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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 38

Codice 10.7
D.D. 2 luglio 2004, n. 748

Comune di Valstrona (VCO). Mutamento temporaneo di destinazione d’uso, con concessione amministrativa per anni 99 a favore di terzi, di porzioni di complessivi mq. 3.280 dei terreni comunali gravati da uso civico siti in località “Campello Monti” e distinti al NCT Fg. 25 mapp. 33 - 68 e Fg. 26 mapp. 14, per la realizzazione pista agro-silvo-pastorale aperta al pubblico. Autorizzazione

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Di autorizzare il Comune di Valstrona (VCO) a mutare la destinazione d’uso di porzioni di complessivi mq. 3.280 dei terreni comunali gravati da uso civico siti in località “Campello Monti” e distinti al NCT Fg. 25 mapp. 33 - 68 e Fg. 26 mapp. 14 per darle in concessione amministrativa al Sig. Giancarlo Zamponi per un periodo non inferiore ad anni 40 (quaranta) e non superiore ad anni 99 (novantanove), eventualmente rinnovabile a condizioni da stabilirsi, per consentire la realizzazione di una pista agro-silvo-pastorale che dovrà rimanere aperta ed in uso gratuito al pubblico nonchè l’occupazione temporanea relativa ai lavori di realizzazione e alle future manutenzioni, purchè eseguite all’interno della precitata area autorizzata;

di autorizzare il Comune di Valstrona (VCO) a gravare di uso civico, se lo ritiene opportuno, il terreno comunale distinto al NCT Fg. 12 mapp. 40 per l’intera superficie di mq. 2.580 o porzione;

che il Comune di Valstrona (VCO) dovrà inviare all’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia degli atti di concessione che verranno stipulati con il Concessionario relativamente all’istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all’obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione e della trasmissione dell’atto amministrativo inerente l’eventuale assoggettamento al vincolo di uso civico del terreno comunale distinto al NCT Fg. 12 mapp. 40, specificando l’area interessata anche su estratto di mappa;

- che il Concessionario non potrà operare sull’area in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per la realizzazione e la futura manutenzione di quanto richiesto e che, in difetto, la concessione rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;

di dare atto che:

le porzioni dei terreni oggetto del presente provvedimento rimangono gravate da uso civico, pertanto sono disciplinate dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposte ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/04 nonchè alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE - P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inoltre, al termine o al decadere della concessione, salvo rinnovo della stessa, dovranno essere restituite al Comune ripristinate, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del concessionario che dovrà comunque effettuare un primo intervento di recupero dell’area al termine dei lavori di realizzazione dell’opera e, se necessario, al termine dei futuri interventi di manutenzione. L’eventuale nuova superficie che dovesse acquisire il vincolo di civico demanio, sarà ovviamente parimenti disciplinata come sopra indicato;

la concessione pluriennale non potrà essere stipulata a condizioni economiche inferiori e durata diversa rispetto a quanto disposto dalla Commissione Tecnico -consultiva per gli Usi Civici della Regione Piemonte, così come specificato in premessa, eventuali conguagli potranno essere effettuati solo in conseguenza di una specifica valutazione da parte dell’Agenzia del Territorio competente, in occasione di una verifica a campione disposta da questa Amministrazione o su richiesta delle parti (Comune - Concessionario) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all’effettuazione di verifiche demaniali;

- il Comune di Valstrona (VCO) dovrà destinare tutti gl’importi percepiti in virtù della presente autorizzazione alla costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione, ai sensi dell’articolo 24 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e, nell’eventuale attesa, investirli in titoli del debito pubblico intestati a se stesso ma con vincolo a favore della Regione Piemonte per utilizzarli al bisogno, previo svincolo da parte di questa Amministrazione, come suddetto;

- tutte le spese notarili o equipollenti nonchè quelle di eventuali frazionamenti, inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del concessionario.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri