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Bollettino Ufficiale n. 38 del 23 / 09 / 2004
Codice 22.4
D.D. 10 settembre 2004, n. 279
D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, artt. 6, 12, 15, 7 e 8; D.C.R. n. 946-17595 del 13 dicembre 1994 e D.M. 16 gennaio 2004, n. 44 - Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti dagli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e dalle pulitintolavanderie a ciclo chiuso
Visto il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 recante norme in materia di qualità dellaria, relativamente a specifici inquinanti, e di inquinamento prodotto da impianti industriali;
atteso che per lart. 4 del D.P.R. n. 203/88 spetta alla Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della migliore tecnologia disponibile e tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;
visti gli artt. 6 e 15 del D.P.R. n. 203/1988 con i quali sono sottoposte a preventiva autorizzazione la costruzione di un nuovo impianto, la modifica sostanziale di un impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti, il trasferimento di un impianto in altra località;
vista la D.C.R. n. 946-17595 del 13 dicembre 1994 nella quale sono stabiliti i criteri e le modalità per lattivazione delle procedure semplificate di autorizzazione per specifici settori produttivi o attività;
vista la Legge 28 dicembre 1993, n. 549 Misure a tutela dellozono stratosferico e dellambiente, modificata dalla legge 16 Giugno 1997, n. 179, che stabilisce i termini per la cessazione dellimpiego delle sostanze lesive dellozono stratosferico;
visto il D.M. 16 gennaio 2004, n. 44 che disciplina, in attuazione della direttiva 99/13/CE, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili di talune attività, e dellart. 3, comma 2, del D.P.R. n. 203/88, i valori limite di emissione, i criteri temporali di adeguamento e i metodi di analisi e di valutazione delle emissioni per le attività individuate allallegato I del medesimo;
considerato che il D.M. 16 gennaio 2004, n. 44 allallegato I individua al punto 4) la Pulitura a secco senza alcuna indicazione di soglia minima di consumo di solvente e pertanto tutti gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e le pulitintolavanderie a ciclo chiuso debbono essere autorizzati;
considerato che gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e le pulitintolavanderie a ciclo chiuso erano esenti da autorizzazione ai sensi dellart. 2 del D.P.R. 25 luglio 1991, il legislatore ha previsto allart. 9 del D.M. 16 gennaio 2004, n. 44 che le autorità competenti rilascino autorizzazioni di carattere generale per tali impianti ed è pertanto necessario procedere a tale adempimento;
considerato che lart. 2, comma 1, lettera s) del D.M. 16 gennaio 2004, n. 44 dispone che si considerino esistenti gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e le pulitintolavanderie a ciclo chiuso, in esercizio al 12 marzo 2004 e che entro il 12 marzo 2005 comunichino di avvalersi della detta autorizzazione generale emanata dalla Regione;
ritenuto che la presentazione, entro il 12 marzo 2005, della domanda di autorizzazione in via generale da parte degli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso esistenti al 12 marzo 2004 ottemperi allobbligo, previsto allart. 6, comma 3 del D.M. 16 gennaio 2004, n. 44, di presentare, entro il 12 marzo 2005, una relazione tecnica contenente la descrizione dellattività e delle tecnologie adottate per prevenire linquinamento, della qualità e quantità delle emissioni e, qualora necessario, un progetto di adeguamento;
valutato che le soluzioni tecnologiche e gestionali individuate nellallegato 2 alla presente determinazione ottemperano al disposto di cui allart 3, comma 1 del D.M. 16 gennaio 2004, n. 44;
ritenuto che gli enti e le imprese che intendano avvalersi della procedura semplificata di autorizzazione per gli impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso debbano presentare domanda secondo i modelli di cui agli allegati 1A o 1B;
vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 che allart. 44, comma 1, lett. c) attribuisce alle Province il controllo delle emissioni atmosferiche, ivi compresi i provvedimenti di autorizzazione, di diffida, di sospensione, di revisione e di revoca delle autorizzazioni agli impianti che producono emissioni, attribuzione già precisata nella specifica legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 allart. 3, comma 1, lett. d), e divenuta operativa dal 21 febbraio 2001;
considerato che per il combinato disposto della sopra citata legge regionale 44/2000 e della D.C.R. n. 946-17595 del 13 dicembre 1994, gli enti e le imprese che presentano domanda di autorizzazione secondo i modelli di cui agli allegati 1A o 1B e si impegnano a rispettare le prescrizioni di cui allallegato 2 sono autorizzati in via generale ai sensi degli artt. 6, 12, 15 e 7 del D.P.R. n. 203/1988 anche in relazione a quanto disposto dal D.M. 16 gennaio 2004, n. 44, con effetto dalla data di ricevimento della domanda da parte della Provincia competente per territorio;
visto il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;
visto il D.P.R. 25 luglio 1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1991;
vista la D.C.R. n. 946-17595 del 13 dicembre 1994;
vista la legge regionale 13 aprile 1995, n. 60, come modificata con legge regionale 20 novembre 2002, n. 28;
viste le leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 7 aprile 2000, n. 43;
visto il D. M. 16 gennaio 2004, n. 44 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2004;
visti gli artt. 3 e 16 del Decreto legislativo n. 29/93 come modificato dal D.lgs. n. 470/93;
visto lart. 22 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51;
in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta Regionale con provvedimento deliberativo n. 40-23049 del 10 novembre 1997;
IL DIRIGENTE
determina
di attivare la procedura semplificata di autorizzazione prevista allart. 9, comma 2 del D.M. 16 gennaio 2004, n. 44 per gli impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso.
