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Bollettino Ufficiale n. 35 del 2 / 09 / 2004

Codice 25.7
D.D. 17 giugno 2004, n. 1004

Nulla osta ai soli fini idraulici per la posa di tubazione atta allo scarico nel lago d’Orta, delle acque reflue, provenienti dal nuovo impianto di depurazione comunale, nel territorio del Comune di Orta San Giulio, località Corconio. Ditta: Comune di Orta San Giulio (NO)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Che al Comune di Orta San Giulio possa essere rilasciata l’autorizzazione ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate nei disegni allegati all’istanza che si restituiscono, vistati da questo Settore, al richiedente e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- le opere devono essere realizzate in conformità ai disegni allegati alla domanda di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati, inoltre, per quanto attiene il ponticello da ricostruire, la nuova struttura dovrà garantire un franco di deflusso tale da favorire il transito del materiale in sospensione;

- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

- la presente autorizzazione ha validità di anni uno e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della stessa, entro il termine sopra indicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

- il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l’inizio e I’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- il nulla osta si intende accordato con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche alle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca del presente nulla osta, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili con il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

- il nulla osta è accordato ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

- il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. 41/2004 - vincolo paesaggistico-, alla L.R. 45/1989 -vincolo idrogeologico-, ecc.).

Codesto Comune dovrà regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione delle aree del demanio pubblico, conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Piero Teseo Tassi