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Bollettino Ufficiale n. 35 del 2 / 09 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Cuneo

Deliberazione G.P. n 575 del 22 luglio 2004 - Corso di cave “Barmass-Basso”progetto di coltivazione in località Barmass Basso nel Comune di Bagnolo Piemonte(CN). Proponenti: Besso Pianetto Pietro, Via del Disperso 17, Bagnolo Piemonte; Barmass Cave s.n.c., Via Madonnina 45, Bagnolo Piemonte. Giudizio di Compatibilità Ambientale ex artt. 12 e 13 L.R. 40/98 e s.m.i.

(omissis)

In conclusione, alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell’istruttoria svolta con il supporto tecnico-scientifico dell’ARPA, dalle risultanze del sopralluogo e delle due Conferenze dei Servizi, i cui verbali sono conservati agli atti dell’Ente, emerge che sussistono i presupposti di compatibilità ambientale per la realizzazione dell’intervento, così come proposto e modificato conseguentemente alle integrazioni richieste dall’autorità competente e prodotte dal proponente in quanto l’ampliamento delle due unità estrattive proposto insiste su un territorio a generale vocazione estrattiva e risulta con esso compatibile a condizione della messa in atto e dello scrupoloso controllo della funzionalità delle opere di sistemazione previste.

Per mitigare ulteriormente l’entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d’opera e per ottimizzare il recupero dell’area è altresì emersa l’esigenza di formulare le seguenti prescrizioni per la realizzazione dell’ampliamento proposto:

(omissis)

Preso atto delle autorizzazioni acquisite, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell’ambito della Conferenza dei Servizi decisoria dell’11 maggio 2004, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell’Ente.

(omissis)

La Giunta Provinciale

(omissis)

delibera

1. di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di coltivazione di corso di cave “Barmass- Basso” nel Comune di Bagnolo Piemonte, presentato dal Sig. Besso Pianetto, (omissis) e dalla Ditta Barmass Cave s.n.c., con sede legale in Via Madonnina 45, Bagnolo Piemonte, in quanto l’ampliamento delle due unità estrattive proposto insiste su un territorio a generale vocazione estrattiva e risulta con esso compatibile a condizione della messa in atto e dello scrupoloso controllo della funzionalità delle opere di sistemazione previste.

2. Per mitigare ulteriormente l’entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d’opera e per ottimizzare il recupero dell’area, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- entro il 31 ottobre di ogni anno il proponente è tenuto alla presentazione di una relazione tecnica con relativa documentazione cartografica (planimetria e sezioni in scala adeguata) che illustri lo stato di avanzamento della coltivazione, il consuntivo delle opere di recupero ambientale realizzati ed una previsione degli interventi da realizzare nel corso dell’anno successivo;

- prima dell’inizio della coltivazione dovranno essere ultimati gli interventi di sistemazione del rio a monte della cava superiore secondo quanto previsto nella documentazione integrativa di progetto;

- in prossimità della faglia principale evidenziata nella documentazione integrativa presentata, al termine della fase di coltivazione dovranno essere lasciati in posto gradoni con pedata non inferiore a metri 6;

- le opere di ingegneria naturalistica sul versante sovrastante la cava dovranno essere realizzate prima dell’inizio dei lavori di coltivazione della cava;

- la superficie interessata dagli interventi di ingegneria naturalistica a monte del ciglio di cava dovrà essere recintata con rete metallica posizionata a valle della Strada Comunale del Pret;

- al fine di ridurre il dislivello tra i due piazzali di cava, nella prima fase del progetto la coltivazione della cava superiore sia principalmente volta all’abbassamento del piazzale di base mentre nella cava inferiore dovrà interessare prevalentemente la porzione di versante con la formazione dei due gradoni previsti in progetto;

- al termine dell’intervento estrattivo il dislivello tra il piazzale della cava alta e quello della cava bassa non dovrà essere superiore a 10 metri;

- sia in fase di coltivazione che al termine degli interventi di recupero ambientale sia assicurata la corretta regimazione delle acque meteoriche, provvedendo alla manutenzione delle rete di drenaggio; in particolare prima dell’inizio della coltivazione dovrà essere completata la realizzazione della canaletta prevista in progetto a monte del fronte di cava a quota compresa tra 1370 e 1380 m s.l.m.;

- nel caso in cui gli interventi di regimazione acque superficiali siano esterni all’area in disponibilità occorre ottenere l’assenso del proprietario ed una specifica autorizzazione comunale ai sensi della L.R. 56/1977 e successive modifiche

- occorrerà effettuare un costante controllo della funzionalità delle opere, con applicazione scrupolosa delle disposizioni di cui al D.P.R. 128 del 09.04.1959 sulle norme di polizia delle miniere e delle cave;

- per quanto riguarda il recupero ambientale sia prestata particolare attenzione a realizzare profili finali con andamento il più possibile naturale evitando eccessive geometrizzazioni ed artificiosità, in coerenza con la morfologia preesistente ed adottando un’ottimale risoluzione delle zone di raccordo con le aree limitrofe non oggetto di coltivazione;

- l’impianto di specie arboree ed arbustive previsto segua un sesto d’impianto irregolare in modo da conferire all’area un aspetto più naturaliforme possibile;

- il terreno vegetale proveniente dallo scotico delle aree interessate dalla coltivazione dovrà essere separato dalla matrice rocciosa ed accantonato in cumuli nelle immediate vicinanze dell’area di cava; su detti cumuli dovrà essere prevista una semina protettiva con una graminacea a rapido insediamento e l’area di stoccaggio dovrà essere provvista di un idoneo sistema di smaltimento delle acque, al fine di evitare fenomeni di erosione e dilavamento e di assicurare il mantenimento della fertilità del terreno vegetale;

- dopo la coltivazione venga riposizionato il terreno vegetale precedentemente accantonato;

- tutte le sponde delle canalette non rivestite con materiale lapideo andranno prontamente inerbite in stretta successione con la loro profilatura;

- entro sei mesi dal rilascio del provvedimento autorizzativo comunale siano ultimati gli interventi di recupero ambientale sulle scarpate di raccordo delle piste di accesso alle aree estrattive;

3. di dare atto delle autorizzazioni acquisite ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., descritte nei verbali delle Conferenze dei Servizi del 02.09.2002 e dell’11.05.2004, conservati agli atti dell’Ente e precisamente:

- parere favorevole della Regione Piemonte Settore Gestione Beni Ambientali espresso ai sensi dell’art. 159 del D.Lgs. 42/2004 con nota prot. n. 11524/19/19.20 dell’11.05.2004, pervenuta successivamente alla riunione della Conferenza decisoria. Detto parere è subordinato alle seguenti condizioni:

- sia prestata particolare attenzione a realizzare profili finali con andamento il più possibile naturale evitando eccessive geometrizzazioni ed artificiosità, in coerenza con la morfologia preesistente ed adottando un’ottimale risoluzione delle zone di raccordo con le aree limitrofe non oggetto di coltivazione;

- l’impianto di specie arboree ed arbustive previsto segua un sesto d’impianto irregolare in modo da conferire all’area un aspetto più naturaliforme possibile.

- parere igienico sanitario favorevole dell’ASL 17, acquisito in applicazione della legge 241/1990 e s.m.i;

- parere favorevole della Comunità Montana Valle Po, acquisito in applicazione della legge 241/1990 e s.m.i;

4. di stabilire che il proponente provveda alla rielaborazione delle verifiche di stabilità prodotte e le trasmetta, per la relativa valutazione tecnica, a tutti i soggetti della Conferenza; nel termine di 15 giorni dal ricevimento, saranno definitivamente formalizzate al Comune di Bagnolo Piemonte le prescrizioni per l’autorizzazione ex L.R. 69/78 e s.m.i.;

5. di stabilire che nel medesimo termine di 15 giorni dal ricevimento delle verifiche di stabilità rielaborate, sia rilasciata dalla Provincia l’autorizzazione ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i., da formalizzare con Determinazione del Responsabile del Settore Risorse Idriche;

6. di rinviare pertanto la formalizzazione dell’atto di autorizzazione ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. al relativo provvedimento di competenza del Comune di Bagnolo Piemonte, sede dell’intervento, da assumere entro 30 gg. dalla formalizzazione delle predette prescrizioni;

7. di subordinare l’autorizzazione comunale ex L.R. 69/78 e s.m.i. al rispetto di tutte le condizioni così come risulteranno formalizzate;

8. di dare atto che l’autorizzazione di i cui sopra, ai sensi dell’art. 3 L.R. 69/1978 e s.m.i., costituisce atto di avvio del procedimento di variante dello strumento urbanistico vigente;

9. di rinviare la formalizzazione dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 159 del D.Lgs. 42/2004 al relativo provvedimento della Regione Piemonte Settore Beni Ambientali, da assumere entro 30 gg. dalla notifica della presente deliberazione

10. di stabilire che al fine dell’espletamento delle funzioni di controllo previste dall’art. 8 c.2 della L.R 40/98 e s.m.i., il proponente dovrà dare tempestiva comunicazione della data di inizio e fine lavori al Settore VIA del Dipartimento di Cuneo dell’ARPA Piemonte, Via M. D’Azeglio 4, 12100 Cuneo;

11. di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia per la durata di anni tre a decorrere dalla data dell’autorizzazione comunale ex L.R. 69/78 e s.m.i.

12. di inviare il provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati;

13. di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all’art. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000;

14. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell’anno in corso.

15. di dichiarare il presente provvedimento, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

(omissis)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 12, comma 8 della l.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l’Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l’Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Contro il presente provvedimento è possibile ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell’atto.