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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 38

Codice 14.7
D.D. 4 giugno 2004, n. 375

L.R. 09.08.1989 n. 45 - Ditta: Comunità Montana Valle Mosso - Comuni: Bioglio, Callabiana, Mosso, Tavagliano, Veglio (BI) - Tipo di intervento: autorizzazione “Interventi di sistemazione idrogeologica e regimazione delle acque nel bacino idrografico dell’Alta Val Sessera”

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare ai sensi della legge regionale 09.08.1989 n. 45, la Ditta Comunità Montana Valle Mosso con sede in Crocemosso (Valle Mosso) Via Mazzini n. 3, ad effettuare le trasformazioni del suolo necessarie alla realizzazione degli “Interventi di sistemazione idrogeologica e regimazione delle acque nel bacino idrografico dell’Alta Valsessera nei Comuni di Bioglio, Callabiana, Mosso, Tavigliano, Veglio (BI)”, sui terreni iscritti al N.C.T., Fg. e mappali vari correttamente individuati sulle planimetrie allegate al progetto, a condizione che i lavori siano effettuati rispettando scrupolosamente il progetto allegato all’istanza.

L’autorizzazione dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1) il movimento di terra dovrà essere limitato allo stretto necessario e conforme al progetto presentato;

2) si dovrà porre la massima attenzione affinchè il materiale di risulta non sia scaricato a valle, soprattutto all’interno delle linee di impluvio e non dovrà essere arrecata turbativa al naturale scorrere dei corsi d’acqua (Canale delle Teggie - Piane; Rio Artignana; Torrente Sessera ed altri rii non classificati);

3) nei tratti dei corsi d’acqua immediatamente a monte delle opere previste, si dovrà provvedere alla rimozione del materiale legnoso presente in alveo;

4) i lavori dovranno essere eseguiti a regola d’arte, in conformità con quanto previsto negli elaborati progettuali, nonchè nel rispetto della normativa tecnica di settore;

5) occorrerà attenersi scrupolosamente alle prescrizioni e alle risultanze contenute nella relazione geologica allegata all’istanza;

6) le opere di protezione spondale non dovranno determinare restringimenti rispetto all’esistente sezione di deflusso;

7) in corso d’opera, si dovrà verificare la stabilità degli scavi, dei riporti e di tutti i pendii, anche provvisori e di cantiere, in accordo con i disposti del D.M. 11 marzo 1988. Gli scavi dovranno essere opportunamente armati, ove necessario;

8) nel corso dei lavori si dovranno verificare gli assunti geotecnici al fine di adempiere al dettato del D.M. 11 marzo 1988. Tali verifiche e, se del caso, l’eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità, dovranno far parte integrante del progetto; nel caso di accertata instabilità, sarà necessario provvedere con idonee opere di consolidamento;

9) si dovrà provvedere ad una corretta regimazione delle acque meteoriche e superficiali, al fine di impedirne la loro permeazione nel terreno, il formarsi di pericolosi ristagni ed il ruscellamento incontrollato delle stesse;

10) i movimenti di terra ed il taglio della vegetazione dovranno essere limitati allo stretto necessario e conformi al progetto presentato;

11) si dovrà porre la massima attenzione affinchè il materiale di risulta non venga scaricato all’interno delle linee di impluvio e non dovrà essere recata turbativa al naturale scorrere dei corsi d’acqua esistenti;

12) le superfici smosse dovranno essere stabilizzate e prontamente inerbite;

13) il rinterro dei cavi dovrà avvenire a regola d’arte in modo da un costituire via preferenziale per il deflusso delle acque sia superficiali sia sotterranee;

14) sono esclusi dalla presente autorizzazione eventuali lavori preparatori e di cantiere, quali apertura di piste di avvicinamento, posa di teleferiche, costruzione di piazzole di deposito, fabbricati precari ecc. per i quali dovrà essere richiesta ulteriore autorizzazione.

I lavori dovranno essere ultimati entro ventiquattro (24) mesi dalla data della presente determinazione.

E’ fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche, effettuate dai soggetti competenti, in corso d’opera o al termine dei lavori.

Ai sensi degli artt. 8 e 9 della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 si deroga dal versamento del deposito cauzionale e del corrispettivo del rimboschimento in trattasi di: a) opere di esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale; b) interventi di mera ristrutturazione, manutenzione e risistemazione di opere esistenti; c) opere previste o finanziate da leggi o provvedimenti regionali o dalla CEE.

La presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente per gli interventi oggetto di istruttoria. Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di Terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, nonchè la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Il Dirigente responsabile
Valter Vescovi