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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 35

Codice 14.7
D.D. 21 maggio 2004, n. 329

L.R. 09.08.1989 n. 45 - Ditta: Comunità Montana Cusio Mottarone - Comuni: Omegna e Quarna di Sopra (VB) - Tipo di intervento: autorizzazione “Interventi di sistemazione idrogeologica e di recupero ambientale del versante degradato del Monte Castellaccio”

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare ai sensi della legge regionale 09.08.1989 n. 45, la Ditta Comunità Montana Cusio Mottarone con sede in Omegna (VB), ad effettuare le trasformazioni del suolo necessarie alla realizzazione degli Interventi di sistemazione idrogeologica e di recupero ambientale del versante degradato del Monte Castellaccio nei Comuni di Omegna e Quarna di Sopra; sui terreni iscritti al N.C.T., Fg. e mappali vari come da planimetria allegata al progetto, a condizione che i lavori siano effettuati rispettando scrupolosamente il progetto allegati all’istanza.

L’autorizzazione dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1) i lavori dovranno essere eseguiti a regola d’arte, in conformità con quanto previsto negli elaborati progettuali allegati all’istanza, nonchè nel rispetto della normativa tecnica di settore;

2) dovranno essere eseguiti regolarmente i lavori di manutenzione previsti e descritti nel “Piano di Manutenzione”

3) occorrerà attenersi strettamente alle prescrizioni e alle risultanze contenute nelle relazioni geologiche allegate al progetto;

4) in considerazione delle problematiche legate al contesto idrogeologico locale (area soggetta a crolli/ribaltamenti diffusi), in fase esecutiva, gli interventi relativi all’apertura della pista di servizio dovranno essere seguiti da un tecnico specializzato che possa valutare la compatibilità degli scavi rispetto alle geometrie delle famiglie di discontinuità che pervadono l’ammasso roccioso e intervenire con le metodologie e gli accorgimenti più opportuni per evitare l’innesco di eventuali dissesti, nonchè valutare l’esatta ubicazione e la corretta esecuzione delle opere di sostegno, sia sul lato di valle sia sul lato di monte. Le valutazioni e le risultanze dell’attività di cui sopra dovranno essere richiamate nel successivo collaudo/certificato di regolare esecuzione;

5) in corso d’opera, si dovrà verificare la stabilità degli scavi, dei riporti e di tutti i pendii, anche provvisori e di cantiere, in accordo con i disposti del D.M. 11 marzo 1988. Gli scavi dovranno essere opportunamente armati, ove necessario;

6) nel corso dei lavori si dovranno verificare gli assunti geotecnici al fine di adempiere al dettato del D.M. 11 marzo 1988. Tali verifiche e, se del caso, l’eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità, dovranno far parte integrante del progetto; nel caso di accertata instabilità, sarà necessario provvedere con idonee opere di consolidamento;

7) si dovrà provvedere ad una corretta regimazione delle acque meteoriche e superficiali, al fine di impedirne la loro permeazione nel terreno, il formarsi di pericolosi ristagni ed il ruscellamento incontrollato delle stesse, previa verifica attraverso calcoli idrologici ed idraulici che consentano l’adeguato dimensionamento delle opere in progetto;

8) i movimenti di terra dovranno essere limitati allo stretto necessario e conformi al progetto presentato;

9) si dovrà porre la massima attenzione affinchè il materiale di risulta non venga scaricato all’interno delle linee di impluvio e non dovrà essere recata turbativa al naturale scorrere dei corsi d’acqua esistenti;

10) le superfici smosse dovranno essere stabilizzate e prontamente inerbite;

11) i terreni movimentati, in particolare la cotica erbosa, dovranno essere opportunamente stoccati in loco in attesa del riutilizzo, il materiale in eccedenza dovrà essere trasportato presso discariche autorizzate;

12) il reinterro dei cavi dovrà avvenire a regola d’arte in modo da non costituire via preferenziale per il deflusso delle acque sia superficiali sia sotterranee.

I lavori dovranno essere ultimati entro ventiquattro (24) mesi dalla data della presente determinazione.

E’ fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche, effettuate dai soggetti competenti, in corso d’opera o al termine dei lavori.

Ai sensi degli artt. 8 e 9 della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 si deroga dal versamento del deposito cauzionale e del corrispettivo del rimboschimento in trattasi di opere pubbliche.

La presente determinazione è rilasciata esclusivamente per gli interventi oggetto di istruttoria.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di Terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, nonchè la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Il Dirigente responsabile
Valter Vescovi