Bollettino Ufficiale n. 37 del 16 / 09 / 2004
ANNUNCI LEGALI
Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 671-232134 del 30.8.2004
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 671-232134 del 30.8.2004
Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche
(omissis)
determina
1) nei limiti di disponibilità dellacqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire alla C.I.O. S.p.A (omissis) il subingresso ed il rinnovo nella concessione di cui al R.D. n. 1705 del 16.3.1936, per derivare acqua dal T. Germanasca in Comune di Perrero da un primo punto di presa in misura di litri/s massimi e medi 1000 e produrre sul salto di 66.60 metri la potenza nominale media di kw 653 (impianto Chiotti superiore), e da un secondo punto di presa in misura di litri/s massimi e medi 1500 per produrre sul salto di 16.30 metri la potenza nominale media di kw 240 (impianto Chiotti inferiore), il tutto per una potenza nominale media complessiva dei due impianti pari a kw 893;
2) di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 30.8.2004 relativo al rinnovo della derivazione in oggetto conservato agli atti dellAmministrazione Provinciale;
3) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare il rinnovo della concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 31.1.1981, data di scadenza della precedente concessione; in ogni caso, stante quanto riportato in premessa, il concessionario potrà praticare la derivazione afferente limpianto Chiotti superiore, parzialmente sotteso dalla domanda Enel di grande derivazione per la realizzazione del nuovo impianto idroelettrico di Perrero, a condizione che questa venga a cessare alla entrata in funzione della nuova centrale Enel, salvo utilizzarne le eventuali eccedenze idriche e fatti salvi gli indennizzi spettanti per legge connessi alla presente concessione;
4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dellimporto corrispondente al canone annuo e ai sovracanoni per luso energetico, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
5) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione, a favore dei Comuni rientranti nel Bacino Imbrifero Montano del Pellice, dei sovracanoni dovuti a norma della L. 27.12.1953 n. 959, con le stesse decorrenze e periodicità fissate per il canone demaniale;
6) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione, a favore degli Enti rivieraschi della presente derivazione (Provincia di Torino e Comuni di Perrero), secondo le quote ad essi spettanti, dei sovracanoni dovuti a norma degli artt. 52 e 53 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, con le stesse decorrenze e periodicità fissate per il canone demaniale;
7) il canone e i sovracanoni di cui ai precedenti punti 4), 5) e 6) sono dovuti anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia; essi potranno essere modificati, con effetto dalla data di presa datto della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguita al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione alle eventuali variazioni delle potenze nominali effettivamente risultanti dal certificato medesimo;
8) di prendere atto della rinuncia citata in premessa relativamente alla concessione di derivazione dacqua dal T. Faetto in Comune di Perrero originariamente assentita con R.D. n. 5108 del 31.10.1941;
9) il rinunciatario ha lobbligo, ove non avesse già provveduto, di pagare la quota di canone annuo relativa a kw 40.81 prodotti con la derivazione oggetto della sopracitata rinuncia, fino allo scadere dellannualità in corso alla data in cui è stata presentata la domanda di rinuncia medesima, ai sensi dellart. 14, comma 2 della L.R. 20/2002;
10) di trasmettere il presente provvedimento, per quanto attiene laccoglimento della domanda di rinuncia citata in premessa, alla Agenzia del Demanio, in applicazione dei disposti di cui allart. 33 comma 5 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R;
11) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, nonché allacquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.
12) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, allinteressato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di dame notizia ai soggetti previsti dallart. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;
(omissis)
- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 30.8.2004:
(omissis)
Art. 10
Deflusso minimo vitale
Sulla base della vigente disciplina regionale il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle delle opera di presa e attraverso le scala di risalita per littiofauna, senza indennizzo alcuno, le portate istantanee minime di:
- opera di presa a servizio dellimpianto Chiotti superiore: 385 litri/s;
- opera di presa a servizio dellimpianto Chiotti inferiore: 405 litri/s; Lesercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore ai valori minimi suindicati.
(omissis)
LAutorità concedente si riserva la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.
E fatta salva per lAmministrazione concedente la possibilità di introdurre ulteriori obblighi inerenti lapplicazione del Deflusso Minimo Vitale modulato in rapporto alla entità dei deflussi istantanei naturali.
(omissis)
Art. 13
riserve e garanzie da osservarsi
Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne lAutorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione, che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione.
Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del corso dacqua in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito;
(omissis)
Il concessionario è tenuto alla esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dellambiente naturale, dellalveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade e ed altri beni laterali, nonchè dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione; inoltre è fatta salva per lAmministrazione concedente la possibilità di introdurre ulteriori disposizioni inerenti la risoluzione di problemi specifici di salvaguardia dellecosistema e del paesaggio fluviale, con eventuale imposizione allutente dellobbligo di realizzare, a sue proprie spese e nei tempi che gli saranno prescritti, gli opportuni interventi di ingegneria e sistemazione fluviale (a titolo puramente esemplificativo: preservazione / ripristino zone di rifugio e di riproduzione dellittiofauna, ecc...).
LAmministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione dacqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva leventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.
(omissis)