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Bollettino Ufficiale n. 37 del 16 / 09 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 454-209459 del 27.7.2004 - Codice univoco: TO-A- 10039

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 454-209459 del 27.7.2004 - Codice univoco: TO-A- 10039

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Ditta Ecolube di Aimone Secat Mauro. (omissis) con sede legale in Cafasse Via Roma, 148 il rinnovo dell’utenza di cui alla domanda di riconoscimento della Società Cartiera de’ Medici, che ha usufruito della proroga della durata di cui alla L. 8 gennaio 1952 n. 42 e seguenti, di derivazione d’acqua da Canale di Druento, a sua volta derivato dal T. Stura di Lanzo, in Comune di Cafasse, ad uso idroelettrico, in misura di litri/sec massimi 2.570 e medi 2.059 per produrre sul salto di metri 3.90 la potenza nominale di KW 78.79;

2) di approvare il disciplinare di concessione in data 27.7.2004 relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 1.2.2002 data di scadenza, ai sensi della L.R. 88/’96, della proroga delle utenze di acqua pubblica aventi ad oggetto piccole derivazioni che hanno usufruito delle proroghe concesse con la L. 8 gennaio 1952 n. 42, e successive, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento medesimo, dell’importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) il canone al precedente punto 4) è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Essi potranno essere modificati, con effetto dalla data di presa d’atto della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguita al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione alle eventuali variazioni delle potenze nominali effettivamente risultanti dal certificato medesimo;

6) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all’interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall’art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

7) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l’Amministrazione concedente ha la possibilità di dispone prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative qualora la derivazione d’acqua sia in contrasto con quanto previsto nei “Piani di tutela delle acque” di cui al D.Lgs. 152/99 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione. (omissis)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 27.7.2004: (omissis)

Art. 9 Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione

Dovranno essere rispettate le condizioni per l’esercizio della derivazione descritte dal Comune di Druento con nota Prot. 5663 dal 1.6.2004. In particolare: “... la manutenzione del Naviglio sarà a carico della Ditta Ecolube e dovrà interessare il tratto di canale compreso tra la sezione di restituzione della Ditta Sagi e le paratoie di scarico nel canale di proprietà Foresto, a monte della ex Magnoni & Tedeschi ...”

Ai sensi della L.R. 9.8.1999 n. 22, entro novanta giorni a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, il concessionario è tenuto ad applicare a propria cura e spese alla struttura esterna dell’opera di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo univoco dell’opera.

Inoltre il titolare ha l’obbligo, a pena di inammissibilità delle relative istanze o comunicazioni, di utilizzare il codice assegnato nei rapporti con la pubblica amministrazione aventi come oggetto i provvedimenti amministrativi relativi all’opera di captazione. Il titolare dell’opera di captazione è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile; in caso di danneggiamenti, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura spese, la sostituzione all’Autorità competente. (omissis)"