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Bollettino Ufficiale n. 35 del 2 / 09 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Comune di Vaprio d’Agogna (Novara)

Statuto comunale (approvato con delibera C.C. n. 6 del 28 giugno 2004)

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1
Costituzione del Comune

1. Il Comune di Vaprio D’Agogna è un ente autonomo nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica italiana e secondo le norme del proprio Statuto che ne determinano le funzioni, le competenze, l’articolazione territoriale e l’ordinamento amministrativo ed operativo.

Art. 2
Territorio - Sede - Stemma - Gonfalone

1. Il territorio del comune si estende per Km. 19, risulta compreso e delimitato entro i confini che lo separano dalle altre realtà locali circostanti, e si compone delle frazioni di Madonnina, San Rocco Sant’Antonio.

2. Il territorio del Comune confina con i territori dei Comuni di Barengo, Cavaglietto, Mezzomerico, Momo, Oleggio e Suno.

3. Il palazzo civico, sede municipale, è ubicato nell’ambito del capoluogo, in frazione “Madonnina”.

4. Il Comune ha un proprio Gonfalone ed un proprio Stemma, approvati con Decreto del Presidente della Repubblica in data 09 Maggio 1974.

5. Nell’uso del Gonfalone si osservano le norme del D.P.C.M. 3.6.1986.

Art. 3
Scopi

1. Il Comune di Vaprio D’Agogna rappresenta e cura unitariamente gli interessi della comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte di politica dell’amministrazione.

2. Il Comune nei limiti consentiti dalle leggi generali della Repubblica, esercita la propria autonomia riconoscendo alla sua dimensione il ruolo elementare e primario, concorrente alla formazione della nazione e al mantenimento dello Stato democratico.

3. Nel rispetto delle disposizioni della legge e del presente Statuto il comune esercita il potere regolamentare rivolto all’organizzazione ed al funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione nonché al funzionamento degli organi e degli uffici compreso l’esercizio delle rispettive funzioni.

Art. 4
Tutela dei diritti elementari

1. Il Comune concorre a garantire, nell’ambito delle sue competenze e funzioni, il diritto alla salute e ogni altro diritto elementare di cui il cittadino è titolare come persona umana.

2. Pone particolare attenzione alla tutela della salubrità dei posti di lavoro, alla tutela della maternità e dell’infanzia ed al diritto allo studio.

3. Assume l’obiettivo della salvaguardia dell’ambiente e della valorizzazione dei territori come tratto fondamentale della propria azione amministrativa.

4. Stimola la partecipazione attiva alla vita sociale dei cittadini ed in particolare degli anziani, favorendone la trasmissione culturale e stimolandone il confronto con quella delle generazioni più giovani.

5. Opera, inoltre, per l’attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con riguardo agli anziani, ai minori, agli inabili e agli invalidi, agisce nel rispetto degli ideali di pace e solidarietà.

6. Tutela la famiglia, riconosciuta come fondamento morale e sociale della comunità.

Art. 5
Tutela del patrimonio naturale, storico, artistico

1. Il Comune, nell’ambito del proprio territorio, adotta tutte le misure necessarie a conservare ed a difendere l’ambiente, predisponendo ed attuando i piani per la difesa dei suoli e dei sottosuoli e per eliminare ogni possibile causa di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

2. Il Comune assicura ai cittadini l’informazione sullo stato del suolo, dell’acqua, dell’aria, della flora, della fauna, della conservazione e della valorizzazione dei beni ambientali e culturali.

3. Allo scopo di garantire l’assenza di ogni forma di inquinamento e prevenirne le cause, il comune può, nei modi e termini di legge, beneficiare dell’esperienza e dell’apporto tecnologico ed economico anche dei privati.

4. Interviene per la tutela dei patrimoni storici ed artistici garantendone il godimento da parte della collettività, anche avvalendosi dell’apporto tecnologico ed economico dei privati, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti.

