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Bollettino Ufficiale n. 35 del 2 / 09 / 2004

Codice 25.9
D.D. 16 giugno 2004, n. 1000

Estrazione ed asportazione di materiale litoide dall’alveo del torrente Cairasca in Comune di Varzo (VB) per ripristino officiosità idraulica nell’ambito della sistemazione dell’alveo del torrente Cairasca - Istanza Parco naturale Alpe Veglia - Autorizzazione idraulica e versamento canone demaniale

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- A) Di autorizzare, ai soli fini idraulici, l’Ente Parco Naturale Alpe Veglia-Devero con sede in Viale Pieri, 27, 28868 Varzo (VB), ad eseguire i lavori di disalveo in oggetto per il ripristino delle sezioni di deflusso del torrente Cairasca comportanti l’asportazione di mc. 2.635 di materiale litoide e mc. 965 da utilizzarsi per la costruzione di scogliere, ritombamento di sponde o da ricollocare lungo le sponde, secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate nei disegni allegati all’istanza che debitamente vistati da questo Ufficio, vengono restituiti al richiedente, subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

1. l’autorizzazione ad asportare il materiale sopra indicato si intende limitata alla zona di proprietà demaniale, cioè quella compresa fra le sponde fisse, giusto il disposto degli art. 93 e 94 del T.U. sulle opere idrauliche (R.D. n. 523/1904) corrispondente alla zona coperta dalle piene ordinarie ai sensi della circolare 28.02.1907 n. 780 Div. IV del Ministero dei LL.PP. -Direzione Generale delle Opere Pubbliche - sulle delimitazioni d’alveo dei corsi d’acqua o sulle piantagioni in aree alluvionali. Questo Settore si riserva la facoltà di impedire qualunque scavo in tratte di fiume o torrente che presentino caratteristiche o singolarità tali da richiedere una particolare loro tutela.

2. la zona di estrazione indicata nei grafici allegati all’istanza ed approvati da questo Ufficio deve essere delimitata con solidi, stabili ed inamovibili picchetti e pali di idonee dimensioni prima di iniziare gli scavi. Ove per qualsiasi motivo i picchetti e i pali vengano asportati o danneggiati, debbono essere tempestivamente sostituiti a cura e spese della Ditta che pratica l’estrazione.

3. gli scavi devono eseguirsi in senso longitudinale, parallelamente all’asse del corso d’acqua, procedendo per strisce successive, da valle verso monte e dallo specchio acqueo verso riva: in ogni caso gli scavi debbono convogliare i deflussi al centro alveo. Gli scavi devono configurarsi nel pieno rispetto delle indicazioni di cui alle tavole grafiche allegate all’istanza per la presente autorizzazione;

4. E’ assolutamente vietata l’estrazione in zone non comprese nella presente autorizzazione. Non è consentito interrompere o deviare il corso delle acque per formare accessi o facilitare l’estrazione. Sono vietati in modo assoluto depositi permanenti di materiale in alveo dell’inerte estratto. Eventuale materiale di scarto deve essere sistemato e spianato al fine di non costituire ostacolo al regolare deflusso delle acque;

5. durante l’esecuzione dei lavori, a tutela del patrimonio ittico, devono essere osservate le norme vigenti in materia di pesca e salvaguardia dell’inquinamento; l’estrazione del materiale litoide dovrà essere eseguita in modo tale da non immettere in alveo materiali in sospensione di qualsiasi natura. Eventuali recuperi ittici da effettuare dovranno essere concordati direttamente da chi effettua l’attività estrattiva con l’Ufficio Pesca dell’Assessorato Provinciale Caccia e Pesca almeno quindici giorni prima dell’intervento in alveo. Nel caso di ritrovamento o sospetta esistenza di ordigni bellici la Ditta che pratica l’attività estrattiva ha l’obbligo di provvedere immediatamente alla sospensione dei lavori ed alla segnalazione a questo Ufficio ed all’Autorità di P .S., eventuali sospensioni dell’attività estrattiva dovranno in ogni caso essere tempestivamente comunicate a questo Ufficio;

6. L’autorizzazione è valida per l’estrazione del solo quantitativo assentito, qualora, in base ad accertamenti e controlli, risultassero estratti abusivamente quantitativi maggiori di quelli concessi, il concessionario, salvo ogni altra azione penale nei suoi confronti, dovrà provvedere al pagamento dei relativi maggiori oneri fiscali mediante sanzione amministrativa corrispondente a tre volte il canone demaniale unitario ordinario;

7. L’attività di cui al presente atto è soggetta a tutte le norme vigenti e che saranno emanate in materia idraulica. I lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e in modo da non ledere i diritti altrui. Chi pratica l’attività estrattiva è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare alla Regione Piemonte o ad altri, per causa dei lavori effettuati ed è responsabile degli operai e dei mezzi d’opera usati ed è tenuto ad eseguire a sua cura e spese sotto comminatoria di esecuzione in danno, tutti i lavori di ripristino che si rendano comunque necessari in dipendenza dell’attività estrattiva;

8. il soggetto che pratica l’estrazione, dovrà all’atto dell’esecuzione, avere con se, l’autorizzazione ed esibirla ad ogni richiesta di pubblici Ufficiali e di agenti Giurati.

