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Bollettino Ufficiale n. 37 del 16 / 09 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 671-232134 del 30.8.2004

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 671-232134 del 30.8.2004

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire alla C.I.O. S.p.A (omissis) il subingresso ed il rinnovo nella concessione di cui al R.D. n. 1705 del 16.3.1936, per derivare acqua dal T. Germanasca in Comune di Perrero da un primo punto di presa in misura di litri/s massimi e medi 1000 e produrre sul salto di 66.60 metri la potenza nominale media di kw 653 (impianto “Chiotti superiore”), e da un secondo punto di presa in misura di litri/s massimi e medi 1500 per produrre sul salto di 16.30 metri la potenza nominale media di kw 240 (impianto “Chiotti inferiore”), il tutto per una potenza nominale media complessiva dei due impianti pari a kw 893;

2) di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 30.8.2004 relativo al rinnovo della derivazione in oggetto conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare il rinnovo della concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 31.1.1981, data di scadenza della precedente concessione; in ogni caso, stante quanto riportato in premessa, il concessionario potrà praticare la derivazione afferente l’impianto “Chiotti superiore”, parzialmente sotteso dalla domanda Enel di grande derivazione per la realizzazione del nuovo impianto idroelettrico di Perrero, a condizione che questa venga a cessare alla entrata in funzione della nuova centrale Enel, salvo utilizzarne le eventuali eccedenze idriche e fatti salvi gli indennizzi spettanti per legge connessi alla presente concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell’importo corrispondente al canone annuo e ai sovracanoni per l’uso energetico, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione, a favore dei Comuni rientranti nel Bacino Imbrifero Montano del Pellice, dei sovracanoni dovuti a norma della L. 27.12.1953 n. 959, con le stesse decorrenze e periodicità fissate per il canone demaniale;

6) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione, a favore degli Enti rivieraschi della presente derivazione (Provincia di Torino e Comuni di Perrero), secondo le quote ad essi spettanti, dei sovracanoni dovuti a norma degli artt. 52 e 53 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, con le stesse decorrenze e periodicità fissate per il canone demaniale;

7) il canone e i sovracanoni di cui ai precedenti punti 4), 5) e 6) sono dovuti anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia; essi potranno essere modificati, con effetto dalla data di presa d’atto della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguita al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione alle eventuali variazioni delle potenze nominali effettivamente risultanti dal certificato medesimo;

8) di prendere atto della rinuncia citata in premessa relativamente alla concessione di derivazione d’acqua dal T. Faetto in Comune di Perrero originariamente assentita con R.D. n. 5108 del 31.10.1941;

9) il rinunciatario ha l’obbligo, ove non avesse già provveduto, di pagare la quota di canone annuo relativa a kw 40.81 prodotti con la derivazione oggetto della sopracitata rinuncia, fino allo scadere dell’annualità in corso alla data in cui è stata presentata la domanda di rinuncia medesima, ai sensi dell’art. 14, comma 2 della L.R. 20/2002;

10) di trasmettere il presente provvedimento, per quanto attiene l’accoglimento della domanda di rinuncia citata in premessa, alla Agenzia del Demanio, in applicazione dei disposti di cui all’art. 33 comma 5 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R;

11) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, nonché all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

12) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all’interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di dame notizia ai soggetti previsti dall’art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 30.8.2004:

(omissis)

Art. 10
Deflusso minimo vitale

Sulla base della vigente disciplina regionale il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle delle opera di presa e attraverso le scala di risalita per l’ittiofauna, senza indennizzo alcuno, le portate istantanee minime di:

- opera di presa a servizio dell’impianto “Chiotti superiore”: 385 litri/s;

- opera di presa a servizio dell’impianto “Chiotti inferiore”: 405 litri/s; L’esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore ai valori minimi suindicati.

(omissis)

L’Autorità concedente si riserva la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

E’ fatta salva per l’Amministrazione concedente la possibilità di introdurre ulteriori obblighi inerenti l’applicazione del Deflusso Minimo Vitale modulato in rapporto alla entità dei deflussi istantanei naturali.

(omissis)

Art. 13
riserve e garanzie da osservarsi

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l’Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione, che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del corso d’acqua in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito;

(omissis)

Il concessionario è tenuto alla esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell’ambiente naturale, dell’alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade e ed altri beni laterali, nonchè dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione; inoltre è fatta salva per l’Amministrazione concedente la possibilità di introdurre ulteriori disposizioni inerenti la risoluzione di problemi specifici di salvaguardia dell’ecosistema e del paesaggio fluviale, con eventuale imposizione all’utente dell’obbligo di realizzare, a sue proprie spese e nei tempi che gli saranno prescritti, gli opportuni interventi di ingegneria e sistemazione fluviale (a titolo puramente esemplificativo: preservazione / ripristino zone di rifugio e di riproduzione dell’ittiofauna, ecc...).

L’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d’acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l’eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

(omissis)