Art. 6
Cura dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune protegge e promuove lo sviluppo dei patrimoni culturali, anche nelle espressioni linguistiche, di costume e di tradizioni locali.

2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico insieme alle forme di aggregazione sociale e giovanile.

3. Per perseguire tali finalità, il comune favorisce la costituzione di Enti, gruppi ed associazioni culturali, ricreative e sportive; promuove la realizzazione di idonee strutture, impianti e servizi.

4. Le modalità di accesso e di utilizzo delle strutture, degli impianti e dei servizi sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal consiglio comunale.

5. L’utilizzo delle strutture, degli impianti e dei servizi potrà essere gratuito quando l’uso degli stessi riveste particolari finalità di carattere sociale. In tal caso, la giunta comunale, accertata la rilevanza della finalità sociale che l’Ente, il gruppo o l’associazione persegue, ne autorizza, con proprio atto motivato, l’accesso e l’uso gratuiti.

Art. 7
Uso e gestione del territorio

1. Il comune promuove ed adotta un piano organico che regola il programma generale dell’uso e della gestione del territorio comunale, allo scopo di disciplinare lo sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali, degli impianti industriali, artigianali, commerciali, terziari, turistici, delle attività agricole e di ogni altra azione o intervento che possa avere rilevanza ed incidenza sull’assetto territoriale.

2. Progetta e realizza le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, in sintonia con le esigenze e le priorità individuate negli strumenti di pianificazione territoriale.

Art. 8
Viabilità - Pronto intervento

1. Il Comune cura lo stato di mantenimento della viabilità interna ed esterna agli abitati.

2. Rappresenta le istanze della comunità intervenendo presso gli Enti obbligati alla programmazione, progettazione, realizzazione, manutenzione delle strade e dei mezzi di comunicazione non di competenza comunale.

3. Organizza in proprio o con altri Comuni, nei limiti delle disponibilità finanziarie, idonei strumenti di pronto intervento da impiegare al verificarsi di pubbliche calamità, affidandone il coordinamento al sindaco.

Art. 9
Sviluppo economico

1. Il Comune, nell’ambito della propria autonomia, svolge il ruolo di coordinamento di tutte le attività produttive esistenti sul territorio.

2. Utilizzando gli strumenti di cui dispone favorisce ogni tipo di attività che non sia in contrasto con l’interesse pubblico generale, che sia compatibile con le destinazioni d’uso del territorio, che sia consentita dalle leggi e dai regolamenti.

3. Favorisce, in particolare, ogni tipo di attività riconducibile all’imprenditoria curando che ai cittadini siano assicurati i vantaggi occupazionali conseguenti.

4. Coordina le attività commerciali favorendo l’organizzazione razionale dell’apparato distributivo e garantendo la funzionalità e produttività del servizio ai consumatori.

5. Tutela e promuove lo sviluppo dell’artigianato con particolare riguardo a quello artistico. Adotta iniziative atte a stimolare l’interesse dei cittadini, favorisce ogni forma di associazione per allargare l’area di collocazione dei prodotti e migliorare la remunerazione del lavoro.

Art.10
Programmazione economico - sociale e territoriale

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione nel rispetto delle disposizioni fissate con l’art. 5 del D.Lgs. 267/2000.

2. Concorre alla determinazione degli obiettivi, dei piani e dei programmi della Regione, dello Stato e della Comunità Europea acquisendo, per ogni singolo obiettivo, l’apporto concreto delle organizzazioni sociali, economiche, del lavoro e culturali, operanti sul territorio.

Art. 11
Partecipazione e cooperazione

1. Il Comune nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali dello Stato, esercita la propria autonomia per realizzare l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’attività politica, amministrativa e sociale della comunità locale.

2. Il Comune riconosce che l’informazione e la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche, alla funzione amministrativa ed al controllo dei poteri pubblici è condizione essenziale per il mantenimento e lo sviluppo della vita democratica e per la salvaguardia dei diritti di uguaglianza e di libertà di tutti i cittadini.

3. Il Comune afferma che il concorso delle organizzazioni di categoria e l’apporto delle formazioni sociali, degli operatori economici, dei lavoratori e di tutti i cittadini è elemento fondamentale per la determinazione dell’indirizzo di politica amministrativa comunale.

4. Il Comune favorisce e, dove lo ritenga opportuno, partecipa ad ogni forma associativa o di cooperazione che sia intesa a concorrere, con metodo democratico, alle attività comunali ed agli interessi primari dei cittadini.

5. Il Comune avrà particolare interesse per l’associazionismo giovanile in tutte le sue forme di espressione.

6. Promuove incontri, mostre, rassegne ed ogni altra manifestazione, compreso l’uso della stampa, come mezzo di comunicazione per coinvolgere i cittadini alla determinazione delle scelte programmatiche ed alla loro attuazione.

Art. 12
Il volontariato nel privato sociale

1. Il Comune incoraggia i movimenti spontanei e di volontariato che con la loro azione concorrono alla organizzazione, al mantenimento e alla efficienza di servizi di solidarietà sociale.

2. Ove possibile il comune sostiene anche finanziariamente le formazioni di volontariato che sul piano sociale, culturale ed artistico svolgano compiti e funzioni di interesse generale a favore dei cittadini. Compatibilmente con le disponibilità dei locali di proprietà comunale ne ospita le sedi e le attività.

CAPO II
FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 13
Principi dell’attività amministrativa

1. Per il perseguimento delle proprie finalità il Comune assume il principio della programmazione come metodo di intervento ed i principi della pubblicità, della trasparenza, della economicità ed efficacia. Definisce gli obiettivi della propria azione assumendo come metodo la valutazione della congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti, coordinati con gli strumenti programmatori della Regione e della Provincia, garantendo la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte della comunità.

Art. 14
Funzioni del Comune

1. Il Comune rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla disciplina statale e regionale, secondo le rispettive competenze.

3. Il Comune è titolare delle funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato o delegate dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 15
Compiti del Comune

1. Il Comune gestisce servizi propri ai sensi delle norme del presente Statuto.

2. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

CAPO III
TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

Art. 16
Albo Pretorio

1. Tutte le deliberazioni del Comune sono pubblicate mediante affissione all’albo pretorio nella sede municipale, salvo specifiche disposizioni di legge.

Art. 17
Ufficio Relazioni con il pubblico

1. Il Comune assicura, anche attraverso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, l’assistenza necessaria ai cittadini al fine di:

a) attuare una reale comunicazione con i cittadini, considerando l’informazione un servizio essenziale, sia ai fini della trasparenza che della partecipazione, adottando come metodo la semplificazione dei linguaggi;

b) porre in atto servizi all’utenza per l’effettiva partecipazione ai procedimenti;

c) effettuare la valutazione ed il monitoraggio sulle tipologie di informazioni richieste e fornite;

d) effettuare la valutazione delle esigenze dell’utenza ed il loro monitoraggio;

e) attuare iniziative di comunicazione di pubblica utilità ed, in particolare, curare le seguenti tipologie di informazione ai cittadini: propedeutica in materia di protezione civile e delle sue forme organizzative; preventiva circa gli eventi e le situazioni di crisi che possono verificarsi sul territorio e le relative misure di emergenza;

f) rilevare e valutare l’indice di soddisfazione dell’utenza;

g) agevolare i rapporti tra P.A. ed utenza proponendosi come primo nucleo di sportello unico interno, mediante l’interconnessione informatica con tutti gli Uffici dell’Ente; l’attuazione del protocollo informatico; il dialogo telematico con siti pubblici e specializzati;

h) curare la presenza on - line del Comune, nel proprio sito telematico; l’applicazione delle tecnologie di rete ed, in particolare, l’istituzione della rete civica, quale rete partecipativa e collaborativa; mettere a disposizione gli strumenti tecnici per permettere al cittadino l’informazione anche dagli altri enti pubblici.

