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Bollettino Ufficiale n. 36 del 9 / 09 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Comune di Cressa (Novara)

Modifiche allo statuto comunale (D.C.C. n. 12 del 14 luglio 2004)

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1 - Di approvare le modifiche allo Statuto Comunale vigente, come di seguito riportate:

- All’art. 6, comma 1, dopo la parola “stemma” si pone la seguente aggiunta:

“ed il Gonfalone approvati con Decreto del Presidente della Repubblica del 1 Marzo 2000, descritti come segue:

Stemma: di azzurro, all’albero di verde, la parte superiore del tronco infilata nell’anello d’oro posto obliquamente, con la parte bassa di esso attraversante il tronco, l’albero nodrito nella campagna erbosa di verde e accompagnato nei cantoni del capo da due stelle di sei raggi d’oro. Ornamenti esteriori da Comune.

Gonfalone: drappo di giallo, riccamente ornato di ricami d’argento e caricato dallo stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo e i cordoni saranno argentati. L’asta verticale sarà ricoperta di velluto giallo con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d’argento";

- Al secondo comma dell’art. 6 si abroga l’espressione “ nella foggia da autorizzare con D.P.C.M.”;

- Il terzo comma dell’art. 6 è sostituito dal seguente: “La Giunta Comunale può autorizzare l’uso e la riproduzione dello Stemma del Comune per fini non istituzionali, soltanto ove sussista, un pubblico interesse”.

- All’art. 7, comma 3, dopo la parola “Comune” si aggiunge l’espressione: “ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

- All’art. 10, comma 2, in luogo dell’espressione “da tenersi il giorno dopo la prima”, si sostituisce l’espressione “per la quale, nello stesso avviso di convocazione, dovrà essere fissata la data”;

- All’art. 11, al comma 3, dopo l’espressione “30 settembre” si aggiunge l’espressione “con la deliberazione sulla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi”;

- All’art. 11, il comma 4, si abroga;

- All’art. 19, comma 1, dopo l’espressione “ e da” si sostituisce la seguente: “un numero di assessori da un minimo di due fino ad un massimo di quattro, secondo quanto stabilisce il Sindaco. Uno degli Assessori è investito della carica di Vicesindaco”;

- Al comma 2, si sostituisce l’espressione “Un Assessore potrà essere nominato tra” con l’espressione “Possono essere nominati Assessori anche i”;

- Il comma 3 si abroga e si sostituisce con il seguente: “Gli Assessori esterni possono partecipare al Consiglio, su invito del Sindaco, senza diritto di voto.”

- All’art. 20, comma 3, l’espressione “2" viene sostituita della seguente: ” la metà dei" e dopo la parola “componenti” viene aggiunto “arrotondata all’unità superiore”;

- All’art. 21, il comma 3 è abrogato e sostituito dal seguente: “La Giunta adotta tutti gli atti che non siano di competenza del Consiglio, del Sindaco quale organo monocratico, del Direttore Generale e dei Responsabili di Servizio”;

- All’art. 22, 6 comma, si sostituisce l’espressione “Presidente” con l’espressione “Sindaco”;

- All’art. 24, comma 1, lett. c) l’espressione “6 della Legge n. 142/1990, e s.m.i.” si sostituisce con l’espressione “8 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267";

- All’art. 28, comma 3, si sostituisce l’espressione “gruppi” con l’espressione “Capigruppo”;

- All’art. 30, comma 2, si abroga l’espressione “concortile”;

- All’art. 31 si abroga il comma 3;

- All’art. 36, si abroga al comma 1, l’espressione “che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune ai sensi di legge”. Si abrogano altresì i commi 2, 3, 4 e 5;

- L’art. 38 si abroga, pertanto da questo punto la numerazione procederà di conseguenza;

- All’art. 46, ora art. 45 è abrogato l’ottavo comma;

- All’art. 47, ora art. 46 , al secondo comma, dopo la parola “ai sensi” si sostituisce l’espressione “dell’art. 34, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267";

- All’art. 50, ora art. 49, si sostituisce il titolo “Istanze” con il titolo “Interrogazioni” e si abroga il terzo comma;

- All’art. 51, ora art. 50, al comma 2, si abroga l’espressione “ il regolamento di cui al 3 comma dell’art. 50, determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l’assegnazione al” e l’espressione “quale”;

- All’art. 60, ora art. 59 al comma 2, si abroga l’espressione “che fissa il testo dell’argomento da sottoporre agli elettori e si sostituisce l’espressione ”della maggioranza dei Consiglieri assegnati" con l’espressione “dei due terzi dei Consiglieri in carica”;

- Si sostituisce il comma 3 come segue: “ il Referendum consultivo può essere indetto su richiesta presentata dai due terzi dei cittadini eletti Consiglieri Comunali in carica, o su richiesta presentata da almeno il trenta per cento degli elettori, che si costituiscano come Comitato promotore, la cui firma dovrà essere autenticata nelle forme di legge”. I promotori devono essere iscritti nelle liste del Comune alla data del 31 gennaio dell’anno nel quale viene presentata la richiesta."

- All’art. 61, ora art. 60 si abroga al comma 6 la seguente espressione “e comunque non in coincidenza con altre operazioni di voto provinciali e comunali”;

- Al comma 7, si abroga l’espressione “individuati secondo la normativa del T.U. N. 223 del 20.03.1967;

- All’art. 63, ora art. 62 al primo comma viene aggiunta la seguente espressione “Un adeguato compenso per gli scrutatori verrà stabilito con determinazione del Responsabile del Servizio Elettorale in analogia con quanto previsto per le consultazioni referendarie statali”;

- Al comma 2 viene aggiunta l’espressione: “Le schede e tutti i verbali dovranno essere conservati, in luogo adeguatamente protetto, per la durata di un anno dalla proclamazione dei risultati”;

- All’art, 64, ora art. 63 1 comma, l’espressione “un mese” viene sostituita con l’espressione “trenta giorni”;

- L’art. 65, ora art. 64, viene abrogato e pertanto la numerazione successiva si adegua di conseguenza;

- All’art. 67, ora art. 65, viene abrogata al comma 6 la seguente espressione “i regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all’Albo Pretorio: dopo l’adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di quindici giorni, dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva”.

- All’art. 68, ora art. 66 l’espressione “ nella Legge 8.06.1990, n. 142, come modificato dalla Legge 3.08.1999, n. 265" è sostituita con l’espressione ”nel D.Lgs. 18.08.2000, n. 267";

- L’art. 69, ora art. 67 viene sostituito dal seguente:

1. “Dopo l’affissione per trenta giorni all’Albo Pretorio del Comune, lo Statuto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nelle raccolte Ufficiale degli Statuti.

2. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’Albo Pretorio dell’Ente.

3. Le modifiche Statutarie entrano in vigore entro i termini previsti per l’esecutività della deliberazione che le approva.

Sono inviate al Bollettino ufficiale della Regione per la pubblicazione ed al Ministero dell’Interno per essere inserite, quali variazioni, nella raccolta Ufficiale degli Statuti.

2-Di dare atto che alla presente deliberazione è allegato il Testo dello Statuto, così come risultante con le modifiche di cui al comma 1, che si compone di n. 67 articoli.

3 - Di dare atto che le modifiche allo Statuto Comunale saranno pubblicate sul B.U.R. della Regione Piemonte ed inviate al Ministero dell’Interno per essere inserite nella raccolta Ufficiale degli Statuti.