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Bollettino Ufficiale n. 36 del 9 / 09 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Comune di Frossasco (Torino)

Statuto del Comune di Frossasco (Deliberazione del C.C. n. 23 del 21 luglio 2004)

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
Definizione

1. Il Comune di Frossasco è Ente autonomo nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni - e dal presente Statuto.

Art. 2
Autonomia

1. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi, e per il completo sviluppo della personalità umana.

2. Nell’esercizio delle proprie attribuzioni, il Comune si conforma ai seguenti principi:

a) la programmazione della propria azione e il concorso alla programmazione degli enti nel cui territorio il Comune è inserito;

b) la partecipazione della comunità rappresentata alle proprie scelte politiche e amministrative;

c) la trasparenza della propria organizzazione e attività;

d) l’informazione alla comunità rappresentata, relativamente alla propria organizzazione e attività;

e) la cooperazione con enti pubblici per l’esercizio di funzioni e servizi mediante tutti gli strumenti previsti dalla normativa italiana e comunitaria;

f) la cooperazione con privati per l’esercizio di servizi e, più in generale, per lo svolgimento di attività economiche e sociali, fermo restando il proprio ruolo di indirizzo e controllo;

g) la distinzione dei ruoli degli organi politici e degli uffici amministrativi.

3. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.

4. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.

Art. 3
Sede

1. La sede del Comune è sita in via Sergio De Vitis n. 10. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.

2. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, il Sindaco potrà autorizzare riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

3. Sia gli organi che le commissioni di cui al 1° comma, per disposizione regolamentare, potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del Comune.

Art. 4
Territorio

1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all’art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall’Istituto Centrale di Statistica.

Art. 5
Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore

1. Lo stemma ed il gonfalone del Comune sono conformi alle relative allegate descrizioni che formano parte integrante del presente Statuto.

2. La fascia tricolore è completata con lo stemma di cui al 1° comma.

3. L’uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

4. L’uso dello stemma da parte di associazioni ed Enti operanti nel Comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

TITOLO II
ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE
(Consiglio - Giunta - Sindaco)

CAPO I
CONSIGLIO COMUNALE

Art. 6
Consiglio comunale - Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l’intera comunità. Esso è l’organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

3. Il Consiglio stabilisce gli indirizzi “politico - amministrativi” ed esercita il controllo sulla loro attuazione.

4. Nell’ambito dell’attività di indirizzo, il Consiglio approva direttive generali, ordini del giorno, mozioni, risoluzioni, indicando gli obiettivi, i principi ed i criteri informatori dell’attività del Comune. Il Consiglio può impegnare la Giunta a riferire sull’attuazione degli atti consiliari di indirizzo.

5. L’attività di controllo del Consiglio si svolge principalmente per mezzo dell’esercizio dei diritti dei singoli consiglieri e dei gruppi consiliari.

6. E’ Consigliere anziano il Consigliere che ha riportato, nelle elezioni, il maggiore numero di suffragi.

Art. 7
Decadenza dei Consiglieri

1. In caso di assenza continuata dei consiglieri comunali alle adunanze del Consiglio, il Sindaco dà inizio al procedimento per la decadenza dalla carica.

2. Il procedimento di decadenza consegue di diritto alla mancata partecipazione a tre adunanze consiliari consecutive oppure a cinque nell’ambito di un anno solare.

3. Il Sindaco comunica al consigliere interessato entro il termine di trenta giorni dal verificarsi della condizione di cui al comma precedente, l’inizio del procedimento e contestualmente richiede idonee giustificazioni, da rendersi entro trenta giorni dalla notificazione della comunicazione medesima.

4. Decorsi sessanta giorni dall’inizio, senza che il Sindaco abbia adottato un atto espresso, il procedimento si intende concluso e le giustificazioni accolte.

5. Entro il medesimo termine, il Sindaco, qualora non ritenga di accogliere le giustificazioni, provvede a convocare l’organo consiliare inserendo all’ordine del giorno la decisione sulla decadenza del consigliere.

6. Nella medesima seduta in cui Il Consiglio vota, a maggioranza assoluta dei componenti, la decadenza del consigliere, si procede alla conseguente surrogazione e convalida.

Art. 8
Funzionamento del Consiglio comunale

1. Fermo restando il rispetto delle procedure previste dalla legge per il rinnovo del Consiglio comunale e per la elezione del Sindaco e della Giunta, apposito regolamento interno disciplinerà la convocazione ed il funzionamento del Consiglio.

2. Il regolamento interno di cui al precedente 1° comma dovrà in ogni caso disciplinare:

a) la costituzione dei gruppi consiliari;

b) la convocazione del Consiglio comunale;

c) la disciplina delle sedute e la verbalizzazione;

d) la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni;

e) l’organizzazione dei lavori del Consiglio.

3. In pendenza dell’approvazione del regolamento di cui al precedente 2° comma, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio e capogruppo di ciascuna lista il Consigliere che ha riportato il maggiore numero di suffragi.

Art. 9
Sessioni del Consiglio

1. Il consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono:

- entro il mese di giugno per l’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente;

- entro il mese di ottobre per l’approvazione del bilancio preventivo dell’esercizio successivo;

- entro il mese di novembre per l’assestamento di bilancio.

3. Sono da considerare ordinarie le sole sedute che comprendo all’ordine del giorno il conto consuntivo, il bilancio preventivo e l’assestamento di bilancio.

4. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

Art. 10
Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio comunale, nell’esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e del presente Statuto, regolamenti proposti dalla Giunta per l’organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle relative funzioni.

2. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione all’Albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l’avviso di deposito.

3. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente 2° comma.

Art. 11
Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabiliti con apposito regolamento.

3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.

Art. 12
Costituzione di commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

2. Per la costituzione delle commissioni speciali trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell’articolo precedente.

3. Con l’atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d’indagine.

4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei Consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

CAPO II
GIUNTA E SINDACO

Art. 13
Linee programmatiche
Presentazione
Verifica ed adeguamento

1. Sulla base del programma elettorale, il Sindaco redige le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato.

2. Le linee programmatiche, sentita la Giunta, vengono comunicate ai consiglieri comunali entro novanta giorni dalla nomina dei componenti la Giunta Comunale.

3. Le opposizioni possono valutare il documento, prima del voto in Consiglio, anche al fine di consentire la definizione, l’integrazione e la proposizione di emendamenti. Il voto avviene trascorsi almeno novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, tenuto conto delle proposte di integrazione e/o emendamento fatte pervenire dai gruppi consiliari.

4. Il documento programmatico è soggetto ad adeguamento e verifica periodica in ogni caso in cui il Sindaco lo ritenga necessario e/o opportuno sulla base dell’andamento politico - organizzativo e gestionale, nonché in relazione a condizioni rilevanti sopravvenute.

5. Il documento programmatico è oggetto di verifica ed adeguamento in occasione della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi.

6. La verifica è effettuata dal Sindaco, sentita la Giunta Comunale, e contiene lo stato di evoluzione delle linee programmatiche e le modifiche ed integrazioni da introdurre.

7. La verifica viene presentata al Consiglio Comunale e da questo approvata, nel rispetto dei principi enunciati al comma 3 dell’articolo precedente, trascorsi non meno di trenta giorni dalla comunicazione del documento.

8. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando gli indirizzi da perseguire.

9. Il Consiglio Comunale definisce annualmente l’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori con l’approvazione della Relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale, che nell’atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.

Art. 14
Giunta comunale - Composizione

1. La Giunta impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

2. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ Ente, nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.

3. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da numero quattro assessori.

4. Un assessore potrà essere nominato tra cittadini non consiglieri, purché in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere ed in possesso di documentati requisiti di professionalità e competenza amministrativa e purché non sia stato candidato alle ultime elezioni amministrative.

5. L’assessore esterno partecipa al Consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

Art. 15
Funzionamento della Giunta

1. L’attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all’ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.

3. Il Sindaco dirige e coordina l’attività della Giunta e assicura l’unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L’eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

5. Apposito regolamento disciplina il funzionamento della Giunta comunale.

Art. 16
Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente col voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dal presente statuto.

2. Se non sono richieste maggioranze speciali, nelle nomine e designazioni, risultano eletti coloro che hanno raggiunto il maggior numero dei voti fino alla copertura dei posti previsti. A parità di voti è eletto il più anziano de età.

3. Il Regolamento stabilisce le modalità di votazione concernenti le nomine, con particolare riferimento alla garanzia di tutela delle minoranze nei casi previsti dalla legge, dello Statuto o dai regolamenti.

4. Tutte le deliberazioni sono assunte con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

5. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su “persone”, il Presidente dispone la trattazione dell’argomento in “seduta segreta”

6. E’ possibile disporre sedute del Consiglio e della Giunta aperte al pubblico dibattito, per la trattazione di argomenti di particolare interesse sociale ed economico.

7. La verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità stabilite dal regolamento. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.

8. I verbali delle sedute del Consiglio sono firmati dal Presidente e dal Segretario Comunale; quelli delle sedute della Giunta dal Sindaco e dal Segretario Comunale

Art. 17
Assessore anziano

1. I nominativi di candidati alla carica di Assessore si intendono sempre disposti nella lista nell’ordine di anzianità voluto dai presentatori della lista medesima.

2. All’Assessore anziano, in mancanza dell’Assessore delegato o in sua assenza, spetta surrogare il Sindaco assente o impedito, sia quale capo dell’amministrazione comunale che quale ufficiale di governo.

Art. 18
Funzioni sostitutive del Sindaco

1. Il Vice - Sindaco è l’assessore che a tale funzione viene designato nell’atto di nomina degli assessori. Egli esercita tutte le funzioni del Sindaco in caso di assenza, impedimento, rimozione, decadenza e decesso del Sindaco.

2. Gli assessori, in caso di assenza o impedimento temporaneo del Vice - Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco, secondo l’ordine di elencazione nell’atto di nomina, limitatamente a:

a) presidenza e convocazione del Consiglio Comunale, della Giunta e della conferenza dei capi gruppo,

b) partecipazione ed espressione di voto in assemblee, organismi e commissioni esterne.

Art. 19
Comportamento degli amministratori

1. Sono amministratori del Comune, ai fini del presente articolo, il Sindaco, i componenti la Giunta Comunale, i consiglieri comunali, i componenti degli organi dei consorzi di cui il Comune fa parte.

2. Il comportamento degli amministratori, nell’esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all’imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle proprie dei funzionari dirigenti.

3. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri, del coniuge o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore, del coniuge o di parenti o affini fino al quarto grado. I componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI - ISTANZE E PROPOSTE

Art. 20
Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l’effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all’attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tal fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.

2. Nell’esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

3. Ai fini di cui al comma precedente l’amministrazione comunale favorisce:

a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;

b) l’iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. L’amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l’autonomia e l’uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

Art. 21
Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive e ricreative.

2. L’amministrazione comunale ne facilita l’esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idoneo. Le condizioni e le modalità d’uso appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle nome sull’esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

a) per la formazione di comitati e commissioni;

b) per dibattere problemi;

c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 22
Consultazioni

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. Consultazioni, nelle forme previste nell’apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.

4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Art. 23
Istanze e proposte

1. Gli elettori del Comune, possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio e alla Giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2. Il Consiglio comunale e la Giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento dell’istanza o petizione precisando lo stato ed il programma del procedimento.

3. Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno da 100 elettori con firme autenticate con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

CAPO II
REFERENDUM CONSULTIVO

Art. 24
Azione referendaria

1. Il referendum è volto a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l’attività degli organi comunali.

2. Il comune ne favorisce l’esperimento nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità dell’organizzazione comunale.

3. Sono ammessi soltanto referendum consultivi; la indizione è fatta per determinazione del Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati e quando lo richieda 1/5 degli elettori, iscritti nelle liste elettorali del Comune.

4. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

5. Sull’ammissibilità del referendum decide il Consiglio comunale con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 25
Disciplina del referendum

1. Per i referendum consultivi trovano applicazione le norme in vigore per i referendum consultivi regionali.

2. Con apposita deliberazione, prima dell’indizione del referendum, il Consiglio comunale disporrà i necessari adattamenti delle norme per il suo corretto svolgimento.

Art. 26
Effetti del referendum consultivo

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l’esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l’esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.

TITOLO IV
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

Art. 27
Albo pretorio

1. E’ istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l’Albo pretorio comunale per le pubblicazioni che la legge, lo Statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.

2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possano leggersi per intero e facilmente.

Art. 28
Gestione dei servizi pubblici

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici in una delle forme previste dalla legge ed in modo da assicurare la massima funzionalità al minor costo.

2. Appositi regolamenti disciplineranno le forme di gestione prescelta.

Art. 29
Svolgimento dell’attività amministrativa - pari opportunità

1. Il Comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure adeguandole alle nuove norme in materia di procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico secondo leggi.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

4. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e promuove la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune, nonché negli Enti, Aziende ed Istituzioni da esso dipendenti.

5. Il Comune svolge azione di promozione delle pari opportunità quale elemento di crescita civile e sociale.

TITOLO V
PATRIMONIO - FINANZA - CONTABILITA’

Art. 30
Demanio e patrimonio

1. Il regolamento disciplina l’impianto, la gestione e la revisione annuale degli inventari.

Art. 31
Servizio economale

1. Il regolamento disciplina il servizio di economato.

Art. 32
Revisori dei conti - Controllo della gestione

1. Apposito regolamento disciplina la collaborazione dei revisori con il Consiglio e l’organizzazione dell’ufficio per soddisfare le esigenze dei revisori.

2. Con lo stesso regolamento è disciplinato il controllo economico interno della gestione.

TITOLO VI
FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE - ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 33
Convenzioni

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri Comuni e con la Provincia.

At. 34
Accordi di programma

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e Regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

Art. 35
Comunità Montana

1. Il Comune, interamente classificato montano con D.C.R. n. 826-6658 in data 12 maggio 1988, fa parte della Comunità Montana territorialmente competente e collabora attivamente all’esercizio delle funzioni alla stessa attribuite dalle leggi dello Stato e della Regione o delegate dalla Regione stessa e dall’amministrazione provinciale ed all’attuazione degli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla C.E.E.

TITOLO VII
UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

CAPO I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 36
Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina, con appositi regolamenti, la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme di legge e del presente Statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 37
Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato in qualifiche funzionali in relazione al grado di complessità della funzione ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa ed è collocato in aree di attività.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli Enti locali.

Art. 38
Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dal “regolamento organico”.

2. Il “regolamento organico” di cui al presente comma:

- recepisce sempre le norme contrattuali del comparto dei dipendenti degli Enti locali;

- regolamenta la responsabilità, le sanzioni disciplinari e relativo procedimento, la destituzione d’ufficio e la riassunzione in servizio.

Art. 39
Collaborazioni esterne

1. Il regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’amministrazione devono stabilire:

- la durata, che comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma;

- i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;

- la natura privatistica del rapporto.

CAPO II
SEGRETARIO COMUNALE

Art. 40
Segretario comunale - Stato giuridico, trattamento economico e funzioni

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del segretario comunale sono disciplinati dalla legge.

2. I singoli regolamenti comunali, nel rispetto delle norme di legge, disciplinano l’esercizio delle funzioni del segretario comunale.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41
Entrata in vigore

1. Dopo l’espletamento del controllo da parte del competente Organo Regionale, il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all’Albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

2. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle modifiche statutarie.

Allegato (fare riferimento al file PDF) A)

Descrizione dello stemma (Art. 5)

D’oro al leone rivoltato di nero. Ornamenti esteriori da Comune.

Allegato (fare riferimento al file PDF) B)

Descrizione del gonfalone (Art. 5)

Drappo troncato, di giallo e di nero, riccamente ornato di ricami d’argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento: Comune di Frossasco.

Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati.

L’asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale.

Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolori dai colori nazionali frangiati d’argento.