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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 37

Codice 16.4
D.D. 19 maggio 2004, n. 95

L.R. 22 novembre 1978 n. 69 “Coltivazione di cave e torbiere” e ll.rr. 28/1990, 65/1995 e 38/1998. Autorizzazione per la prosecuzione ed ampliamento della cava in località Sabbioni del Comune di La Loggia (TO) esercita dalla Società Escosa S.p.A.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. La Società Escosa S.p.A., con sede legale in Torino Corso Lombardia, 205 è autorizzata ai sensi delle ll.rr. 69/1978, 38/1998, e dell’art. 159 del D.lgs. 42/2004, alla ripresa ed all’ampliamento dell’attività estrattiva in località Sabbioni dei Comuni di La Loggia e Carignano per 24 mesi, dalla data di comunicazione del presente atto, limitatamente al primo lotto biennale che fa parte del progetto di riassetto definitivo dell’area della cava operante nella località citata.

2. Contestualmente ai lavori di coltivazione relativi alla cava in località Sabbioni, devono essere attuati anche i lavori di recupero e di qualificazione ambientale previsti, dal progetto generale e complessivo “Coltivazione mineraria con conseguente riqualificazione ambientale, ricostruzione paesaggistica e sistemazione definitiva dell’area in località Sabbioni e Madonna degli Olmi dei Comuni di Carignano e La Loggia (TO)”.

3. La coltivazione mineraria ed il recupero ambientale devono essere attuati nell’osservanza di tutte le prescrizioni contenute nell’allegato A, che ricomprende le prescrizioni approvate nella Conferenza di Servizi del 10 maggio 2004 e nell’allegato B che costituiscono parte integrante della presente determinazione e fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e di quelle previste dal Codice Civile o dai regolamenti locali.

4. La Società esercente è tenuta, entro 20 giorni dalla comunicazione dell’autorizzazione, a presentare a favore dell’Amministrazione regionale fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell’importo di Euro 872.322,00 (ottocento settantaduemila trecentoventidue/00) ai sensi dell’art. 7 co. III l.r. 69/1978. Copia della suddetta fidejussione dovrà essere inviata alle Amministrazioni comunali di La Loggia e Carignano (TO) e all’Ente di Gestione dell’Area Protetta. La fidejussione di cui sopra è sostitutiva di quella attualmente in vigore stipulata in ottemperanza alla D.G.R. n. 28-4476 dell’11 dicembre 1995. La fidejussione deve prevedere le seguenti condizioni:

- estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte della Regione Piemonte che comunque non potrà avvenire prima di 24 mesi dalla data di scadenza dell’autorizzazione;

- esclusione dell’applicazione dell’art. 1957 del Codice Civile;

- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione Piemonte, restando inteso che, ai sensi dell’art. 1944 del Codice Civile, il fidejussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest’ultima, che nulla potrà eccepire al fidejussore in merito al pagamento stesso.

5. Entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto, deve essere stipulata convenzione tra il responsabile della Direzione Industria e la Società Escosa S.p.A., secondo il testo allegato (Allegato C) che fa parte integrante della presente determinazione.

6. Secondo i tempi previsti e le prescrizioni dell’Allegato A deve essere realizzato il diaframma progettato e proposto per il mantenimento delle condizioni idrogeologiche; al fine di contenere l’impatto sulle componenti ambientali e di limitare i movimenti terra, il medesimo deve essere realizzato a sezione parallelepipeda in fango bentonitico; i lavori di realizzazione del diaframma devono essere condotti secondo le prescrizioni contenute nella “Proposta specifica tecnica per diaframma plastico” di cui all’Allegato D che parte integrante della presente determinazione.

7. L’inosservanza ad ogni singola prescrizione prevista nella presente determinazione e negli allegati A, B e D o la mancata stipula della convenzione di cui al punto 5 costituiscono motivo per l’avvio della procedura di decadenza dell’autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978.

8. La presente determinazione sarà inviata ai Comuni di La Loggia e Carignano (TO) e all’Ente di Gestione del “Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po - tratto torinese”, per opportuna conoscenza e per i compiti di vigilanza ai sensi della l.r. 69/1978, nonchè al Ministero all’Ambiente ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell’art. 2 della legge 8 luglio 1986 n. 349.

9. La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.

10. Avverso la presente determinazione, è ammesso da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto