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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 36

Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2004, n. 64-13247

Protocollo di intesa tra la Regione Piemonte e l’Università Cattolica del Sacro Cuore - Facoltà di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli” di Roma - per l’espletamento del Corso di Laurea in Infermieristica. Anno Accademico 2004-2005

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di approvare il Protocollo di intesa tra la Regione Piemonte e l’Università Cattolica del Sacro Cuore - Facoltà di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli” di Roma - per l’espletamento del Corso di Laurea della Professione Sanitaria in Infermieristica per l’anno accademico 2004/2005, così come indicato nell’allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di autorizzare il Presidente della Regione a sottoscrivere il protocollo di intesa di cui all’allegato A), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Si dà atto che i finanziamenti relativi agli oneri a carico della Regione di cui all’art. 7 del Protocollo medesimo saranno erogati nell’anno 2005 alla Piccola Casa della Divina Provvidenza - Ospedale Cottolengo di Torino, sede del corso di laurea in Infermieristica e si farà fronte con successivo Accantonamento sul competente capitolo del bilancio 2005.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF)

Protocollo d’intesa tra la Regione Piemonte e l’Università Cattolica del Sacro Cuore - Facoltà di medicina e chirurgia “A. Gemelli” di Roma - per l’espletamento dei corsi di laurea delle professioni sanitarie di cui al decreto MURST di concerto con il Ministero della Sanità del 2 aprile 2001 e ai sensi dell’art. 6.3 del d.lgs 502/92 e successive modificazioni e integrazioni

TRA

La Regione Piemonte (omissis), di seguito denominata Regione rappresentata dal Presidente pro-tempore della Regione On. Enzo Ghigo, (omissis) e domiciliato ai fini della presente convenzione a Torino - Piazza Castello n. 165

E

L’Università Cattolica del Sacro Cuore, in seguito denominata “Università Cattolica”, con sede legale in Milano, Largo Agostino Gemelli, 1, (omissis), in persona del Dott. Antonio Cicchetti, (omissis), residente per la carica in Roma, Largo Francesco Vito 1, in rappresentanza del Rettore pro-tempore Prof. Lorenzo Ornaghi, (omissis), giusta procura del Notaio Brambilla, in data.................., repertorio n. ........

Premesso

* Che l’art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 come successivamente modificato e integrato, disciplina le nuove modalità di rapporto tra Servizio Sanitario Nazionale ed Università con riferimento alla formazione del personale infermieristico ed ostetrico, tecnico sanitario, della riabilitazione e della prevenzione;

* Che ai sensi del sopraccitato articolo, le Regioni e le Università attivano appositi protocolli d’intesa per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione per la formazione, nell’ambito del S.S.N., del personale sanitario infermieristico, tecnico, della riabilitazione e della prevenzione;

* Che il decreto del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con il Ministero della Sanità il 2 aprile 2001, definisce le classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione, corrispondenti agli specifici profili professionali di cui ai precitati decreti adottati dal Ministro della Sanità, ai sensi dell’art. 6.3 del più volte citato D.L.vo 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;

* Che le Regioni e le Università nel rispetto dei requisiti di idoneità per l’accreditamento delle strutture da disciplinare ai sensi dell’art. 6 comma 3 del D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, individuano le strutture ospedaliere ed extraospedaliere che partecipano alla formazione per i Corsi di lauree universitarie delle professioni sanitarie;

* Che i requisiti di idoneità per l’accreditamento delle strutture presso le quali svolgere i corsi di lauree universitarie delle professioni sanitarie sono stati approvati con D.M. del 24.09.1997 e restano validi, giusto l’art. 6 bis del D.L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, fino all’emanazione del decreto di cui al comma 1 del citato articolo;

* Che l’Ente Regione e l’Università Cattolica, ritenendo di reciproco interesse istituire il rapporto convenzionale per l’espletamento del corso di laurea in Infermieristica presso la Piccola Casa della Divina Provvidenza “Ospedale Cottolengo” di Torino, idonea alla formazione a norma di legge, intendono procedere alla sottoscrizione del presente protocollo redatto anche alla luce della normativa sopraggiunta;

* Che gli organi accademici e direttivi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore hanno parimenti approvato il presente protocollo d’intesa autorizzandone la stipula;

Si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1
(Oggetto del Protocollo)

* Fermo restando l’autonomia dei rispettivi ordinamenti, il presente protocollo d’intesa disciplina i rapporti tra la Regione e l’Università Cattolica per l’attivazione del Corso di Laurea in Infermieristica in accordo al D.M. 02.04.2001, sulla base di quanto previsto dai successivi articoli.

