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Bollettino Ufficiale n. 37 del 16 / 09 / 2004

Codice 12.2
D.D. 3 settembre 2004 n. 195

L.164/92 articolo 10 lettera c), riduzione resa ettaro vino classificabile per motivi di mercato, D.O.C.G. “ Brachetto d’Acqui” o “Acqui” e D.O.C. “Piemonte Brachetto” per la vendemmia 2004

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Per conseguire l’equilibrio tra domanda ed offerta, la resa massima ad ettaro di vino classificabile come vino a D.O.C.G. “Brachetto d’Acqui” o “Acqui” - come consentito dalla L.164/92 art.10 paragrafo c) - , viene ridotta:

* a 42 ettolitri/ettaro (equivalente a 60 q.li/Ha)

Per conseguire l’equilibrio tra domanda ed offerta, la resa massima ad ettaro di vino classificabile come vino a D.O.C. “Piemonte Brachetto” - come consentito dalla L.164/92 art.10 paragrafo c) - , viene ridotta:

* a 47 ettolitri/ettaro (equivalente a 67,14 q.li/Ha)

Fermo restando i limiti di resa massima fissati dal disciplinare di produzione.

Il Dirigente responsabile
Ettore Ponzo