Gli enti e le imprese che intendono avvalersi di tale procedura semplificata devono presentare la domanda secondo i modelli di cui agli allegati 1A o 1B e rispettare i requisiti tecnico costruttivi e gestionali di cui allallegato 2.
Copia della domanda di autorizzazione trasmessa alla Provincia deve essere contestualmente inviata al Sindaco e al Dipartimento provinciale dellAgenzia Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.) competenti per territorio.
Gli enti e le imprese che presentano la domanda di autorizzazione di cui agli allegati 1A o 1B, impegnandosi a rispettare le prescrizioni di cui allallegato 2, sono autorizzati in via generale ai sensi degli artt. 6, 12, 15 e 7 del D.P.R. n. 203/1988 anche in relazione a quanto disposto dal D.M. 16 gennaio 2004, n. 44, con effetto dalla data di ricevimento della domanda da parte della Provincia.
Lautorizzazione ottenuta in via generale ai sensi degli art. 6, 15 e 7 del D.P.R. 203/88 da un ente o impresa può essere revocata dalla Provincia competente per territorio sulla base di eventuali rilievi motivati del Sindaco in merito alla domanda, pervenuti ai sensi dellart. 7, comma 2 del D.P.R. n. 203/1988.
Gli enti e le imprese che eserciscono o che intendano installare, modificare o trasferire impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso con caratteristiche tecnico-costruttive e gestionali diverse da quelle previste nellallegato 2, devono presentare domanda di autorizzazione seguendo le normali procedure previste dal D.P.R. n. 203/1988 ai fini di ottenere lautorizzazione, rilasciata esplicitamente dalla Provincia.
Ai sensi della Legge Regionale 13 aprile 1995, n. 60 e s.m.i., le attività di vigilanza e controllo del rispetto delle prescrizioni autorizzatorie di cui allallegato 2 sono affidate ai Dipartimenti provinciali o subprovinciali dellA.R.P.A. competenti per territorio.
In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie la Provincia procederà secondo quanto previsto dallart. 10 del D.P.R. 203/1988.
Sono fatti salvi ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc. previsto dalla normativa vigente, nonché specifici e motivati interventi da parte dellAutorità Sanitaria ai sensi dellart. 217 T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.
Gli enti e le imprese autorizzati in via generale dovranno comunicare alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento provinciale dellA.R.P.A. competenti per territorio, eventuale variazione di ragione sociale ai fini della volturazione della documentazione agli atti.
Gli enti e le imprese autorizzati in via generale dovranno comunicare alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento provinciale dellA.R.P.A. competenti per territorio la cessazione dellattività degli impianti autorizzati e la data prevista per leventuale smantellamento degli stessi.
Gli enti e le imprese autorizzati in via generale a trasferire gli impianti da altra località dovranno inviare alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento provinciale dellA.R.P.A. competenti per territorio relativamente alla precedente sede di impianto:
- richiesta di chiusura della pratica ex D.P.R. n. 203/1988 nel caso in cui il trasferimento autorizzato attenga a tutti gli impianti installati nella precedente sede;
- elaborati tecnici aggiornati relativi agli impianti rimasti nella precedente sede nel caso in cui il trasferimento autorizzato attenga solo a parte degli impianti installati nella stessa.
Gli allegati 1A, 1B e 2 sono da considerarsi parte integrante della presente determinazione.
La presente determinazione potrà essere modificata secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 203/1988.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dellart. 65 dello Statuto e dellart. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
Il Dirigente responsabile
Carla Contardi