* La sede del Corso di Laurea di cui alla presente convenzione è la Piccola Casa della Divina Provvidenza - “Ospedale Cottolengo” di Torino.

Art. 2
(Programmazione)

* Sulla base di una programmazione regionale, vengono definiti il fabbisogno formativo, le strutture e le risorse da impegnare per l’attività di formazione, nonché altri fattori che possono avere incidenza sui corsi da attivare. Tali atti dovranno essere adottati in tempo per consentire la determinazione del numero degli iscrivibili mediante l’emanazione entro il 30 aprile di ciascun anno, dello specifico decreto del Ministero della Salute di concerto con il M.I.U.R.

Art. 3
(Personale docente)

* L’Ordinamento didattico e le norme generali dei Corsi di laurea triennale delle professioni sanitarie sono quelli previsti nel Regolamento didattico di Ateneo dell’Università Cattolica emanato con Decreto Rettorale 29 ottobre 1999 e successive modifiche ed integrazioni.

* L’Università assicura l’insegnamento delle discipline previste dagli Ordinamento didattici, mediante personale medico e non, del S.S.N. e/o delle strutture pubbliche e private convenzionate, che sia in possesso di adeguati requisiti professionali e culturali e tenuto conto dell’esperienza didattica dal medesimo acquisita, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma terzo, del Decreto Legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni e da Docenti propri.

* L’affidamento degli insegnamenti è effettuato dall’Università Cattolica secondo le vigenti normative in materia.

* Si potranno prevedere accordi con la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Torino per l’affidamento di alcuni insegnamenti.

Art. 4
(Tutorato - tirocinio professionale - Coordinamento del Corso)

* La Piccola Casa della Divina Provvidenza “Ospedale Cottolengo” di Torino individuata quale sede di Corso di Laurea in Infermieristica, si impegna a mettere a disposizione le strutture didattiche ed assistenziali per la realizzazione delle attività teorico-pratiche e, nel contempo, assicura nelle stesse lo svolgimento delle attività di tutorato e di tirocinio professionale secondo le norme vigenti anche mediante appositi accordi con Università, Aziende Sanitarie, I.R.C.C.S. e altre istituzioni pubbliche/private accreditate.

* Nell’ambito di quanto previsto dal comma precedente, il tutorato e il tirocinio professionale è assicurato dall’Università tramite il personale appartenente al profilo professionale cui il Corso si riferisce, in possesso dei requisiti di massima qualificazione prevista dagli ordinamenti vigenti e con comprovata esperienza didattica.

* Per l’organizzazione delle attività relative alle discipline che costituiscono l’area degli insegnamenti specifici professionali, il Consiglio del Corso di Laurea nomina un Coordinatore appartenente allo stesso profilo del Corso di Laurea tra i docenti professionali del Corso di Laurea in possesso della più elevata qualificazione e documentata esperienza in campo formativo specifico, in servizio presso la struttura sede del corso o presso una struttura convenzionata.

* il Coordinatore è responsabile, sotto la supervisione del Presidente, della attuazione del progetto didattico proposto dal Consiglio di Corso e approvato dal Consiglio di Facoltà;

* il Coordinatore coordina l’organizzazione e la gestione delle risorse necessarie per la realizzazione del progetto didattico;

* Il Coordinatore rimane in carica un triennio e può essere rinominato. Nello svolgimento dei propri compiti il Coordinatore opera in stretta sintonia e collaborazione con i docenti e con il Presidente che è il Rappresentante ufficiale del Corso di Laurea.

Art. 5
(Organi del Corso)

* Gli organi del Corso di laurea in Infermieristica sono quelli previsti dai relativi Ordinamenti.

Sono Organi del Corso di laurea in Infermieristica:

a) il Consiglio della struttura didattica, costituito da tutti i docenti del Corso, dalla rappresentanza degli studenti e dal Coordinatore dell’attività di tirocinio;

b) il Presidente del Corso è eletto tra i Professori di ruolo dell’Università Cattolica che ne fanno parte e rimane in carica per quattro anni accademici.

Art. 6
(Gruppo Tecnico Regione Piemonte - Università Cattolica)

* Il Gruppo Tecnico Regione Piemonte - Università Cattolica (composto da tre membri per ciascuna parte), che prevede la presenza di componenti regionali indicati dall’Assessore alla Sanità e da componenti universitari indicati dalla stessa Università, provvede ad esaminare periodicamente le risultanze delle attività dei Corsi di laurea ed a fornire gli elementi interpretativi su eventuali punti di incertezza applicativa afferenti al presente protocollo, oltre che a fornire proposte per l’eventuale suo aggiornamento, ai fini degli adeguamenti che si rendano necessari per migliorare la qualità della formazione.

* In sede di Commissione Paritetica di cui all’art. 5 L.R. n. 10/95 la Regione si impegna a tenere conto di quanto previsto dal presente protocollo.

Art. 7
(Oneri)

La Regione determina, sulla base del piano finanziario di cui ai punti successivi del presente articolo, il limite del concorso del Fondo Sanitario Regionale agli oneri connessi alla formazione delle figure professionali di cui al presente protocollo d’intesa. Gli oneri finanziari conseguenti all’attivazione del Corso di Laurea vengono quantificati in piani finanziari relativi all’intero ciclo formativo e predisposti per annualità di corso tenendo conto di:

- numero di studenti iscritti;

- strutture didattiche (aule, laboratori, attrezzature, arredi e materiali didattici)

- servizi amministrativi;

- servizi per studenti e tutorato;

- attività didattiche teoriche e tecnico-pratiche (tirocini guidati, esercitazioni di laboratorio, attività professionalizzanti);

- seminari interdisciplinari;

- stages fuori sede.

L’Università Cattolica e la Regione definiscono d’intesa, contestualmente al piano finanziario, gli oneri che assumono a proprio carico.

L’Università Cattolica:

- retribuisce il personale docente, tecnico e tecnico-amministrativo proprio dipendente, specificatamente addetto alle attività didattiche e di supporto relative ai Corsi di Laurea;

- garantisce agli studenti l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni a norma del D.P.R. 30/06/65 n. 1124 e successive modificazioni, nonché la Responsabilità Civile contro terzi;

- contribuisce, ove si verifichi la necessità, con proprie strutture, arredi, attrezzature e materiale didattico.

La Regione:

- provvede alla retribuzione del personale, specificatamente addetto alle attività formative (docenza formale, attività tecnico-pratica, tirocini guidati, e tutorato, ecc.), e alle attività tecnico-amministrative di segreteria didattica e di supporto alle attività formative nelle strutture interessate dal Corso di Laurea;

- assicura la tutela sanitaria degli studenti afferenti ai Corsi (visite periodiche e non, riduzione dei rischi biologici, chimici, fisici e psichici);

- garantisce servizi per gli studenti (secondo quanto sarà definito negli accordi attuativi a livello aziendale);

- assicura eventuali rimborsi spese a tutto il personale per attività fuori sede;

- mette a disposizione strutture, arredi e materiale didattico, così come definiti nella premessa del presente protocollo d’intesa;

- cura la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture e arredi messi a disposizione dalla struttura sede del corso.

Art. 8
(Ammissione ai Corsi e prova finale)

* L’ammissione ai Corsi è effettuata dall’Università Cattolica nel rispetto delle delibere relative alle modalità di ammissione adottate dagli Organi centrali dell’Università Cattolica e il numero degli studenti iscrivibili annualmente è determinato in base alle esigenze della programmazione regionale e decretato dal M.I.U.R. di concerto con il Ministero della Salute.

Per l’accesso ai corsi da parte degli studenti, si terrà conto di:

* accertamento medico dell’idoneità psico-fisica alla mansione specifica (i discenti sono equiparati a “lavoratore”, ai sensi dell’art. 2, comma A del D. Leg.vo n. 626/94).

* I referti relativi ad ogni documentazione di carattere sanitario devono essere conservati in una cartella sanitaria personale presso la predetta Istituzione sanitaria accreditata.

* La prova finale ha valore di esame di stato abilitante all’esercizio professionale e viene svolto con le modalità previste nell’art. 6 del Decreto Interministeriale del 2 aprile 2001 del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (ora M.I.U.R.) di concerto con il Ministero della Sanità (ora Salute), recante: Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie".

Art. 9
(Vigenza del protocollo d’intesa)

* Il presente protocollo è riferito all’Anno Accademico 2004/2005, ha durata annuale, e può essere rinnovato.

* Il presente accordo è suscettibile di modificazioni per l’adeguamento alle normative e/o direttive emanate dal MIUR e/o dal Ministero della Salute con riferimento ai protocolli di intesa in tema di formazione del personale sanitario e/o per verificate esigenze organizzative e funzionali.

* Per quanto non espressamente disciplinato nel presente protocollo di intesa si rinvia alla normativa vigente.

* In caso di controversia tra le parti circa la corretta esecuzione e/o interpretazione del presente protocollo il Foro competente è quello di Torino.

Art. 10
(Disposizioni finali)

Il presente protocollo d’intesa, redatto in triplice copia originale, potrà essere soggetto a registrazione con spese di bollo e registrazione a carico della parte che ne abbia interesse.

Letto e firmato

Per la Regione Piemonte ...........

Per l’Università Cattolica del Sacro Cuore Antonio Cicchetti