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Bollettino Ufficiale n. 35 del 2 / 09 / 2004

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ricorso n. 82 depositato il 10 agosto 2004 (Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell’art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956)

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è domiciliato

Contro

il Presidente della Giunta Regionale del Piemonte

Per

la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge regionale 31 maggio 2004 n. 13 recante “Regolamentazione delle discipline bionaturali (pubblicata nel B.U.R. Piemonte 3 giugno 2004, n. 22) in relazione all’art. 117, comma 3, Cost.

Giusta determinazione 23 luglio 2004 del Consiglio dei Ministri, ricorre il deducente per la dichiarazione dell’illegittimità costituzionale della legge regionale Piemonte 31 maggio 2004 n. 13, siccome in contrasto con l’art. 117, comma 3, Cost.

1) Con la denunciata legge regionale la Regione Piemonte istituisce il registro per gli operatori delle discipline bio-naturali finalizzate alla conservazione ed al recupero dello stato di benessere del cittadino.

Sono riconosciute discipline bio-naturali le pratiche che si prefiggono il compito di promuovere lo stato di benessere ed un miglioramento della qualità della vita della persona. La Giunta Regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge, identifica, con propria deliberazione, le discipline oggetto di regolamentazione nonchè le attività specifiche afferenti le pratiche e le discipline individuate.

La legge prevede:

- l’istituzione di una Commissione permanente per le pratiche e le discipline bio-naturali e ne individua i compiti;

- l’istituzione del registro regionale degli operatori delle pratiche e delle discipline bio-naturali, disciplinandone le procedure di iscrizione.

Sono previste sanzioni per coloro i quali esercitano l’attività di operatore nelle discipline bio-naturali senza essere iscritti, al registro regionale. E’ inoltre previsto un periodo transitorio per la gestione del registro regionale.

La legge istituisce una clausola valutativa provvedendo ad identificare i parametri a cui la Giunta Regionale è tenuta ad attenersi nella presentazione al Consiglio regionale di una relazione annuale sullo stato di attuazione delle disposizioni legislative.

Per gli anni 2004, 2005 e 2006 è prevista una spesa di euro 100.000,00 per ciascun anno, di cui euro 50.000,00 per spese relative alla promozione, divulgazione ed informazione delle pratiche delle discipline del benessere ed euro 50.000,00 per oneri di monitoraggio sullo stato di attuazione della isciplina del benessere.

2) La legge appare censurabile per i seguenti motivi.

L’art. 1 della legge in esame, che istituisce il “registro per gli operatori delle discipline bio-naturali, finalizzate alla conservazione ed al recupero dello stato di benessere del cittadino”, e l’art. 2 che riconosce a tali discipline “il compito di promuovere lo stato di benessere ed un miglioramento della qualità della vita della persona”, demandandone l’identificazione ad una delibera della Giunta regionale, nonchè gli articoli ad essi funzionalmente collegati (artt. 3,4,5,6,7), eccedono dalla competenza regionale. Infatti, nell’ambito di tali discipline, genericamente definite e non identificate dalla legge in esame, devono ritenersi ricomprese le professioni sanitarie, anche non convenzionali, la cui individuazione e regolamentazione, con i relativi profili e ordinamenti didattici, spetta invece allo Stato, come affermato dalla Corte nella sentenza n. 353 del 2003

Che tra le discipline bio-naturali siano comprese le professioni sanitarie, anche non convenzionali, intese alla promozione, alla conservazione ed al recupero dello stato di benessere e al miglioramento della qualità della vita della persona", si desume anche dal fatto che l’art. 3 della legge in esame ricomprende tra i componenti della Commissione che verifica i requisiti richiesti agli operatori delle discipline bio-naturali per l’iscrizione al sopra menzionato registro, un rappresentante designato dall’Ordine dei medici e un rappresentante designato dall’ordine dei Farmacisti.

3) Non può non rilevarsi che l’incostituzionalità caratterizza anche i succitati artt. 3, 4, 5, 6 e 7, dovendosi riconoscere che essi sono funzionalmente - come prima detto - collegati con gli artt. 1 e 2, atteso che il loro contenuto dispositivo è, con tutta evidenza, volto al raggiungimento dei fini della legge qui censurata, con particolare attenzione alla regolamentazione e gestione delle professioni sanitarie anche non convenzionali.

4) Le disposizioni in esame, pertanto, non rispettando il principio fondamentale che riserva allo Stato l’individuazione delle professioni sanitarie, stabilito dall’art. 6, comma 3, del D.lgs n. 502 del 1992, poi confermato dall’art. 124, comma 1, lett. b) del D.lgs n. 112 del 1998 e dall’art. 1, comma 2, della L. n. 42 del 1999, devono riconoscersi in contrasto con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

P.Q.M.

Chiede che sia dichiarata l’illegittimità costituzionale della legge 31 maggio 2004 n. 13 (arti. 1, 2 ed arti. 3, 4, 5, 6, 7 ai primi due funzionalmente collegati) della Regione Piemonte, per violazione dell’ari. 117, terzo comma, Cost.

Col presente ricorso notificato, saranno depositati estratto della deliberazione del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2004 e copia della legge regionale Piemonte impugnata.

Roma, 28 luglio 2004

(omissis)