Nel caso di inosservanza delle condizioni sopra stabilite, l’autorizzazione potrà essere sospesa e revocata ed il concessionario denunciato all’Autorità Giudiziaria, senza pregiudizio dei provvedimenti di ripristino dell’alveo e delle sponde a norma dell’art. 378 della legge 20.03.1865 n. 2248 all.f) e art. 1 del R.D. 19.11.1921 n. 1688.

Il Sindaco del Comune nel cui territorio è autorizzata l’estrazione, i Carabinieri, le Guardie Forestali e gli Agenti della Forza Pubblica, dovranno disporre la necessaria vigilanza per l’osservanza delle norme contenute nell’autorizzazione, a norma dell’art. 377 della già citata legge 20.03.1865 n. 2248 allegato f).

9. L’estrazione dovrà essere esercitata senza creare pericoli per la pubblica incolumità. Per irrinunciabili esigenze di carattere idraulico la presente autorizzazione ha validità di 30 (trenta) giorni consecutivi, naturali e continui, computati ex articolo 1187 c.c. a decorrere dalla data di inizio lavori che il concessionario dovrà formalmente comunicare almeno 15 giorni prima al Settore Decentrato Opere Pubbliche e difesa assetto idrogeologico di Verbania e per conoscenza all’Autorità di bacino del fiume Po, all’Amministrazione Provinciale, al Comune di Varzo, al Comando stazione dei Carabinieri di Varzo, al Comando GG.FF. di Domodossola, al Corpo Forestale dello stato di Verbania ed alla Comunità Montana Valle Antigorio-Divedro-Formazza. L’Ente Parco dovrà inoltre comunicare, ad affidamento dei lavori, a questo Settore ed agli Enti preposti per la vigilanza l’elenco dei mezzi che verranno utilizzati per l’asportazione del materiale litoide;

10. L’estrazione pur essere praticata solo tra le ore 7 (sette) e le ore 19 (diciannove) dei giorni validi, esclusi il sabato e i giorni festivi. Eventuali sospensioni dell’attività estrattiva debbono essere immediatamente segnalate dall’Ente concessionario al Settore decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania, e, salvo che siano dovute a cause di forza maggiore, non daranno diritto a proroghe;

11. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati. E’ vietato nel modo più assoluto il carico di sabbia o ghiaia contenente acqua in quantità tale da provocare, durante il trasporto, lo stillicidio di strade aperte al pubblico transito;

12. Ad avvenuta estrazione del quantitativo assentito i lavori dovranno essere sospesi, dandone immediata comunicazione scritta anche a questo Ufficio, con esplicita dichiarazione di regolare esecuzione, sia come quantità estratta che come modalità esecutiva verificata e certificata dal direttore dei lavori. I controlli del caso verranno eseguiti in contraddittorio e l’Ente Concessionario dovrà mettere a disposizione il personale ed i mezzi occorrenti. Qualora si accerti l’avvenuta estrazione di quantitativi superiori a quelli autorizzati, il soggetto autorizzato all’estrazione, salvo ed impregiudicato ogni atto di legge, è ritenuto al pagamento di tutti i relativi maggiori oneri. Ove il Settore decentrato Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico di Verbania lo ritenga necessario, l’Ente concessionario dovrà fornire a proprie spese ed entro quindici giorni dalla relativa richiesta scritta, il rilievo plano-altimetrico dell’estrazione eseguita riferito a quello di progetto e redatto da tecnico abilitato.

13. Nessuna variante può essere apportata dall’Ente concessionario a questa concessione, salvo l’assenso scritto del settore decentrato Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico di Verbania, pena la sospensione o, nei casi più gravi, la revoca del presente atto. Nel caso di accertata necessità idraulica, possono essere imposte varianti del Settore decentrato Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico di Verbania, per cui la presente concessione può essere sospesa, modificata od anche revocata, senza che per ciò l’Ente abbia diritto ai compensi od indennizzi, fatto salvo il rimborso del canone erariale di concessione per la quota corrispondente al quantitativo di inerte eventualmente non prelevato.

B) di quantificare in euro 1.699,40 la somma dovuta a titolo di canone per oneri demaniali derivanti dall’estrazione di materiale

C) Di dare atto che la somma di cui al punto B è stata introitata sul capitolo 2130 del bilancio 2004 (accertamento n. 80/04) e che l’interessato ha provveduto al pagamento con bollettino in data 14-05-2004.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole