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Bollettino Ufficiale n. 37 del 16 / 09 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Comune di Valenza (Alessandria)

Modifiche allo Statuto comunale approvate con delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 28 giugno 2004

TITOLO VI
ORDINAMENTO
Uffici - Servizi - Economico - Finanziario

(omissis)

CAPO 3
ORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI

Art. 84
PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune di Valenza, nell’ambito delle proprie competenze, può istituire o provvedere alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. Il Comune eroga i servizi pubblici assicurandone la regolarità, la continuità, l’economicità e la qualità in condizioni di uguaglianza degli utenti.

3. Il Comune individua, tra quelli definiti dalla legge e nel rispetto delle eventuali limitazioni e finalizzazioni poste dalla stessa, i modelli/le forme di gestione dei servizi pubblici locali più adeguati/e alle esigenze della popolazione e del territorio, sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica, di efficienza di gestione, avendo riguardo alla natura del servizio da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire.

4. I servizi pubblici afferenti alla competenza del Comune sono esercitati nei modi, con le procedure e secondo le prescrizioni degli articoli 113 e 113 bis del T.U.E.L. 267/2000 come riscritti dalla Legge 448/2001 e dalla Legge n. 326/2003 di conversione del D.L. 269/03 e s.m.i.

5. Le decisioni relative all’istituzione ed alla forma di gestione dei servizi pubblici sono di competenza del Consiglio Comunale e debbono essere adottate previa acquisizione di un’analisi di fattibilità, concernente le caratteristiche, i profili tecnico-gestionali e qualitativi, la rilevanza sociale, gli elementi dimensionali ed i conseguenti riflessi organizzativi del servizio, la sua rilevanza economica ed il relativo impatto sul tessuto economico del territorio.

6. Fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria, per l’erogazione dei servizi di propria competenza il Comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti, in modo da conseguire il necessario equilibrio tra costi e ricavi.

La compartecipazione alla spesa per l’erogazione dei servizi a carattere sociale è determinata tenendo conto delle condizioni economiche e sociali degli utenti, applicando agevolazioni e forme di esenzione.

Anche in tale ipotesi il gettito tariffario dovrà garantire un adeguato livello di copertura dei costi, considerando anche gli eventuali trasferimenti di risorse da parte di enti e privati e le altre entrate finalizzate.

7. Il Comune favorisce e promuove:

- la partecipazione alla gestione dei servizi di associazioni di volontariato che operano sul territorio comunale, senza fine di lucro;

- la costituzione di cooperative/consorzi (ONLUS) che favoriscano l’occupazione in sede locale ed operino per iniziative sociali.

Art. 85
GESTIONE DELLE RETI ED EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA

Per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali dei servizi pubblici di rilevanza economica il Comune si avvale:

a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico cui può essere affidata direttamente tale attività, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano;

b) di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7 dell’art. 113 T.U. 267/2000 come sopra modificato.

L’erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell’Unione Europea, con conferimento della titolarità del servizio:

a) a società di capitali individuate attraverso l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;

b) a società a capitale misto pubblico privato nella quali il socio privato venga scelto attraverso l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;

c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l’ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano.

Art. 86
GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA

Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a:

a) istituzioni;

b) aziende speciali, anche consortili;

c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano.

E’ consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma presente.

Il Comune può procedere all’affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni o fondazioni dal medesimo costituite o partecipate.

I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio.

Art. 87
AZIENDE SPECIALI

1. L’Azienda speciale e’ Ente strumentale dell’Ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto, approvato dal Consiglio Comunale.

2. Organi dell’Azienda sono il consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo Statuto Aziendale, sono nominati dal Sindaco secondo i criteri espressi dal Consiglio Comunale.

Gli amministratori delle Aziende Speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell’amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

3. L’Azienda informa la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l’obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

4. Nell’ambito della legge, l’ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dal proprio Statuto e dai Regolamenti.

5. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, approva il piano-programma comprendente il contratto di servizio che disciplina i rapporti tra Ente Locale ed Azienda Speciale.

6. Lo Statuto dell’Azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nominato dal Consiglio Comunale, nonche’ forme autonome di verifica della gestione.

Art. 88
ISTITUZIONI

1. I servizi aventi per oggetto attività a contenuto sociale, senza rilevanza economica, possono essere gestiti a mezzo di Istituzione, organismo strumentale del comune, dotato di sola autonomia gestionale.

2. La costituzione delle “istituzioni” è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale ed i loro ordinamento e funzionamento sono disciplinati dal presente Statuto e da apposito Regolamento che tra l’altro può prevedere accordi collaborativi e convenzioni con le associazioni di volontariato e le cooperative sociali.

3. Organi delle istituzioni sono: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore cui compete la responsabilità gestionale. Essi sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri definiti dal Consiglio Comunale e salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari, e restano in carica per l’intero periodo del mandato amministrativo del Sindaco, salvo il caso di revoca anticipata.

4. Il Presidente ha la rappresentanza della Istituzione e svolge le funzioni indicate dal Regolamento che disciplina, inoltre, la nomina e le attribuzioni del Direttore, l’organizzazione interna dell’istituzione e le modalità con le quali il Comune esercita i suoi poteri d’indirizzo, vigilanza e controllo e verifica i risultati della gestione.

5. Le incompatibilità, le modalità di funzionamento degli organi, le finalità e gli indirizzi della Istituzione nonche’ gli atti da sottoporre all’approvazione del Consiglio comunale, sono stabiliti dal Regolamento istitutivo dell’Istituzione stessa.

6. L’Istituzione informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e ha l’obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti; all’Istituzione e’ esteso il controllo del Collegio dei Revisori del Conto del comune.

7. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle Istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 89
SOCIETA’ A CAPITALE INTERAMENTE PUBBLICO

1. Il Consiglio Comunale può promuovere la costituzione o la partecipazione del Comune a società interamente a capitale pubblico locale per la gestione di servizi pubblici comunali a rilevanza economica e non, qualora sia ritenuta opportuna, in relazione alla natura ed all’ambito territoriale dei servizi da erogare.

Il Consiglio Comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società e alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

2. Negli atti costitutivi e negli statuti delle società di capitali interamente a partecipazione pubblica, il Consiglio Comunale, approvandone preventivamente i testi, deve prevedere il diritto del Comune a nominare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione e dell’eventuale comitato esecutivo ed uno o più sindaci, ai sensi dell’art. 2458 del Codice Civile, con la precisazione che la titolarità delle cariche predette, è conferita in base alla legge ed al presente statuto e che pertanto, secondo quanto dispone l’art. 67 del T.U. 267/2000, tali nomine non determinano condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità per l’elezione alle cariche di Sindaco, Consigliere ed Assessore Comunale.

Art. 90
TRASFORMAZIONE AZIENDE SPECIALI IN SOCIETA’ DI CAPITALI

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la trasformazione di aziende speciali comunali in società di capitali nelle quali il Comune può restare azionista unico per un biennio. Nell’atto costitutivo e nello statuto deve prevedersi il diritto del Comune stesso a nominare negli organi di amministrazione e nel Collegio dei revisori propri rappresentanti, secondo quanto previsto dal precedente secondo comma art. 88 e con il richiamo ai conseguenti effetti previsti dagli artt. 67 e 68 del T.U. 267/2000.

Art. 91
SOCIETA’ PER AZIONI CON PARTECIPAZIONE MINORITARIA DI ENTE LOCALE

1. Ai sensi dell’art. 116 del T.U.E.L. il Comune può per l’esercizio di servizi pubblici di cui all’art. 113 bis privi di rilevanza economica e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria anche in deroga a disposizioni di legge specifiche.

2. L’Ente provvede alla scelta dei soci privati ed all’eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica.

3. L’atto costitutivo delle società deve prevedere l’obbligo del Comune di nominare uno o più amministratori e sindaci. Secondo quanto dispone l’art. 67 del T.U. 267/2000, tali nomine non determinano condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità alle cariche di Sindaco, Consigliere ed Assessore Comunale.

4. Nel caso di servizi pubblici locali una quota delle azioni può essere destinata all’azionariato diffuso e resta comunque sul mercato.

Art. 92
CONVENZIONI SOVRACOMUNALI

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi.

2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Le convenzioni devono regolare i conferimenti iniziali di capitale e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla loro scadenza.

4. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di personale distaccato dagli enti partecipanti e che operano in luogo e per conto degli aderenti.

5. Gli enti associati nella gestione convenzionata adeguano l’organizzazione dei servizi agli indirizzi espressi dalle leggi regionali ed utilizzano le incentivazioni da tali norme previste per ampliare l’area di fruizione dei servizi e ridurne il costo a carico degli utenti.

Art. 93
CONSORZI

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del Consorzio.

3. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell’assemblea del Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del Consorzio.

Art. 94
ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Sindaco per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L’accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle Amministrazioni interessate, viene definito in una apposita conferenza la quale provvede altresì all’approvazione formale dell’accordo stesso.

3. Qualora l’accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

Art. 95
INDIRIZZO, VIGILANZA E CONTROLLI

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l’esame e l’approvazione, ove prevista, dei loro atti fondamentali, con le modalità fissate dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l’attività.

2. Spetta al Sindaco ed alla Giunta comunale la vigilanza su enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.

3. Il Sindaco e la Giunta comunale riferiscono annualmente in merito all’attività svolta ed ai risultati conseguiti dalle aziende, istituzioni, imprese, società ed enti di cui ai precedenti articoli.

4. A tal fine i rappresentanti del Comune negli organismi predetti devono presentare al Sindaco ed alla Giunta comunale, a chiusura dell’esercizio, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria, dell’attività svolta e dei risultati conseguiti da parte degli organismi medesimi.

(omissis)