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Bollettino Ufficiale n. 38 del 23 / 09 / 2004

Codice 22.4
D.D. 10 settembre 2004, n. 279

D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, artt. 6, 12, 15, 7 e 8; D.C.R. n. 946-17595 del 13 dicembre 1994 e D.M. 16 gennaio 2004, n. 44 - Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti dagli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e dalle pulitintolavanderie a ciclo chiuso

Visto il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 recante norme in materia di qualità dell’aria, relativamente a specifici inquinanti, e di inquinamento prodotto da impianti industriali;

atteso che per l’art. 4 del D.P.R. n. 203/88 spetta alla Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della migliore tecnologia disponibile e tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

visti gli artt. 6 e 15 del D.P.R. n. 203/1988 con i quali sono sottoposte a preventiva autorizzazione la costruzione di un nuovo impianto, la modifica sostanziale di un impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti, il trasferimento di un impianto in altra località;

vista la D.C.R. n. 946-17595 del 13 dicembre 1994 nella quale sono stabiliti i criteri e le modalità per l’attivazione delle procedure semplificate di autorizzazione per specifici settori produttivi o attività;

vista la Legge 28 dicembre 1993, n. 549 “Misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente”, modificata dalla legge 16 Giugno 1997, n. 179, che stabilisce i termini per la cessazione dell’impiego delle sostanze lesive dell’ozono stratosferico;

visto il D.M. 16 gennaio 2004, n. 44 che disciplina, in attuazione della direttiva 99/13/CE, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili di talune attività, e dell’art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 203/88, i valori limite di emissione, i criteri temporali di adeguamento e i metodi di analisi e di valutazione delle emissioni per le attività individuate all’allegato I del medesimo;

considerato che il D.M. 16 gennaio 2004, n. 44 all’allegato I individua al punto 4) la “Pulitura a secco” senza alcuna indicazione di soglia minima di consumo di solvente e pertanto tutti gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e le pulitintolavanderie a ciclo chiuso debbono essere autorizzati;

considerato che gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e le pulitintolavanderie a ciclo chiuso erano esenti da autorizzazione ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 25 luglio 1991, il legislatore ha previsto all’art. 9 del D.M. 16 gennaio 2004, n. 44 che le autorità competenti rilascino autorizzazioni di carattere generale per tali impianti ed è pertanto necessario procedere a tale adempimento;

considerato che l’art. 2, comma 1, lettera s) del D.M. 16 gennaio 2004, n. 44 dispone che si considerino esistenti gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e le pulitintolavanderie a ciclo chiuso, in esercizio al 12 marzo 2004 e che entro il 12 marzo 2005 comunichino di avvalersi della detta autorizzazione generale emanata dalla Regione;

ritenuto che la presentazione, entro il 12 marzo 2005, della domanda di autorizzazione in via generale da parte degli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso esistenti al 12 marzo 2004 ottemperi all’obbligo, previsto all’art. 6, comma 3 del D.M. 16 gennaio 2004, n. 44, di presentare, entro il 12 marzo 2005, una relazione tecnica contenente la descrizione dell’attività e delle tecnologie adottate per prevenire l’inquinamento, della qualità e quantità delle emissioni e, qualora necessario, un progetto di adeguamento;

valutato che le soluzioni tecnologiche e gestionali individuate nell’allegato 2 alla presente determinazione ottemperano al disposto di cui all’art 3, comma 1 del D.M. 16 gennaio 2004, n. 44;

ritenuto che gli enti e le imprese che intendano avvalersi della procedura semplificata di autorizzazione per gli impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso debbano presentare domanda secondo i modelli di cui agli allegati 1A o 1B;

vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 che all’art. 44, comma 1, lett. c) attribuisce alle Province il controllo delle emissioni atmosferiche, ivi compresi i provvedimenti di autorizzazione, di diffida, di sospensione, di revisione e di revoca delle autorizzazioni agli impianti che producono emissioni, attribuzione già precisata nella specifica legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 all’art. 3, comma 1, lett. d), e divenuta operativa dal 21 febbraio 2001;

considerato che per il combinato disposto della sopra citata legge regionale 44/2000 e della D.C.R. n. 946-17595 del 13 dicembre 1994, gli enti e le imprese che presentano domanda di autorizzazione secondo i modelli di cui agli allegati 1A o 1B e si impegnano a rispettare le prescrizioni di cui all’allegato 2 sono autorizzati in via generale ai sensi degli artt. 6, 12, 15 e 7 del D.P.R. n. 203/1988 anche in relazione a quanto disposto dal D.M. 16 gennaio 2004, n. 44, con effetto dalla data di ricevimento della domanda da parte della Provincia competente per territorio;

visto il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;

visto il D.P.R. 25 luglio 1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1991;

vista la D.C.R. n. 946-17595 del 13 dicembre 1994;

vista la legge regionale 13 aprile 1995, n. 60, come modificata con legge regionale 20 novembre 2002, n. 28;

viste le leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 7 aprile 2000, n. 43;

visto il D. M. 16 gennaio 2004, n. 44 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2004;

visti gli artt. 3 e 16 del Decreto legislativo n. 29/93 come modificato dal D.lgs. n. 470/93;

visto l’art. 22 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta Regionale con provvedimento deliberativo n. 40-23049 del 10 novembre 1997;

IL DIRIGENTE

determina

di attivare la procedura semplificata di autorizzazione prevista all’art. 9, comma 2 del D.M. 16 gennaio 2004, n. 44 per gli impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso.

Gli enti e le imprese che intendono avvalersi di tale procedura semplificata devono presentare la domanda secondo i modelli di cui agli allegati 1A o 1B e rispettare i requisiti tecnico costruttivi e gestionali di cui all’allegato 2.

Copia della domanda di autorizzazione trasmessa alla Provincia deve essere contestualmente inviata al Sindaco e al Dipartimento provinciale dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.) competenti per territorio.

Gli enti e le imprese che presentano la domanda di autorizzazione di cui agli allegati 1A o 1B, impegnandosi a rispettare le prescrizioni di cui all’allegato 2, sono autorizzati in via generale ai sensi degli artt. 6, 12, 15 e 7 del D.P.R. n. 203/1988 anche in relazione a quanto disposto dal D.M. 16 gennaio 2004, n. 44, con effetto dalla data di ricevimento della domanda da parte della Provincia.

L’autorizzazione ottenuta in via generale ai sensi degli art. 6, 15 e 7 del D.P.R. 203/88 da un ente o impresa può essere revocata dalla Provincia competente per territorio sulla base di eventuali rilievi motivati del Sindaco in merito alla domanda, pervenuti ai sensi dell’art. 7, comma 2 del D.P.R. n. 203/1988.

Gli enti e le imprese che eserciscono o che intendano installare, modificare o trasferire impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso con caratteristiche tecnico-costruttive e gestionali diverse da quelle previste nell’allegato 2, devono presentare domanda di autorizzazione seguendo le normali procedure previste dal D.P.R. n. 203/1988 ai fini di ottenere l’autorizzazione, rilasciata esplicitamente dalla Provincia.

Ai sensi della Legge Regionale 13 aprile 1995, n. 60 e s.m.i., le attività di vigilanza e controllo del rispetto delle prescrizioni autorizzatorie di cui all’allegato 2 sono affidate ai Dipartimenti provinciali o subprovinciali dell’A.R.P.A. competenti per territorio.

In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie la Provincia procederà secondo quanto previsto dall’art. 10 del D.P.R. 203/1988.

Sono fatti salvi ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc. previsto dalla normativa vigente, nonché specifici e motivati interventi da parte dell’Autorità Sanitaria ai sensi dell’art. 217 T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

Gli enti e le imprese autorizzati in via generale dovranno comunicare alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento provinciale dell’A.R.P.A. competenti per territorio, eventuale variazione di ragione sociale ai fini della volturazione della documentazione agli atti.

Gli enti e le imprese autorizzati in via generale dovranno comunicare alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento provinciale dell’A.R.P.A. competenti per territorio la cessazione dell’attività degli impianti autorizzati e la data prevista per l’eventuale smantellamento degli stessi.

Gli enti e le imprese autorizzati in via generale a trasferire gli impianti da altra località dovranno inviare alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento provinciale dell’A.R.P.A. competenti per territorio relativamente alla precedente sede di impianto:

- richiesta di chiusura della pratica ex D.P.R. n. 203/1988 nel caso in cui il trasferimento autorizzato attenga a tutti gli impianti installati nella precedente sede;

- elaborati tecnici aggiornati relativi agli impianti rimasti nella precedente sede nel caso in cui il trasferimento autorizzato attenga solo a parte degli impianti installati nella stessa.

Gli allegati 1A, 1B e 2 sono da considerarsi parte integrante della presente determinazione.

La presente determinazione potrà essere modificata secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 203/1988.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Carla Contardi

allegato