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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 38

Codice 10.7
D.D. 15 luglio 2004, n. 794

Comune di Cesana Torinese (TO). Istanza di sospensione temporanea dell’esercizio del diritto di uso civico sul mapp. 302 Fg. 4 di mq. 5.495 - San Sicario Alto - per periodo cantierizzazione necessario per realizzare centrale di teleriscaldamento e cogenerazione - contestuale mutamento di destinazione d’uso e istituzione servitù di condotta - concessione amministrativa trentennale a terzi. Autorizzazione

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Di autorizzare il Comune di Cesana Torinese (TO) a:

- ordinare la sospensione temporanea dell’esercizio di uso civico da parte della collettività locale sull’area di mq. 5.495 della particella n. 302 del Fg. 4 - San Sicario Alto per il tempo strettamente necessario alla cantierizzazione e successivo ripristino relativamente alla realizzazione della centrale di teleriscaldamento e cogenerazione nonchè della posa delle condutture di adduzione acqua calda e/o gas da parte della soc. Metan Alpi Sestriere S.r.l.

- mutare temporaneamente - anni 30 - la destinazione d’uso delle aree su cui insisterà la centrale di teleriscaldamento con costituzione di diritto di superficie per la medesima per anni 30 e costituzione di servitù di passaggio per le condotte di adduzione di acqua calda e/o gas che il Comune di Cesana Torinese (TO) dovrà inviare all’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia degli atti di concessione e relativa costituzione di servitù nonchè di diritto di superficie che verranno stipulati con la Società Concessionaria relativamente all’istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso, ottemperare all’obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

- che il Concessionario non potrà operare sull’area in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per la realizzazione e la futura manutenzione di quanto richiesto e che, in difetto, la concessione rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;

di dare atto che:

la porzione del terreno oggetto del presente provvedimento rimane gravata da uso civico, pertanto è disciplinata dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposta ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/04 nonchè alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE - P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inoltre; al termine o al decadere della concessione, salvo rinnovo della stessa, dovrà essere restituita al Comune ripristinata, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del concessionario che dovrà comunque effettuare un primo intervento di recupero dell’area al termine delle operazioni di realizzazione delle opere e, se necessario, al termine di eventuali futuri interventi di manutenzione;

la concessione non potrà essere stipulata a condizioni economiche inferiori a quanto disposto dalla Commissione Tecnico - consultiva per gli Usi Civici della Regione Piemonte, così come specificato in premessa, eventuali conguagli potranno essere effettuati solo in conseguenza di una specifica valutazione da parte dell’Agenzia del Territorio competente, in occasione di una verifica a campione disposta da questa Amministrazione o su richiesta delle parti (Comune - Concessionario) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all’effettuazione di verifiche demaniali;

- il Comune di Cesana Torinese (TO) dovrà destinare tutti gl’importi percepiti in virtù della presente autorizzazione alla costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione, ai sensi dell’articolo 24 della legge 16 giugno 1927, n. 1766;

- tutte le spese notarili o equipollenti nonchè quelle di eventuali frazionamenti, inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del concessionario.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri