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Bollettino Ufficiale n. 35 del 2 / 09 / 2004

Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2004, n. 37-13220

Legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24. Articolo 16 come modificato dall’articolo 22 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2. Prima definizione degli impianti di smaltimento soggetti al pagamento del contributo ai Comuni sede degli impianti. Impianti di trattamento dei rifiuti liquidi

A relazione dell’Assessore Cavallera:

La legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24, all’articolo 16, al fine di rendere più agevole la localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti necessari al completamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti stessi, prevede la corresponsione di un contributo ai Comuni sede di impianti di discarica e di smaltimento di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi. Tale contributo è stato inizialmente previsto nella misura di 0,50 euro ogni 100 chilogrammi di rifiuti sottoposti, nell’anno, ad operazioni di smaltimento, fatta esclusione per i rifiuti speciali inerti, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Per la medesima finalità è stata altresì prevista la corresponsione di un contributo pari a 0,25 euro ogni 100 chilogrammi di rifiuti sottoposti, nell’anno, ad operazioni di recupero per quegli impianti e per quelle tipologie di rifiuti trattati dai medesimi e definiti con successiva deliberazione della Giunta regionale.

Con la legge regionale 4 marzo 2003, n. 2, all’articolo 22, si è provveduto ad apportare alcuni temperamenti al sistema di contribuzione a favore dei Comuni, in quanto si era riscontrato un forte mutamento verso il basso dei costi di smaltimento e di recupero rispetto a quelli considerati come base di valutazione dall’originaria previsione legislativa, che faceva divenire, in proporzione, eccessivamente oneroso il contributo medesimo; inoltre, si era riscontrata la probabilità che alcune tipologie di rifiuti venissero sottoposte ad una duplice o triplice tassazione e si voleva eliminare tali distorsioni.

Gli importi sono così stati ridotti da 0,50 euro a 0,25 euro (sempre ogni 100 chilogrammi di rifiuto trattato) per gli impianti di smaltimento diversi dalla discarica e da 0,25 euro a 0,13 euro per gli impianti di recupero. E’ stata altresì introdotta la necessità di procedere ad individuazione, con successivo atto della Giunta regionale, degli impianti e delle tipologie di rifiuto gestiti negli impianti anche per quanto riguarda le operazioni di smaltimento diverse dalla messa in discarica, prevedendo la possibilità di una eventuale articolazione del pagamento del contributo tra gli impianti interessati dal ciclo del rifiuto.

L’articolo 22 della legge regionale 2/2003, nel modificare l’articolo 13 l.r. 24/2002, oltre a quanto sopra esposto, ha introdotto un ulteriore elemento di novità: al comma 2 ha individuato espressamente tra gli impianti di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi i rifiuti liquidi e fra questi il “percolato”.

Posto che per questa specifica tipologia di rifiuto risulta pertanto chiara l’intenzione del Legislatore regionale di assoggettarla al pagamento del contributo e viste le numerose richieste di chiarimento a tale proposito pervenute dagli operatori del settore, in particolar modo ad opera dell’Associazione Nazionale per la manutenzione e lo spurgo delle reti fognarie ed idriche cui fanno capo i gestori degli impianti di depurazione dei rifiuti reflui si ritiene di procedere ad una prima individuazione degli impianti secondo quanto previsto dall’articolo 16, comma 2, così come sostituito dall’articolo 22 l.r. 2/2003 limitatamente alla categoria dei rifiuti liquidi.

All’interno della suddetta categoria si individuano come impianti soggetti al pagamento del contributo di cui all’articolo 16, comma 2 l.r. 24/2002 e s.m.i. gli impianti di depurazione dei rifiuti liquidi autorizzati ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m.i. per la tipologia di rifiuto “percolato di discarica” trattato dall’impianto medesimo.

Inoltre, poiché trattasi di una particolare tipologia di rifiuto che ha già subito una prima operazione di smaltimento soggetta alla corresponsione del contributo nella fase di deposito in discarica e che, comunque, dovrà ancora subire ulteriori operazioni di smaltimento a valle della depurazione (smaltimento del fango prodotto dall’impianto), si ritiene opportuno avvalersi della possibilità prevista della legge regionale di articolare il pagamento per il rifiuto percolato di discarica. Si stabilisce quindi che i soggetti che gestiscono impianti di depurazione dei rifiuti liquidi per la tipologia di rifiuto “percolato di discarica” trattato dai medesimi debbano corrispondere ai Comuni sede dell’impianto un contributo minimo annuo di 0,05 euro ogni 100 chilogrammi di rifiuto sottoposto, nell’anno, alle operazioni di trattamento.

Sulle restanti tipologie di rifiuti da avviare allo smaltimento, compresi i rifiuti liquidi diversi dal percolato, e sull’individuazione degli impianti si rinvia, tenuto conto della complessità della materia, ad un successivo provvedimento della Giunta regionale rimanendo in vigore il vigente regime transitorio.

Per consentire l’applicazione dei contenuti della presente deliberazione, il regime contributivo previsto dalla medesima avrà decorso dal 1° gennaio 2005.

Tanto premesso, la Giunta regionale, con voto unanime,

vista la legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24;

vista la legge regionale 4 marzo 2003, n. 2, articolo 22;

delibera

- di effettuare una prima individuazione, ai sensi dell’articolo 16, comma 2 della legge regionale 24/2002, così come sostituito dall’articolo 22 della legge regionale 2/2003, per la categoria dei rifiuti liquidi definendo come impianti soggetti al pagamento gli impianti di depurazione dei rifiuti liquidi autorizzati ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m.i. per la tipologia di rifiuto “percolato di discarica” trattato negli impianti medesimi,

- di stabilire di avvalersi della facoltà di articolazione del contributo prevista dall’articolo 16, comma 2, terzo periodo, l.r. 24/2002 e, conseguentemente di stabilire che i soggetti che gestiscono impianti di depurazione dei rifiuti liquidi per la tipologia di rifiuto “percolato di discarica”, trattato dai medesimi, così come individuati dalla presente deliberazione, debbano corrispondere ai Comuni sede dell’impianto un contributo minimo annuo di 0,05 euro ogni 100 chilogrammi di rifiuto sottoposto, nell’anno, alle operazioni di trattamento;

- di stabilire che sulle restanti tipologie di rifiuti avviati allo smaltimento, compresi i rifiuti liquidi diversi dal percolato, e sull’individuazione degli impianti si rinvia, tenuto conto della complessità della materia, ad un successivo provvedimento della Giunta regionale rimanendo in vigore il vigente regime transitorio.

- di stabilire che il regime contributivo previsto dalla presente deliberazione decorre dal 1° gennaio 2005.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto e dell’articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)


La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata a pagina del presente Bollettino (Ndr)