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Bollettino Ufficiale n. 36 del 9 / 09 / 2004

Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2004, n. 1-13184

Legge Regionale 6/2004, artt.10 e 11.Criteri per l’erogazione dei contributi volti a finanziare progetti per la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza, nell’ambito del territorio regionale

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di stabilire, in sede di prima applicazione, i criteri e le modalità per lo svolgimento degli interventi di cui all’art. 10 della L.R. 23 marzo 2004 n. 6.

Alla pubblicazione della presente deliberazione seguirà la pubblicazione del bando per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi. Da tale ultima data decorrerà il termine di cui al comma 5 dell’art. 11 della citata legge.

Previa istruttoria sui requisiti formali delle domande di contributo da parte della struttura regionale a ciò deputata, il Comitato Tecnico - Scientifico provvederà all’esame delle domande per valutarne l’ammissibilità, ed alla formulazione della proposta di graduatoria da sottoporre alla Giunta Regionale.

Ambito di applicazione

La presente deliberazione si applica ai procedimenti di cui all’art. 10 L.R. 6/2004, relativi all’impiego delle risorse finanziarie previste nel bilancio regionale nell’anno 2004.

Enti che possono richiedere contributi regionali

Ai sensi dell’art. 10 L.R. 6/04, possono richiedere il contributo regionale per il finanziamento degli interventi predetti:

* i Comuni, singoli o associati, le Province, le Comunità Montane, le Circoscrizioni, le associazioni legalmente costituite per la valorizzazione dei Comuni e dei quartieri, le organizzazioni di categoria, i consorzi tra imprenditori, le istituzioni scolastiche, le associazioni iscritte all’albo regionale che operano sul territorio regionale nel campo sociale e nella valorizzazione del territorio.

Domanda

La domanda deve essere sottoscritta e presentata:

- nel caso dei Comuni dal Sindaco del Comune richiedente;

- nel caso di Comuni associati dal Sindaco del Comune capofila, come individuato dai Comuni associati; o dal Presidente dell’unione.

- nel caso delle Province dal Presidente della Provincia;

- nel caso delle Comunità Montane dal Presidente;

- nel caso delle Circoscrizioni dall’organo rappresentativo;

- negli altri casi dal rappresentante legale.

Gli interventi ammessi a contributo devono essere indicati in coerenza con un progetto di seguito definito. Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione che sarà specificata nel bando.

Eventuali variazioni sostanziali della domanda di contributo effettuate dal soggetto richiedente sono ammissibili solo se formulate con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per la domanda originaria.

Nel corso dell’istruttoria sulle domande presentate, il Comitato tecnico-scientifico può prendere in considerazione rettifiche di errori materiali o può richiedere, mediante comunicazione effettuata con lettera, telefax o posta elettronica, da cui risulti la data del ricevimento, conferme, integrazioni e chiarimenti formali, in relazione a quanto già risultante dalla domanda e dalla documentazione trasmessa e per quanto strettamente rilevante ai fini dell’istruttoria. Il Comitato, se provvede a richiedere le predette integrazioni, assegna agli enti interessati un termine perentorio, non inferiore a 10 giorni, decorso inutilmente il quale il contributo non è ammissibile in relazione alle richieste non soddisfatte.

In caso di progetti particolarmente complessi, il Comitato si riserva la facoltà di far intervenire a fini conoscitivi il Responsabile del Progetto.

Nel caso di domanda proveniente da gestione associata tra Comuni è esclusa l’ammissibilità di altre domande nelle quali risultino coinvolti uno o più Comuni partecipanti alla gestione associata.

Beneficiario del contributo è unicamente l’ente capofila, per tutti i Comuni che partecipano alla gestione associata. L’ente capofila è responsabile dell’utilizzo del contributo, provvede all’acquisizione della documentazione ed è l’unico referente formale del Comitato tecnico-scientifico.

Progetto

Le domande presentate per la concessione dei contributi devono essere corredate da un progetto che riguardi attività, miranti al perseguimento degli obiettivi di cui all’art. 10 della Legge.

Tutti i progetti dovranno contenere a pena di inammissibilità:

* L’indicazione di almeno due degli interventi previsti al comma 3, dell’art. 10 della legge;

* l’indicazione esatta del soggetto coinvolto nel progetto o, qualora si tratti di Comuni associati, l’indicazione dei singoli Comuni;

* la descrizione dello specifico problema connesso alla sicurezza sul quale si vuole intervenire e la sua connotazione territoriale e sociologica;

* le eventuali misure già adottate per fare fronte al problema;

* la descrizione tecnica del progetto e le modalità di realizzazione (tempistica d’inizio e conclusione lavori - fasi - metodologie) nonché l’indicazione del responsabile del progetto;

* il piano delle risorse umane e finanziarie necessarie alla realizzazione del progetto ed il preventivo di spesa;

* gli indicatori di verifica attraverso i quali misurare il successo dell’iniziativa, in relazione agli obiettivi che si intendono perseguire;

* l’indicazione di eventuali finanziamenti regionali, statali o europei, già ottenuti o richiesti per lo stesso progetto;

* l’indicazione di eventuali protocolli d’intesa con le forze di Polizia, o con altri Soggetti, in relazione al problema preso in considerazione nel progetto.

