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Bollettino Ufficiale n. 36 del 9 / 09 / 2004

Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2004, n. 55-13238

Ulteriori modifiche ed integrazioni della D.G.R. n. 41-5952 del 07.05.2002 della D.G.R. n. 15-7336 del 14.10.2002 e della D.G.R. n. 62-9692 del 16.06.2003 inerenti rispettivamente le linee guida regionali del Servizio Cure Domiciliari, le linee guida per l’applicazione delle cure palliative e le disposizioni per l’attribuzione di un peso ai casi di Cure Domiciliari correlato al consumo di risorse impiegate

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

* di approvare le modalità di rilevazione dell’attività dell’UOCP, così come indicate nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

* di stabilire che il tempo di presa in carico dei casi ADI+UOCP sia svincolato dal Codice Colore Sanitario e quantificato forfetariamente in 120 minuti;

* di valorizzare l’attività dell’UOCP nelle Cure Domiciliari, in base al criterio della singola giornata di effettiva assistenza, cui viene attribuito l’importo di 70,00 euro;

* di definire le seguenti tipologie di cura, nell’ambito delle Cure Domiciliari, così come indicate nell’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- ADI

- ADP

- SID

- ADI+UOCP

- Lungoassistenza;

* di eliminare la tipologia OAD, in quanto appartenente ad un livello di cura ospedaliera e, quindi, come tale, rendicontabile nel Piano di Attività annuale;

* di stabilire, per la tipologia di Cure Domiciliari SID, che la presa in carico sia svincolata dal Codice Colore Sanitario e sia quantificata forfetariamente in 30 minuti, al fine di superare la difformità di comportamento rilevata nelle Aziende Sanitarie Locali nell’attribuzione del Codice Colore Sanitario;

* di introdurre tre diversi modelli di SDD, così come definito nell’Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

* di utilizzare il peso totale (e non quello settimanale) del singolo caso rapportato al valore del caso medio così come definito dalla D.G.R. n. 62 - 9692 del 16.06.2003; di conseguenza l’80% del peso sanitario riportato nella D.G.R n. 51 -11389 del 23.12.2003, tra gli elementi che connotano la fase intensiva/estensiva, deve essere riferito al peso totale;

* di chiudere convenzionalmente i casi di Lungoassistenza, che rappresentano situazioni di cronicità e possono durare anni, il 31 dicembre di ciascun anno e di riaprirli il 1° gennaio dell’anno successivo;

* di chiudere i casi di Cure Domiciliari di lunga durata, privi delle caratteristiche della Lungoassistenza, trascorsi 12 mesi dalla data di apertura, con possibilità di riattivazione successiva, in caso di persistenza del bisogno;

* di chiudere e di riaprire i casi, in base al cambiamento di tipologia di Cure Domiciliari;

* di dare atto che la presente deliberazione, che approva ulteriori modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 41-5952 del 07.05.2002, alla D.G.R. n. 15-7336 del 14.10.2002 e alla D.G.R. n. 62-9692 del 16.06.2003, non comporta oneri di spesa aggiuntivi a carico del Servizio Sanitario Regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)