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Bollettino Ufficiale n. 35 del 2 / 09 / 2004

Regione Piemonte - Direzione Programmazione e Valorizzazione dell’Agricoltura - Settore Tutela e Valorizzazione dei Prodotti agricoli

Comunicato per gli operatori ortofrutticoli - Disposizioni nazionali di attuazione del Reg. (CE) n. 1148/2001 della Commissione CE, in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi

Prima parte

BANCA DATI DEGLI OPERATORI ORTOFRUTTICOLI

Il Decreto Ministeriale 28 dicembre 2001, all’art. 3, terzo comma, individua le Regioni quali Organismi responsabili dell’esecuzione delle attività legate ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli.

Per la Regione Piemonte la struttura responsabile di questa attività è l’ Assessorato regionale all’ Agricoltura - Direzione Programmazione e Valorizzazione dell’Agricoltura - Settore Tutela e Valorizzazione dei Prodotti agricoli.

Si porta a conoscenza che, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Ministeriale 15.6.2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana n. 164 del 15.7.2004, le sotto elencate categorie di operatori ortofrutticoli, che a qualsiasi titolo, detengono prodotti ortofrutticoli freschi, li espongono per la vendita, li mettono in vendita, li commercializzano per conto proprio o per conto terzi, sia in ambito comunitario che da e/o per i Paesi terzi, sono soggette all’obbligo di iscrizione alla Banca Dati Nazionale degli Operatori Ortofrutticoli prevista dall’ art. 3 del Regolamento CE n. 1148 del 2001, e dal Decreto Ministeriale 28 dicembre 2001, art. 4.

Categorie di operatori ortofrutticoli tenuti all’iscrizione alla Banca dati:

(Allegato I del DM 28 dicembre 2001 - prima parte)

1. Grossisti di mercato e fuori mercato;

2. Imprese che commercializzano per conto terzi (es. commissionari);

3. Organizzazione dei Produttori ortofrutticoli;

4. Cooperativa di produttori non associata ad OP o ad altra cooperativa;

5. imprenditore agricolo (non associato ad OP o a cooperativa, con volume annuo commercializzato superiore a 60.000,00 Euro);

6. centrali di acquisto per la Grande Distribuzione;

7. Grande Distribuzione Organizzata - GDO (ipermercati,supermercati,discount ed altre grandi superfici di vendita con volume annuo commercializzato nel settore ortofrutticolo superiore a 60.000,00 Euro);

8. dettaglianti (con volume annuo commercializzato del comparto ortofrutticolo superiore a 60.000,00 Euro);

Rientrano nelle prime sei categorie, gli operatori che commercializzano sia sul mercato interno (nazionale e comunitario) e sia da e verso Paesi terzi.

Il Decreto prevede l’obbligo di ripresentazione della domanda, barrando l’opzione “Modifica Domanda n.......”, anche per gli operatori che avevano già presentato la domanda di iscrizione precedentemente alla pubblicazione del decreto del 15 giugno 2004.

In questo caso, se all’operatore era già stato attribuito il numero di iscrizione, questo dovrà essere indicato sul modello di domanda.

La ripresentazione della domanda si rende necessaria in quanto la nuova modulistica prevede l’acquisizione di nuovi elementi non presenti nella precedente versione del modulo di iscrizione.

Le domande di iscrizione e le domande di modifica sono soggette all’apposizione di marca da bollo (euro 11,00) e devono essere presentate entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, cioè entro il 12 novembre 2004.

Le istanze sono formulate sotto forma di “dichiarazioni sostitutive di notorietà”, e pertanto, se presentate da persona diversa dall’operatore o se inviate per posta o per fax, dovranno essere accompagnate dalla fotocopia fotostatica di un documento di identità del richiedente.

La mancata iscrizione o la mancata richiesta di modifica entro i termini previsti dal decreto, sono puniti rispettivamente, salvo che il fatto costituisca reato, con le sanzioni amministrative pecuniarie da 260,00 euro a 1.550,00 euro, previste dall’art. 2 comma 1 e dall’art. 3 comma 2 del Decreto Legislativo n. 306/2002.

