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Bollettino Ufficiale n. 37 del 16 / 09 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Unione dei Castelli tra l’Orba e la Bormida - Trisobbio (Alessandria)

Delibera del Consiglio dell’Unione n. 3 del 31 maggio 2004. Modifica statuto

Il Consiglio dell’Unione

(omissis)

delibera

1) di modificare lo Statuto dell’Unione dei Castelli tra L’Orba e la Bormida, come di seguito:

L’art. 18 - Elezione, cessazione - è così riformulato:

1. L’elezione del presidente avviene a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. Risulta eletto chi ha conseguito la maggioranza relativa. A parità di voti risulta eletto il più giovane di età.

2. Il presidente dura in carica per un periodo corrispondente al proprio mandato di sindaco e non è immediatamente rieleggibile.

3. Il presidente e il comitato amministrativo cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

4. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, contenere la proposta di un sindaco candidato alla presidenza, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

5. L’approvazione della mozione comporta la decadenza del presidente e del comitato amministrativo in carica.

L’art. 21 - Composizione, nomina e cassazione - è così riformulato:

1. Il comitato amministrativo è composto dal presidente e dai Sindaci o loro delegati scelti tra i consiglieri od assessori degli altri comuni partecipanti.

2. Le dimissioni di uno o più componenti sono rassegnate al presidente per iscritto e contestualmente comunicate al segretario dell’ente. Nel caso il componente dimissionario o cessato dall’ufficio sia delegato del Sindaco sarà il sindaco del comune interessato a sostituirlo od a procedere a nuova delega.

3. Di tale sostituzione il presidente deve dare comunicazione al consiglio nella prima seduta utile.

4. I membri il comitato amministrativo cessano dalle funzioni al momento della presentazione delle dimissioni.

5. Le dimissioni, l’impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Presidente, non comportano la decadenza del comitato amministrativo. Sino all’elezione del nuovo presidente, le funzioni del presidente sono svolte dal vice presidente.