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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 38

Codice 26.2
D.D. 30 aprile 2004, n. 181

Ferrovia Torino-Ceres, Comune di Lanzo T.se. Richiesta autorizzazione, ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. n. 753 del 11 luglio 1980, alla riduzione delle distanze legali per la realizzazione di un centro d’interscambio modale per il trasporto delle persone, con relativa tettoia adibita a terminale per bus, in deroga all’art. 49 del citato D.P.R.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di rilasciare, ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 11 luglio 1980, l’autorizzazione alla riduzione delle distanze legali per la realizzazione di un centro d’interscambio modale per il trasporto delle persone, con relativa tettoia adibita a terminale per bus, con manufatti previsti alla distanza minima di mt. 11,84 dal binario ferroviario più vicino, in lotto di terreno di proprietà del Comune di Lanzo T.se, distinto al foglio n. 10, mappali n. 118, 344 e 345, a condizione che la recinzione metallica installata su muretto in c.a., prevista solo lungo la strada d’accesso, sia prolungata in tutta la zona dell’intervento fino,al sottopasso ferroviario esistente, alla distanza minima di m. 6 dal binario ferroviario più vicino.

Il Richiedente dovrà mettere in atto, a sua cura e spese, tutti gli accorgimenti tecnici necessari per garantire il rispetto dei valori limite di rumorosità, come previsto nel D.P.R. 459 del 18/11/1998 regolamento di attuazione della L. 26/10/1995 n. 447 “Legge sull’inquinamento acustico”.

La presente autorizzazione riguarda esclusivamente le competenze di cui al D.P.R. 753/80 e non entra nel merito di ogni altra autorizzazione richiesta dal progetto.

Resta a carico del Richiedente la trascrizione sui registri immobiliari degli estremi dei presente provvedimento autorizzativo in allegato al progetto o all’atto comprovante l’esistenza del diritto di qualsiasi natura sul bene beneficiario dell’autorizzazione.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6/12/1971, n. 1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25/11/1971, n. 1199.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e della L.R. 8/8/1997 n. 51.

Il Dirigente responsabile
Giuseppe Iacopino