L’iscrizione deve essere inoltrata alla Regione in cui sono ubicati le strutture di commercializzazione o gli impianti utilizzati per il condizionamento dei prodotti ortofrutticoli.

Le domande degli operatori ortofrutticoli del Piemonte devono essere presentate a:

Regione Piemonte - Direzione Programmazione e Valorizzazione dell’Agricoltura - Settore Tutela e Valorizzazione dei Prodotti Agricoli - C.so Stati Uniti, 21 - 10128 Torino.

La Banca dati degli operatori è tenuta dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali in qualità di Autorità di coordinamento (artt. 3, comma 1 e 4, comma 1 del DM 28 dicembre 2001).

L’ allegato I del D.M. 28 dicembre 2001 riporta anche l’elenco degli “Operatori che non sono tenuti all’iscrizione alla banca dati, né sono soggetti all’obbligo di conformità alle norme di qualità per la commercializzazione”:

1. all’interno della regione di produzione, gli imprenditori agricoli che vendono, consegnano o avviano i prodotti ortofrutticoli a centri di confezionamento, d’imballaggio o di deposito, nonché gli imprenditori detentori di centri di deposito, che esclusivamente avviano i prodotti ortofrutticoli verso centri di confezionamento e di imballaggio;

2. gli imprenditori che avviano esclusivamente i prodotti ortofrutticoli agli impianti di trasformazione;

3. gli imprenditori agricoli che cedono nella propria azienda i prodotti ortofrutticoli direttamente al consumatore, per il fabbisogno personale di quest’ultimo;

4. le imprese che esclusivamente conferiscono prodotti ortofrutticoli alle organizzazioni de produttori o alle cooperative di appartenenza per la commercializzazione.

La normativa e lo schema di domanda di iscrizione/modifica (con relativa guida alla compilazione) si possono richiedere al Settore responsabile della materia (fax 011/4323964 - tutelagri@regione.piemonte.it) oppure sono consultabili e scaricabili dal sito internet www.regione.piemonte.it/agri/index.htm oppure www.politicheagricole.it - Aree produttive - Ortofrutta - download “Guida per l’iscrizione alla banca dati nazionale e domanda di iscrizione” che illustra il Manuale delle procedure, con i relativi allegati, adottato con il decreto ministeriale 3 Dicembre 2003, modificato con il Decreto in premessa citato.

Seconda parte

NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE APPLICABILI NEL SETTORE DEGLI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI

La normativa in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione prevede che i prodotti ortofrutticoli siano conformi alle norme di commercializzazione comunitarie generali e a quelle specifiche per ogni prodotto.

A livello generale devono essere rispettate le regole previste dal Regolamento CE n. 2200/1996 e s.m.i. (Organizzazione Comune dei mercati per il settore degli ortofrutticoli), e nella fattispecie gli articoli:

Art. 3, comma 1: il detentore dei prodotti normati (cioè soggetti a norme di commercializzazione) può esporli per la vendita, metterli in vendita, venderli, consegnarli o altrimenti commercializzarli all’interno della Comunità, solo se sono conformi alle norme. Il detentore dei prodotti è responsabile dell’osservanza di tale conformità

Art. 5: modalità con cui le informazioni obbligatorie dell’etichettatura debbono essere poste sull’imballaggio;

Art. 6: modalità con cui i prodotti possono essere presentati alla vendita al minuto.

Nello specifico inoltre, ogni prodotto normato ha un Regolamento Comunitario di riferimento che ne fissa caratteristiche, tipologia, imballaggio, tolleranze, etichettatura, ecc, al cui rispetto si devono attenere gli operatori ortofrutticoli per poterli commercializzare e per non incorrere nelle sanzioni pecuniarie previste dal Decreto legislativo n. 306 del 10 dicembre 2002, in caso di controllo.

Elenco dei prodotti ortofrutticoli soggetti a norme di commercializzazione che concorrono a formare il volume annuo commercializzato di 60.000,00 euro (IVA esclusa) superato il quale scatta l’obbligo di iscrizione alla Banca dati:

Ortaggi:

1. Agli

2. asparagi

3. carciofi

4. carote

5. cavolfiori

6. cavoli di Bruxelles

7. cavoli cappucci e verzotti

8. cetrioli

9. cicoria witloof

10. cipolle

11. fagiolini

12. lattughe,indivie ricce e scarole

13. melanzane

14. pimenti o peperoni dolci

15. piselli

16. pomodori

17. porri

18. sedani a coste

19. spinaci

20. funghi coltivati

21. zucchine

22. miscuglio di ortofrutticoli freschi.

Frutta:

1. Agrumi (arance dolci/limoni/mandarini compresi satsuma/clementine wilkings e simili ibridi di agrumi)

2. albicocche

3. avocadi

4. ciliegie

5. cocomeri

6. fragole

7. kiwi

8. meloni

9. pesche e nettarine

10. prugne

11. uva da tavola

12. noci comuni con guscio

13. nocciole in guscio

14. mele

15. pere

Le norme di commercializzazione devono essere rispettate da tutti gli operatori, anche con volume annuo commercializzato di prodotti normati inferiore ai 60.000,00 euro

Sono esentati dal loro rispetto solo le categorie previste nella seconda parte dell’ Allegato I del D.M. 28 dicembre 2001, riportate nella prima parte del comunicato.

MANUALE OPERATIVO DELLE PROCEDURE

L’art. 9 del DM 28 dicembre 2001 prevede la predisposizione di un apposito Manuale operativo delle Procedure a livello nazionale al fine di uniformare l’attività di controllo svolta dalle Regioni.

Il precitato Manuale operativo delle Procedure è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10 dicembre 2003 con DM 3 dicembre 2003 - Adozione di manuale operativo delle procedure dei controlli di conformità alle norme comuni di qualità sui prodotti ortofrutticoli previsto all’art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 28 dicembre 2001, recante “Disposizioni nazionali di attuazione del reg. (CE) n. 1148/2001 della Commissione CE, in materia di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi”.

Il Decreto Ministeriale 15 giugno 2004, pubblicato sulla G.U. 164 del 15 luglio 2004 aggiorna il Manuale operativo delle Procedure pubblicando, in allegato, anche la nuova modulistica per l’iscrizione alla Banca Dati di cui si è precedentemente scritto.

Notifica di spedizione.

In base alla citata regolamentazione comunitaria, gli operatori che commercializzano in ambito comunitario prodotti ortofrutticoli per i quali sono previste norme di commercializzazione, destinati al consumo allo stato fresco, sono tenuti a notificare agli organismi di controllo le informazioni previste dall’apposito modello di notifica di spedizione.

La modulistica aggiornata (Modello O), da utilizzare per la notifica di spedizione, è pubblicata sul Decreto Ministeriale 15 giugno 2004.

I soggetti tenuti in via generale alla preventiva comunicazione attraverso la notifica di spedizione dei movimenti dei prodotti ortofrutticoli sono:

1. le Organizzazioni dei produttori riconosciute;

2. le Cooperative dei produttori;

3. gli Imprenditori agricoli;

4. i Grossisti di mercato e fuori mercato;

5. le Centrali d’Acquisto e le Piattaforme della Grande Distribuzione;

6. gli Operatori contoterzisti.

Per i soggetti rientranti nelle predette categorie di operatori sorge lo specifico obbligo di notifica di spedizione, quando si realizzano contestualmente le seguenti tre condizioni:

* per i prodotti ortofrutticoli, oggetto della notifica di spedizione, devono essere previste norme comunitarie di commercializzazione;

* le partite dei prodotti ortofrutticoli, oggetto della notifica di spedizione, devono essere destinate a mercati situati al di fuori della regione di partenza;

* la quantità della merce, che è oggetto della notifica di spedizione e che può riguardare una o anche più partite di prodotti diversi, deve avere complessivamente un peso netto superiore a 1.000 chilogrammi.

Si chiede la collaborazione di tutti i lettori di questo comunicato per una ampia diffusione del suo contenuto in considerazione dell’importanza dell’argomento.

Il Dirigente Responsabile del Settore
Oliviero Berola