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Bollettino Ufficiale n. 36 del 9 / 09 / 2004

Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2004, n. 79-13262

Legge Regionale n° 21/97 e s.m.i., artt. 16 e 18 - contributi per la localizzazione e rilocalizzazione delle imprese artigiane. Percentuale da applicare per il calcolo dei contributi 2003

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

i contributi regionali per la localizzazione e rilocalizzazione delle imprese artigiane di cui al “Programma degli interventi ai sensi della Legge Regionale n° 21/97 e s.m.i., artt. 16 e 18 - anno 2003", approvato con D.G.R. n. 59 - 10042 del 21 luglio 2003 sono concessi alle imprese della graduatoria approvata con DD n. 178 del 05/07/2004 nella misura del 30% della spesa dichiarata ammissibile e per un importo comunque non superiore a Euro 100.000;

le risorse necessarie, pari a Euro 5.931.036,00 sono disponibili:

- per Euro 5.690.778,30 sul capitolo 25569, UPB 17072, del bilancio regionale 2003 e pluriennale 2003-2005, già accantonate (A 100465 e A 101715) ed impegnate (I 6396 e I 7570);

- per Euro 240.257,70 sul capitolo 25569, UPB 17072, del bilancio regionale 2004 (P 100167/03; A 100167/04).

Si dà atto che le agevolazioni alle imprese previste dal presente provvedimento sono erogate nell’ambito della disciplina degli aiuti “de minimis” di cui alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, Regolamento C.E. n. 69/2001 del 12.1.2001, e che pertanto non sussiste l’obbligo di notifica alla U.E..

Avverso il presente provvedimento sono ammessi il ricorso al TAR entro 60 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento da parte dell’interessato e il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento da parte dell’interessato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)