potrà essere stipulata a condizioni economiche inferiori a quanto disposto dalla Commissione Tecnico - consultiva per gli Usi Civici della Regione Piemonte, (Euro 5.000,00/anno più adeguamenti 100% variazioni ISTAT) così come specificato in premessa, eventuali conguagli potranno essere effettuati solo in conseguenza di una specifica valutazione da parte dell’Agenzia del Territorio competente, in occasione di una verifica a campione disposta da questa Amministrazione o su richiesta delle parti (Comune - Concessionario) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all’effettuazione di verifiche demaniali;

- il Comune di Malesco (VCO) dovrà destinare tutti gl’importi percepiti in virtù della presente autorizzazione alla costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione, ai sensi dell’articolo 24 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e, nell’eventuale attesa, investirli in titoli del debito pubblico intestati a se stesso ma con vincolo a favore della Regione Piemonte per utilizzarli al bisogno, previo svincolo da parte di questa Amministrazione, come suddetto;

- tutte le spese notarili o equipollenti nonchè quelle di eventuali frazionamenti, inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento sono a totale carico del concessionario.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri