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Bollettino Ufficiale n. 36 del 9 / 09 / 2004
Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2004, n. 35-13218
L.R. 40/1998. Giudizio di compatibilità ambientale relativo al progetto di Coltivazione di cava per la realizzazione di interventi di ammodernamento e di adeguamento dellautostrada A4 TO-MI in località Cascina Goretta del Comune di Torrazza Piemonte (TO) presentato dalla Società S.A.T.A.P. S.p.A.
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
- di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto di coltivazione della cava per la realizzazione di interventi di ammodernamento e di adeguamento dellAutostrada To-Mi, sita in località Cascina Goretta del Comune di Torrazza Piemonte (TO), presentato dalla Società S.A.T.A.P. S.p.A. con sede legale in Torino - Via Bonzanigo, 22 in quanto:
* la realizzazione dellintervento proposto oltre ad essere fortemente motivata dalle esigenze di ammodernamento e adeguamento dellautostrada A4, non altera sostanzialmente e non snatura lequilibrio delle componenti ambientali interessate;
* per lattuazione del progetto vengono utilizzate tecniche di coltivazione che conservano la capacità riproduttiva delle risorse naturali coinvolte;
* la sequenza dei lavori di coltivazione e la loro evoluzione allinterno dei singoli lotti progettuali consentono un recupero ambientale progressivo già in corso dopera;
* gli interventi di recupero ambientale possono consentire la restituzione alla fruizione pubblica di unarea in parte degradata.
Il giudizio positivo di compatibilità ambientale è valido alle seguenti condizioni:
1) la coltivazione e il recupero dellarea siano eseguiti secondo le prescrizioni previste nel documento tecnico allegato al verbale della riunione del 13 luglio 2004;
2) il proponente deve provvedere a realizzare unopera idraulica per gestire il passaggio dellacqua irrigua di competenza del Consorzio dei Canali del Canavese nella roggia di Borgoregio; sempre a carico del proponente sono le opere necessarie a convogliare la dotazione irrigua di competenza delle rogge di Rondissone e di Torrazza nella roggia di Borgoregio; le suddette opere devono essere realizzate dintesa con i Consorzi irrigui per garantire la continuità irrigua;
3) deve essere realizzata una rete di almeno 6 piezometri, 2 a monte e 4 a valle rispetto allinvaso, con lobiettivo di assicurare la sorveglianza delleventuale interferenza tra la discarica e la nuova opera; la rete piezometrica deve essere realizzata e resa operativa prima dellinizio dei lavori e soggetta a monitoraggio mensile della quota di falda e trimestrale delle acque rilevando i parametri già previsti per la discarica adiacente; i piezometri siano eseguiti con le medesime caratteristiche con le quali sono stati realizzati quelli per il controllo della discarica limitrofa; il monitoraggio deve essere protratto per 3 anni successivi alla realizzazione dellintervento; inoltre le modalità costruttive devono essere tali da garantire lefficienza dei piezometri anche per il periodo successivo a 3 anni;
4) la rete di monitoraggio di cui al punto precedente sostituisce ed integra il punto 4 dellallegato tecnico che è parte integrante della presente deliberazione;
5) lubicazione dei piezometri deve essere georiferita e riportata su specifica cartografia da trasmettere al Comune, Provincia, alla Regione - Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva ed A.R.P.A. ai quali devono essere comunicati trimestralmente i risultati delle analisi;
inoltre:
6) prima dellautorizzazione ex l.r. 69/1978 tra i proprietari del sito, oggetto di Valutazione di Impatto Ambientale, il Comune di Torrazza ed il soggetto gestore del riuso previsto sia stipulata apposita convenzione anche per garantire una efficace sorveglianza dellarea per quanto concerne il periodo post-cava;
7) la manutenzione della rete irrigua interclusa sia in corso dopera sia al termine dei lavori deve restare a carico dei proprietari;
8) il proponente deve provvedere affinché risulti gestito sia il passaggio della dotazione irrigua del Consorzio Irriguo di Chivasso sia leventuale derivazione a favore dei fondi interessati dallarea di intervento.
Di dare atto che ai sensi dellarticolo 13 della l.r. 40/1998 il Comune di Torrazza Piemonte si impegna a rilasciare lautorizzazione ex l.r. 69/1978 posteriormente alla delibera di Giunta Regionale ai sensi della l.r. 40/1998 ed entro 30 giorni dalla data di stipulazione della convenzione sopra citata tra i proprietari del sito, il Comune di Torrazza e il gestore del riuso post-cava.
Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dellinizio dei lavori di coltivazione della cava, ha efficacia per la durata di tre anni decorrenti dalla data dellatto autorizzativo comunale.
Di stabilire altresì che il proponente dia tempestiva comunicazione dellinizio dei lavori al Dipartimento A.R.P.A. competente per territorio.
Alla presente deliberazione è allegato, per farne parte integrante, il verbale della riunione di Conferenza di Servizi del 13 luglio 2004 con relativo allegato tecnico.
Copia della presente deliberazione sarà inviata al soggetto proponente e a tutti i soggetti interessati nonché depositata presso la Direzione Regionale Industria e presso lUfficio Deposito Progetti della Regione.
Avverso il presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 65 dello Statuto, dellart. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002 ed ai sensi dellart. 12, comma 8 della l.r. 40/1998.
(omissis)