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Bollettino Ufficiale n. 38 del 23 / 09 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Provincia del Verbano Cusio Ossola - VII Settore - Servizio Risorse idriche

Pubblicazione ai sensi dell’art. 23 comma 1 lett. c) del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R dell’estratto del seguente atto: Determinazione n. 60 del 15/3/2004.

Il Dirigente

(omissis)

determina:

1. di assentire alla ditta S.I.E. Società Italiana Energia S.r.l. (omissis), fatti salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, la concessione di derivazione d’acqua dal Torrente Olocchia e dal Rio della Drocaccia, in Comune di Bannio Anzino, ad uso produzione energia elettrica, con i seguenti dati di concessione: sino al 31/12/2004 portata massima complessiva l/s 390 - portata media complessiva l/s 272 - salto m 270 - potenza media nominale kW 720,00; a decorrere dal 1/1/2005 portata massima complessiva l/s 361 - portata media complessiva l/s 247 - salto m 270 - potenza media nominale kW 653,82;

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, costituente parte integrante del presente atto e regolarmente sottoscritto in data 30/01/2004 dall’amministratore unico della ditta S.I.E. Società Italiana Energia S.r.l.; 3. di definire la durata della concessione in anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento e di subordinare la stessa all’osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nell’allegato disciplinare; (omissis). Estratto del disciplinare sottoscritto in data 30/1/2004 (omissis)

Art. 13 - Riserve e garanzie da osservarsi - Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l’autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del Torrente Olocchia e del Rio della Drocaccia in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Il concessionario é tenuto all’esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell’ambiente naturale, dell’alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate all’art. 19.

Il Dirigente
Mauro Proverbio