Torna al Sommario Annunci

Bollettino Ufficiale n. 37 del 16 / 09 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Cuneo

Deliberazione G.P. n. 613 del 12 agosto 2004. Progetto di costruzione di nuova struttura per lo svezzamento e magronaggio di suini e locali accessori da realizzarsi nel Comune di Priocca (CN). Proponente: Azienda Agricola Alloesio Giovanni, con sede in Cascina Mammolino, Priocca. Giudizio di Compatibilità Ambientale ex artt. 12 e 13 L.R. 40/98 e s.m.i..

(omissis)

In conclusione,

- alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell’istruttoria svolta con il supporto tecnico-scientifico dell’ARPA, dalle risultanze delle due Conferenze dei Servizi, i cui verbali sono conservati agli atti dell’Ente;

- constatato che -sulla base delle integrazioni prodotte- il proponente ha optato per una soluzione dal punto di vista ambientale migliore di quella originaria e cioè il trasferimento della fase di ingrasso -che dà maggiormente origine ad odori molesti- nelle stalle in progetto che sono localizzate a maggior distanza dalle abitazioni, e spostando in quelle esistenti le fasi di svezzamento e magronaggio;

emerge che sussistono i presupposti di compatibilità ambientale per la realizzazione dell’intervento in progetto, in quanto la realizzazione e la gestione dell’ampliamento aziendale così come proposto conseguentemente alle integrazioni richieste dall’autorità competente e prodotte dal proponente e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito esplicitate, appare compatibile con l’attuale qualità delle componenti ambientali coinvolte e non ne altera in modo significativo l’integrità

(omissis)

Preso atto delle autorizzazioni acquisite, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell’ambito delle Conferenze dei Servizi del 20 gennaio 2004 e del 29 giugno 2004, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell’Ente.

(omissis)

La Giunta Provinciale

(omissis)

delibera

1. di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di costruzione di struttura per svezzamento e magronaggio suini e locali accessori da realizzare nel Comune di Priocca presentato dal Sig. Alloesio Giovanni, in qualità di titolare della Azienda agricola omonima, con sede in Priocca, Cascina Mammolino, in quanto la realizzazione e la gestione dell’ampliamento aziendale così come proposto conseguentemente alle integrazioni richieste dall’autorità competente e prodotte dal proponente e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito esplicitate, appare compatibile con l’attuale qualità delle componenti ambientali coinvolte e non ne altera in modo significativo l’integrità

2. Tuttavia, vista la prevalente vocazione vitivinicola del Comune di Priocca, sede dell’intervento di ampliamento in progetto, per mitigare ulteriormente l’entità degli impatti che potranno interessare le componenti ambientali coinvolte dalla realizzazione e dalla gestione dell’allevamento, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- ricalcolo della capacità di stoccaggio delle nuove vasche in progetto, tenendo conto che le stesse dovranno avere una capacità complessiva sufficiente a contenere -garantendo un’autonomia di 180 gg.-anche i liquami attualmente stoccati nel sottogrigliato dell’esistente allevamento ed utilizzando come riferimento per quantificare il volume dei reflui il numero complessivo dei capi stabulabili nelle strutture aziendali;

- contestuale adeguamento del progetto relativamente alle vasche di stoccaggio per le quali dovrà essere prevista e realizzata idonea copertura, finalizzata al contenimento degli odori.

- è necessario che il sistema di pompaggio dal pozzetto alla vasca esterna venga realizzato in modo da consentire di convogliare i liquami in una o nelle altre vasche, a seconda delle esigenze, cosicché i liquami siano conservati per un periodo di almeno 40-50 gg senza l’immissione di materiale fresco, al fine di garantire un adeguato livello di autodisinfezione;

- considerata la zona d’intervento, deve essere realizzata la piantumazione di specie autoctone miste (querce, olmi, faggi, ontani) distribuita non secondo filari ma con impianti non perfettamente geometrici in modo da connettersi con il bosco residuo

3. di dare atto delle autorizzazioni acquisite ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., descritte nei verbali delle Conferenze dei Servizi del 20 gennaio 2004 e del 29 giugno 2004, conservati agli atti dell’Ente e precisamente:

- Parere favorevole espresso dal Settore Tutela Ambiente della Provincia di Cuneo circa il rilascio dell’autorizzazione allo spandimento dei reflui in agricoltura, ai sensi del D. Lgs. 152/99 e s.m.i. e delle LL.RR. 13/90 e 48/93, subordinatamente alla presentazione della correzione dei dati prodotti nella relativa istanza, uniformandoli a quelli forniti nel S.I.A.;

Il rilascio di detta autorizzazione avverrà entro trenta giorni dalla data di presentazione delle suddette correzioni al competente Settore provinciale;

- Parere favorevole espresso dal competente Servizio Ambiente della Provincia di Asti circa il rilascio dell’autorizzazione allo spandimento dei reflui in agricoltura, ai sensi del D. Lgs. 152/99 e s.m.i. e delle LL.RR. 13/90 e 48/93, subordinatamente alla presentazione della correzione dei dati prodotti nella relativa istanza, uniformandoli a quelli forniti nel S.I.A.;

Il rilascio di detta autorizzazione avverrà entro trenta giorni dalla data di presentazione delle suddette correzioni al competente Servizio provinciale;

- Parere igienico sanitario favorevole dell’ASL 17, espresso ai sensi dell’art. 48 L.R. 56/77 e s.m.i.;

- Parere favorevole del Comune di Priocca espresso nella Conferenza dei Servizi del 29 giugno 2004 relativamente al rilascio della concessione edilizia e, in attuazione della subdelega ex art. 13 L.R. 20/1989 e s.m.i., per l’autorizzazione paesistico ambientale di cui all’art. 7 della legge 1497/1939; che sarà formalizzata nel termine di novanta giorni dalla presentazione al Comune dell’adeguamento progettuale alle prescrizioni al giudizio positivo di compatibilità ambientale, così come esplicitate al precedente punto 2.;

4. di rinviare la formalizzazione dell’autorizzazione allo spandimento dei reflui in agricoltura , ai sensi del D. Lgs. 152/99 e s.m.i. e delle LL.RR. 13/90 e 48/93. a successivi, separati provvedimenti dei competenti Uffici provinciali di Cuneo ed Asti, da assumere entro 30 gg. dalla data di presentazione, da parte del proponente, della correzione dei dati prodotti nella relativa istanza, della correzione dei dati prodotti nella relativa istanza, uniformandoli a quelli forniti nel S.I.A.;

5. di rinviare altresì la formalizzazione delle autorizzazioni ex LL.RR. 56/77 e s.m.i. e 20/89 e s.m.i.. al relativo provvedimento di competenza del Comune di Priocca, da assumere entro 90 gg. dalla presentazione al Comune dell’adeguamento progettuale alle prescrizioni al giudizio positivo di compatibilità ambientale;

6. di stabilire che al fine dell’espletamento delle funzioni di controllo previste dall’art. 8 c.2 della L.R 40/98 e s.m.i., il proponente dovrà dare tempestiva comunicazione della data di inizio e fine lavori al Settore VIA del Dipartimento di Cuneo dell’ARPA Piemonte, Via M. D’Azeglio 4, 12100 Cuneo;

7. di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia per la durata di anni tre a decorrere dalla data del presente atto deliberativo;

8. di inviare il provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati;

9. di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all’art. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000;

10. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell’anno in corso.

11. di dichiarare il presente provvedimento, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

(omissis)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l’Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l’Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Contro il presente provvedimento è possibile ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell’atto.