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Bollettino Ufficiale n. 38 del 23 / 09 / 2004

Codice 25.3
D.D. 12 maggio 2004, n. 791

Autorizzazione idraulica n. 24/04 in sanatoria per il mantenimento di opere di difesa spondale in sinistra orografica del Rio Ollasio in Comune di Giaveno, realizzate a seguito dell’Ordinanza Sindacale n. 211/03 del 18/8/2003. Ditta: Barone Lanfranco

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, in sanatoria, ai soli fini idraulici, la Ditta Bramante Giuseppe a mantenere le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione alle opere realizzate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere di sistemazione longitudinale (nuova gabbionata e rinforzo gabbionata esistente) dell’alveo in argomento, nei riguardi sia delle spinte dei terreni che delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena, sia nei riguardi delle strutture di fondazione il cui piano di appoggio deve risultare posto ad 1 m di profondità rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;

3. l’opera di difesa realizzata deve risultare adeguatamente attestata e strutturalmente collegata a monte e a valle in corrispondenza dei manufatti esistenti;

4. la stessa difesa spondale dovrà essere mantenuta ad un’altezza non superiore alla quota dell’esistente piano di campagna;

5. dovrà essere realizzato il risvolto spondale di m. 2 previsto in progetto a monte della gabbionata esistente al fine di prevenire l’insorgere di fenomeni di aggiramento e di erosione da parte della corrente;

6. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

7. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, previa autorizzazione di questo Settore;

8. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche all’opera autorizzata, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

9. la presente autorizzazione in sanatoria è accordata esclusivamente ai fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi