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Bollettino Ufficiale n. 37 del 16 / 09 / 2004

Agenzia Piemonte Lavoro - Regione Piemonte, Direzione Formazione professionale Lavoro - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Avviso pubblico per la predisposizione dell’ elenco dei soggetti abilitati alla fornitura di servizi alle imprese finalizzati alla ricollocazione - Determinazione n. 208 del 30/08/04

INDICE

1) Oggetto

2) Soggetti ammissibili

3) Finalità

4) Riconoscimento del bonus e modalità di erogazione

5) Validità dell’elenco

6) Modalità e termini di presentazione delle domande

7) Selezione delle domande

8) Approvazione e pubblicazione dell’elenco



1) Oggetto

Nell’ambito delle azioni previste dall’intervento regionale di politica del lavoro approvato con D.G.R. n. 92/10150 del 28/07/2003 (c.d. “Progetto Piemonte”), attuativo dei protocolli d’intesa sottoscritti il 25 ottobre 2002 ed il 20 febbraio 2003 dalla Regione Piemonte, dagli Enti Locali interessati e dalla rappresentanza delle Parti Sociali a fronte della crisi nel settore automobilistico ed in altri settori produttivi in Piemonte,

l’Agenzia Piemonte Lavoro, ente strumentale della Regione Piemonte, emana un avviso pubblico per la predisposizione dell’elenco dei soggetti abilitati alla fornitura di servizi alle imprese.Tali servizi finalizzati alla ricollocazione si concretano nello specifico in:

* promozione e offerta delle competenze ed opportunità relative alle persone che rientrano nel programma;

* attivazione, su richiesta, di brevi azioni consulenziali a favore di PMI al fine di meglio focalizzare il loro fabbisogno di personale;

* accompagnamento all’assunzione da parte delle imprese

2) Soggetti ammissibili

Possono richiedere l’iscrizione nell’elenco di cui al presente avviso i soggetti autorizzati e accreditati ai sensi dell’art.10 del decreto legislativo 23.12.1997, n. 469, così come modificato dall’art. 117, comma 3, della legge finanziaria 2001, n. 388/2000:

1. per l’attività di mediazione tra domanda ed offerta;

2. per l’attività di ricollocazione del personale;

3. per l’attività di ricerca e selezione del personale;

operanti sul territorio regionale, che abbiano presentato domanda per il rilascio dell’autorizzazione provvisoria da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai fini dell’iscrizione all’albo delle Agenzie per il lavoro di cui all’art. 4 del decreto legislativo 276/2003.

In caso di esito negativo del procedimento di rilascio dell’autorizzazione provvisoria o di revoca successiva è prevista la cancellazione dei predetti soggetti dall’elenco.

Sono altresì abilitati a presentare domanda di iscrizione all’elenco i soggetti che abbiano ottenuto l’autorizzazione provvisoria per l’iscrizione all’albo delle Agenzie per il lavoro di cui agli artt. 4 e 6 del decreto legislativo 276/2003 da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

3) Finalità

La costruzione dell’elenco è finalizzata a garantire maggiori opportunità occupazionali ai lavoratori licenziati privi di ammortizzatori sociali provenienti da aziende dei settori colpiti dalla crisi e destinatari dei servizi alle persone attivati dal Progetto Piemonte di cui alla D.G.R. n. 92/10150 del 28/07/2003.

Il Progetto Piemonte prevede inoltre incentivi alle imprese che assumano i suddetti lavoratori.

I soggetti iscritti nell’elenco, di cui al presente avviso, acquisiscono gli elenchi anagrafico - professionali dei lavoratori interessati dall’intervento dai competenti Centri per l’Impiego.

E’ possibile sperimentare forme di collaborazione con i suddetti Centri, ad esempio nella raccolta delle richieste delle imprese secondo uno schema comune e in occasione del colloquio di matching che, se richiesto dal Centro per l’Impiego, potrà svolgersi presso la sede del medesimo.

In questa occasione, il lavoratore, l’intermediario e la potenziale azienda assorbitrice nonché, se presente, il Centro per l’Impiego, sottoscrivono il modulo di servizio (allegato C) che vincola il lavoratore e l’impresa potenziale assorbitrice alla prestazione svolta dall’intermediario per un periodo di due mesi.

I soggetti iscritti nell’elenco comunicano ai competenti Centri per l’Impiego i dati relativi ai lavoratori ricollocati e alle aziende assorbitrici.

4) Riconoscimento del bonus e modalità di erogazione

Al fine di valorizzare la finalità occupazionale del Progetto Piemonte, viene riconosciuto ai soggetti iscritti nell’elenco un corrispettivo (bonus) per ogni inserimento lavorativo realizzato che consista in un’assunzione a tempo indeterminato (anche part-time di almeno 24 ore settimanali).

A fronte di assunzioni a tempo determinato, di durata non inferiore a quelle previste dal regolamento (CE) 2204/20021, il bonus viene erogato nella misura del 25%. La quota restante rimane subordinata alla trasformazione del contratto a tempo indeterminato entro i 12 mesi successivi l’avvenuta assunzione a termine.

Ne consegue che:

* per ogni utente ricollocato a tempo indeterminato verrà riconosciuto un bonus di euro 600;

* per ogni utente ricollocato con un contratto a tempo determinato di durata non inferiore a quelle previste dal regolamento (CE) 2204/2002 verrà riconosciuto un bonus di euro 150.

Qualora, entro 12 mesi dall’avvenuta assunzione a termine, si proceda alla trasformazione del contratto a tempo indeterminato, al soggetto intermediario verrà riconosciuto un bonus pari a 450 euro

Ad assunzione avvenuta, ai fini del riconoscimento del bonus, il soggetto iscritto all’elenco dovrà presentare all’Agenzia Piemonte Lavoro,

* il modulo per il riconoscimento del bonus (allegato C);

* copia del contratto di assunzione;

* copia dell’eventuale trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato.

L’APL preso atto del risultato attestato, previa verifica della documentazione, eroga il bonus al soggetto intermediario entro 30 gg2:

* dal termine del periodo di prova del lavoratore presso l’azienda se trattasi di assunzione a tempo indeterminato;

* dal termine del periodo di prova del lavoratore presso l’azienda se trattasi di assunzione a tempo determinato, nella misura del 25%;

* dall’avvenuta trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, per la restante quota del 75%;

Nel caso di revoca dell’autorizzazione di cui all’art.2 il riconoscimento del bonus dipenderà dalla efficacia temporale dell’atto di revoca.

5) Validità dell’elenco

L’elenco mantiene la sua efficacia per i dodici mesi successivi alla sua approvazione, termine ultimo per effettuare le azioni di servizio a favore delle imprese.

L’Agenzia Piemonte Lavoro si riserva la facoltà di estendere la validità dell’elenco oltre il termine previsto.

6) Modalità e termini di presentazione delle domande

Le domande di ammissione all’elenco dovranno essere presentate dai richiedenti utilizzando esclusivamente i moduli in allegato al presente Avviso, e cioè:

* allegato A per i soggetti autorizzati e accreditati ai sensi dell’art.10 del decreto legislativo 23.12.1997, n. 469 e s.m.i.;

* allegato B per i soggetti che abbiano ottenuto l’autorizzazione provvisoria da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, valida per l’iscrizione all’albo delle Agenzie per il lavoro di cui agli artt. 4 e 6 del decreto legislativo 276/2003.

I moduli saranno resi disponibili all’ indirizzo Internet:

- http://www.agenziapiemontelavoro.net

a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.P.).

Unitamente ai moduli di domanda, i richiedenti dovranno presentare la seguente documentazione:

* copia della domanda di autorizzazione provvisoria ai fini dell’iscrizione all’albo delle Agenzie per il lavoro di cui all’art. 4 del decreto legislativo 276/2003, per i soggetti autorizzati e accreditati ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo 23.12.1997, n. 469 e s.m.i.

* copia dell’autorizzazione provvisoria rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali valida per l’iscrizione all’albo delle Agenzie per il lavoro di cui agli artt. 4 e 6 del decreto legislativo 276/2003, ovvero autocertificazione in merito al decorso del previsto termine di sessanta giorni dalla domanda di autorizzazione e all’assenza di esito negativo del procedimento.

Le domande di ammissione all’elenco dovranno pervenire entro il 15-10-2004 presso la sede dell’Agenzia Piemonte Lavoro, via Belfiore, 23/C - 10125 Torino - a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, per la quale farà fede il timbro postale.

L’Agenzia Piemonte Lavoro non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore, né per la mancata restituzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata.

Le domande pervenute fuori termine saranno respinte.

7) Selezione delle domande

Le domande pervenute entro i termini stabiliti e nelle modalità prescritte saranno oggetto di istruttoria da parte dell’Agenzia Piemonte Lavoro che potrà provvedere a verificare la veridicità delle autodichiarazioni presentate dal richiedente.

Non saranno considerate ammissibili, e pertanto saranno respinte, le domande:

- pervenute fuori termine di cui al precedente paragrafo;

- redatte su modulistica diversa da quella allegata al presente avviso;

- non corredate dalla documentazione obbligatoria richiesta;

- presentate da soggetti privi dei requisiti indicati;

- incomplete in quanto prive di dati essenziali per la valutazione;

- recanti correzioni o cancellazioni sul formulario e/o sulla documentazione ad esso allegata.

8) Approvazione e pubblicazione dell’elenco

L’elenco dei soggetti abilitati ad erogare i servizi alle imprese di cui al presente avviso sarà approvato dall’Agenzia Piemonte Lavoro e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sul sito internet:

- http://www.agenziapiemontelavoro.net

L’Agenzia provvederà, inoltre, a dare comunicazione scritta presso la sede legale del richiedente dell’esito della domanda di inserimento nell’elenco di cui al presente avviso.

Note:

(1) Dodici mesi per i lavoratori svantaggiati, 2 anni per i lavoratori non svantaggiati

(2) Sarà onere del soggetto intermediario fornire la documentazione integrativa probatoria relativa al superamento del periodo di prova.


allegato