Criteri di priorità

Ai fini dell’ammissione ai contributi e per la formazione della graduatoria di cui al comma 3, art. 11 della Legge, sarà data priorità ai progetti che riguardano:

1) interventi la cui realizzazione è direttamente collegata al perseguimento dei fini prioritari stabiliti nell’art. 3 della Legge;

2) interventi da attuarsi in zone risultanti a più elevato rischio di criminalità o dove i fenomeni criminali siano già emergenti e che richiedano misure urgenti per il ripristino della legalità.

In fase di prima applicazione, nell’attesa che l’Osservatorio regionale previsto all’art. 4 della Legge, proceda ad una mappatura della situazione della sicurezza sul territorio piemontese, tale verifica sarà soddisfatta con un puntuale raccordo con il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presso la Prefettura di riferimento;

3) interventi proposti da soggetti che abbiano avviato o si impegnino ad avviare iniziative programmatorie per la sicurezza;

4) azioni per le quali è già prevista o è in fase di definizione la stipula di atti d’intesa con la Prefettura o con le forze di Polizia limitatamente agli interventi di cui alle lettere a), b) ed f) dell’art. 10 della legge;

5) progetti che prevedano la collaborazione tra più Comuni.

Sono altresì elementi di ulteriore valutazione i progetti:

- che prevedano più strumenti di finanziamento, pubblici e privati;

- che possano riguardare ampi strati di popolazione, o con caratteristiche di sinergia e raccordo con iniziative di enti pubblici;

- che prevedano un sistema semplice ed efficace di valutazione dei risultati;

- che possano essere, per la loro esemplarità, facilmente trasferibili.

Si ritiene inoltre di privilegiare, nel rispetto delle priorità sopra definite, interventi che rispondano ad una logica innovativa rispetto alle tradizionali strategie istituzionali in materia di sicurezza, con particolare riguardo alla possibile collaborazione tra gli interventi di aiuto alle persone e di ordine pubblico, nonché interventi volti ad un miglioramento nella percezione dell’insicurezza tra la popolazione considerata nel progetto.

Le attività relative ai progetti dovranno avere inizio entro quattro mesi dalla comunicazione di ammissione al finanziamento e dovrà esserne data tempestiva comunicazione alla struttura regionale competente.

Erogazione contributi

In fase di prima applicazione della legge la Giunta Regionale si riserva la valutazione in ordine all’ammissibilità del progetto da finanziare in relazione all’ammontare dello stesso ed alla disponibilità delle risorse da erogare.

L’erogazione dei contributi è disposta, nei limite previsto all’art. 11 comma 4 della legge, di norma, al 60% al momento dell’ammissione al finanziamento della domanda, al 40% a conclusione dell’intervento.

Sono ammesse altre modalità di erogazione del contributo, in relazione alla particolare specificità dei progetti presentati.

I beneficiari trasmettono altresì, ad attestazione di avvenuta conclusione del progetto, il rendiconto analitico delle spese sostenute, oltre ad una relazione conclusiva contenente informazioni sulle attività realizzate, i tempi di realizzazione, il livello di raggiungimento degli obiettivi del progetto e i risultati qualitativi e quantitativi raggiunti, in rapporto a quelli previsti.

Qualora, su base di rendicontazione del progetto, le spese documentate risultassero inferiori a quelle del progetto approvato, l’ammontare del contributo sarà proporzionalmente ridotto, e le cifre eventualmente già erogate, recuperate.

Non potrà farsi luogo all’erogazione di contributi previsti dalla L. 6/2004, qualora siano già stati disposti contributi regionali per lo stesso progetto.

Revoca

Il diritto al contributo decade nel caso in cui il progetto realizzato non sia conforme al progetto approvato o non sia stato avviato nei termini previsti, a meno di cause oggettive dimostrabili.

La revoca del contributo comporta il recupero delle somme già erogate, oltre agli interessi legali maturati, con le modalità previste dal regio decreto 14.4.1910, n. 639.

Le somme recuperate potranno essere destinate al primo dei progetti non ancora ammessi a contributo, secondo la graduatoria stilata dal Comitato.

Il Comitato può effettuare ispezioni e controlli sull’esecuzione dei progetti.

Risorse disponibili

Per far fronte agli oneri derivanti dall’erogazione dei contributi in oggetto, sono state stanziate le relative risorse per l’anno finanziario 2004, sulle UPB S 1991 e UPB S 1992.

Le domande sono finanziate nei limiti delle disponibilità del bilancio.

Qualora ritenute ammissibili, ma non finanziabili per carenza dei fondi, le stesse, se non ritirate o modificate, sono reinserite automaticamente nella graduatoria dell’anno successivo, previo aggiornamento dell’istruttoria e fatta salva la possibilità per la Giunta Regionale di assicurarne la priorità.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)