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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 38

Codice 10.7
D.D. 29 giugno 2004, n. 731

Comune di Roccaforte Mondovì (CN). Mutamento temporaneo di destinazione d’uso, con concessione ammin. e relativa costituzione di servitù di condotta, di dir. di sup. per anni 40 a favore della “Ellero Energie S.r.l.”, di porzioni di compl. mq. 18.010 di terreni comunali gravati da uso civico, per costruzione opere accessorie relative a centrale idroelettrica e l’occupazione temporanea relativa ai lavori. Autorizzazione

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Di autorizzare il Comune di Roccaforte Mondovì (CN) a mutare la destinazione d’uso di porzioni di complessivi mq. 18.010 dei terreni comunali gravati da uso civico distinti al NCT Fg. 7 mapp. 1 -7- 8- 9, Fg. 8 mapp. 7- 10 - 11 - 12- 13- 14 - 15 - 16 - 17- 18, Fg. 11 mapp. 55 e Fg. 47 mapp. 127, per darle in concessione amministrativa, con relativa costituzione di servitù di condotta nonchè di diritto di superficie su mq. 70, alla Ditta “Ellero Energie S.r.l.” per un periodo di anni 40 (quaranta), eventualmente rinnovabile a condizioni da stabilirsi, per consentire la realizzazione di opere accessorie, relative a una costruenda centrale idroelettrica che interessa terreni privati, tipo condotta interrata, canali di derivazione e di scarico, camera di carico interrata (mq. 70), strada di accesso parzialmente su uso civico (mq. 90 circa) e l’occupazione temporanea relativa ai lavori di realizzazione nonchè di future eventuali manutenzioni, purchè eseguite all’interno della precitata area autorizzata;

che il Comune di Roccaforte Mondovì (CN) dovrà inviare all’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia degli atti di concessione e relativa costituzione di servitù nonchè di diritto di superficie che verranno stipulati con la Società Concessionaria relativamente all’istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all’obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

- che il Concessionario non potrà operare sull’area in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e nonchè sono o potranno rendersi necessarie per la realizzazione e la futura manutenzione di quanto richiesto e che, in difetto, la concessione rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;

di dare atto che:

le porzioni dei terreni oggetto del presente provvedimento rimangono gravate da uso civico, pertanto sono disciplinate dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposte ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/04 nonchè alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE - P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inoltre, al termine o al decadere della concessione, salvo rinnovo della stessa, dovranno essere restituite al Comune ripristinate, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del concessionario che dovrà comunque effettuare un primo intervento di recupero dell’area al termine delle operazioni di realizzazione delle opere e, se necessario, al termine di eventuali futuri interventi di manutenzione;

la concessione non potrà essere stipulata a condizioni economiche inferiori a quanto disposto dalla Commissione Tecnico - consultiva per gli Usi Civici della Regione Piemonte, così come specificato in premessa, eventuali conguagli potranno essere effettuati solo in conseguenza di una specifica valutazione da parte dell’Agenzia del Territorio competente, in occasione di una verifica a campione disposta da questa Amministrazione o su richiesta delle parti (Comune - Concessionario) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all’effettuazione di verifiche demaniali;

- il Comune di Roccaforte Mondovì (CN) dovrà destinare tutti gl’importi percepiti in virtù della presente autorizzazione alla costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione, ai sensi dell’articolo 24 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e, nell’eventuale attesa, investirli in titoli del debito pubblico intestati a se stesso ma con vincolo a favore della Regione Piemonte per utilizzarli al bisogno, previo svincolo da parte di questa Amministrazione, come suddetto;

- tutte le spese notarili o equipollenti nonchè quelle di eventuali frazionamenti, inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del concessionario.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri