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Bollettino Ufficiale n. 38 del 23 / 09 / 2004

Codice 17.7
D.D. 14 settembre 2004, n. 265

Legge Regionale n° 21/97 e s.m.i. artt. 16 e 18. Concessione contributi 2003 per la rilocalizzazione di imprese artigiane. Impegno di spesa di euro 240.257,70 sul capitolo 25569/2004, UPB 17072 (P100167/03; A 100167/04)

Premesso che:

la L. R. n 21/97 e s.m.i. prevede, agli artt. 16 e18 la concessione di contributi regionali in conto capitale fino al 40% della spesa complessiva ritenuta ammissibile, dedotti gli oneri fiscali, a imprese artigiane singole e associate per progetti di localizzazione o rilocalizzazione in aree idonee sotto il profilo urbanistico e ambientale, la cui tipologia è definita dalla normativa medesima;

con D.G.R. n° 59 -10042 del 21/07/2003 la Giunta regionale ha approvato il Programma degli Interventi di cui alla citata normativa, individuando gli ambiti di intervento, i criteri e le modalità di concessione dei contributi e le modalità e i termini di presentazione delle domande;

con D.D. n. 277 del 23/07/2003 il Settore Promozione Sviluppo e Credito dell’ Artigianato ha approvato la modulistica per la presentazione delle domande di contributo;

le domande pervenute ai sensi della normativa citata sono 125, di cui 1 fuori termine;

le domande sono state istruite e valutate dal settore regionale competente in conformità ai criteri e le modalità del citato programma degli interventi;

in particolare il calcolo delle spese ammissibili al contributo è stato effettuato in base alla media dei costi di tutte le istanze presentate che è risultata pari a Euro 360,00/mq e alla destinazione d’uso delle superfici oggetto di contributo individuata in base ai contenuti delle domande ed alla documentazione ad esse allegata;

sono risultate ammissibili 94 imprese mentre 30 sono state valutate inammissibili e una ha rinunciato;

il comitato tecnico istituito con il citato programma degli interventi ha espresso parere positivo sulle modalità e le risultanze dell’istruttoria nella seduta del 19/05/2004, il cui verbale è conservato agli atti del settore competente;

con D.D. n.178 del 05/07/2004, è stata pertanto approvata la graduatoria relativa alle 94 imprese ammissibili al contributo regionale per l’anno 2003, con l’indicazione per ciascuna dell’investimento ammissibile a contributo;

il citato Programma degli interventi approvato con DGR n. 59-10042 del 21/07/2003, prevede, al paragrafo IV, che, ove la dotazione finanziaria fosse insufficiente a concedere a tutte le imprese in graduatoria per il 2003 il contributo nella misura massima del 40% delle spese ammissibili, la Giunta Regionale si riserva di ridurre il contributo in misura percentuale uguale per tutti i soggetti e/o prevedere la concessione del contributo alle imprese ammissibili, ma non finanziabili per carenza di fondi, a valere sul successivo stanziamento di risorse nell’esercizio finanziario 2004, ove si rendessero disponibili le citate risorse per le medesime finalità;

con D.G.R. n.79 - 13262 del 3/8/2004 la Giunta Regionale ha stabilito che i contributi in questione sono concessi alle imprese della graduatoria 2003 nella misura del 30% della spesa dichiarata ammissibile e per un importo comunque non superiore a euro 100.000,00;

le risorse necessarie per la concessione dei predetti contributi sono pari a euro 5.931.036,00, di cui:

- euro 5.690.778,30 disponibili sul capitolo 25569, UPB 17072, del bilancio regionale 2003 e pluriennale 2003-2005, già accantonate (A 100465 e A 101715) ed impegnate (I 6396 e I 7570);

- euro 240.257,70 disponibili sul capitolo 25569, UPB 17072, del bilancio regionale 2004 (P 100167/03; A 100167/04) per cui è necessario provvedere all’impegno contabile;

IL DIRIGENTE

visto il D. Lgs. n. 165/2001;

visto l’art. 22 della L.R. n. 51/1997;

vista la L.R. 7/01;

vista la L. R. n. 21/97 e s.m.i.;

vista la L.R. 3/03;

vista la L.R. 10/2004;


in conformità agli indirizzi in materia disposti dalla Giunta Regionale e nell’ambito delle risorse accantonate con D.G.R. 21-12290 del 13/04/2004 e di quelle prenotate con D.G.R n. 29-10463 del 22/09/2003 e confermate con DGR n. 58-11605 del 26/01/2004;

viste le note del Direttore Regionale Commercio ed Artigianato n° 4952/17.00 del 27/4/04 e n° 2062/17.00 del 16/2/2004 di assegnazione delle risorse al settore;

vista la nota del Direttore Regionale Bilanci e Finanze prot. n. 19945/9 del 16/07/2004;

determina

Per le motivazioni di cui in premessa:


di approvare la concessione dei contributi 2003 per la localizzazione e rilocalizzazione ai sensi della L.R. 21/97 e s.m.i., artt 16 e 18, alle imprese di cui all’allegato 1 alla presente determinazione per farne parte integrante, per l’importo a fianco di ciascuna indicato;

agli oneri previsti dal presente provvedimento, che ammontano complessivamente a euro 5.931.036,00 si fa fronte:

- per euro 5.690.778,30 sul capitolo 25569, UPB 17072 del bilancio regionale 2003 e pluriennale 2003-2005, già accantonate (A 100465 e A 101715) ed impegnate (I 6396 e I 7570);

- con l’impegno di euro 240.257,70 sul capitolo 25569, UPB 17072, del bilancio regionale 2004 (P 100167/03; A 100167/04) che presenta la necessaria disponibilità;

ai sensi del Programma degli interventi approvato con D.G.R. n. 59 -10042 del 21/07/2003, i beneficiari devono iniziare i lavori entro quattro mesi dalla data di concessione dei contributi, salvo richiesta di proroga motivata dal ritardo nel rilascio di concessioni ed autorizzazioni da parte di soggetti terzi adeguatamente documentati; i lavori devono concludersi entro 45 mesi dal rilascio della concessione edilizia;

nel corso della procedura di finanziamento l’impresa ammessa ha la facoltà di sostituire a sé medesima un’altra impresa che abbia i requisiti previsti dal Bando per la concessione del contributo;

le motivazioni relative alla inammissibilità di 30 imprese saranno oggetto di successivo provvedimento.

Le agevolazioni alle imprese previste nel presente provvedimento sono soggette alla disciplina degli aiuti “de minimis” di cui alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, Regolamento C.E. n. 69/2001 del 12/01/2001, e pertanto non sussiste l’obbligo di notifica alla U.E..

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti sono raccolti presso il Settore Promozione Sviluppo e Credito dell’Artigianato della Regione Piemonte per le sole finalità di gestione. Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti nei confronti della Regione Piemonte e del dirigente del citato Settore, rispettivamente titolare e responsabile del trattamento dei dati personali. Il suddetto trattamento rientra nei casi di esclusione di notifica al Garante ai sensi dell’art. 37 del citato D.Lgs. 196/03.

Avverso la presente determinazione sono ammessi il ricorso al TAR entro 60 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento da parte dell’interessato e il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento da parte dell’interessato.

La presente determinazione sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto, dell’art. 8 della LR 51/97 e dell’ art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002

Il Dirigente Responsabile del Settore
Lucia Barberis

                    Allegato