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Bollettino Ufficiale n. 38 del 23 / 09 / 2004

Codice 22.1
D.D. 31 maggio 2004, n. 128

L.R. 2.11.1982 n. 32 - articolo 35: “Raccolta a fini scientifici e didattici”. Legge 23.8.93 n. 352 articolo 8.- Autorizzazione alla raccolta funghi a fini scientifici e didattici al “Centro di Studio sulla Micologia del Terreno” Consiglio Nazionale delle Ricerche a favore della Signora Martini Isabella

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 2.11.1982 n. 32 e dell’art. 8 della Legge 23.8.93 n. 352 la Signora Martini Isabella nata a Reggio Calabria il 5.9.1953 alla raccolta e alla detenzione di esemplari di specie fungine, nel quantitativo necessario per lo svolgimento della ricerca.

Degli esemplari raccolti è autorizzata la detenzione presso il “Istituto per la protezione delle piante” - Consiglio Nazionale delle Ricerche - Viale P.A. Mattioli 25 10125 Torino.

L’attività è consentita su tutto il territorio regionale, per un periodo di un anno dalla data della presente determinazione, in deroga a quanto previsto dall’art. 20 della L.R. 2.11.82 n. 32 ed ai sensi dell’art. 8 della Legge 23.8.93 n. 352

L’autorizzazione rilasciata a fini scientifici e didattici, è finalizzata alla determinazione e alla distribuzione delle specie di funghi epigei e delle relative micorrize;

La presente autorizzazione è valida esclusivamente per il territorio regionale non soggetto ad ulteriori e più restrittive norme di tutela e, nell’eventualità di raccolta in aree protette, questa deve uniformarsi alle disposizioni localmente vigenti: si ricorda inoltre che relativamente alla raccolta dei funghi epigei il soggetto testé autorizzato, in quanto dipendente di un ente pubblico istituzionalmente deputato alle attività di ricerca e controllo scientifico in campo micologico, è, esclusivamente nell’espletamento di mansioni di servizio e nel relativo orario certificabile, esentato dal possesso dell’autorizzazione alla raccolta di cui all’art. 22 “Istituzione del tesserino per la raccolta dei funghi” della legge regionale 2.11.1982 n. 32.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni al TAR Piemonte.

Il Dirigente responsabile
Carlo Bonzanino