TITOLO II
PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I
ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 18
Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce la partecipazione dei cittadini ai procedimenti amministrativi e, pertanto:

a) valorizza le libere forme associative;

b) assicura il rispetto del principio del contraddittorio, sancito dalla L. 241/90 - principio del giusto procedimento - al fine di realizzare il contemperamento dell’interesse pubblico con le posizioni giuridiche dei privati;

c) favorisce la collaborazione partecipativa dei cittadini alla formazione dei provvedimenti amministrativi;

d) assicura il diritto di iniziativa e proposta da parte dei cittadini singoli e portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, su problemi di rilevanza generale per la migliore tutela di interessi collettivi.

Art. 19
Titolari dei diritti di partecipazione

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano, salvo diverso riferimento, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune:

a) ai cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;

b) ai cittadini non residenti, ma che nel Comune esercitino la loro attività prevalente di lavoro e di studio;

c) agli stranieri ed agli apolidi residenti nel Comune o che, comunque, vi svolgano la loro attività prevalente di lavoro e di studio.

Art. 20
Organismi di partecipazione

1. I singoli cittadini, le associazioni, i comitati, gli enti portatori di interessi diffusi possono intervenire nei procedimenti, presentando istanze, proposte, memorie e documenti, purché dimostrino la sussistenza della loro legittimazione, in quanto portatori di un diritto o di un interesse legittimo.

2. La parte motiva del provvedimento finale del procedimento dovrà dare contezza dell’intervento e delle ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a discostarsi dalle conclusioni alle quali il soggetto partecipante era pervenuto.

Art. 21
Libere forme associative

1. Il Comune nel rispetto della reciproca autonomia, favorisce le libere forme associative e gli organismi di volontariato che non abbiano fini di lucro, facilitandone la comunicazione con l’Amministrazione e promovendone il concorso attivo all’esercizio delle proprie funzioni.

2. Istituisce presso la segreteria del comune un Albo delle associazioni operanti nel territorio.

3. Gli stessi utenti dei servizi o i beneficiari delle prestazioni, si possono liberamente costituire in comitato di gestione nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento che ne prevede la formazione e il funzionamento.

Art. 22
Valorizzazione delle associazioni

1. Il Comune può intervenire alla valorizzazione delle libere forme associative, mediante l’assegnazione di contributi mirati; la concessione in uso di locali o terreni di proprietà comunale; il patrocinio ed il sostegno del Comune per attività dalle stesse organizzate, previa la sottoscrizione di apposite convenzioni, volte a favorire lo sviluppo sociale, economico, politico e culturale della comunità.

2. Qualora le iniziative e le attività realizzate da tali associazioni ed organismi di volontariato si caratterizzino per continuità e livello qualitativo, il Comune può instaurare con esse specifiche convenzioni per la organizzazione e gestione dei servizi di interesse sociale.

Art. 23
Partecipazione popolare

1. I cittadini, singoli o associati, esercitano l’iniziativa di intervento su problematiche locali particolarmente rilevanti e per interventi diretti alla migliore tutela di interessi collettivi mediante istanze, petizioni e proposte:

a) Istanze: i cittadini singoli o associati possono rivolgere istanze al Sindaco in merito a specifici problemi locali o che abbiano, comunque, riflesso sulla realtà comunale o su aspetti dell’attività amministrativa. La risposta alle istanze, riportante la motivazione, è fornita entro 30 giorni decorrenti dalla data dalla loro presentazione.

b) Petizioni: chiunque può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell’Amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze locali di natura collettiva.

La raccolta di adesioni avviene, senza formalità di sorta, in calce al testo comprendente le richieste che sono avanzate all’Amministrazione. La petizione è inoltrata al Sindaco che, entro dieci giorni dalla data di ricevimento a protocollo, la assegna in esame all’organo o ufficio competente e ne invia copia ai capigruppo consiliari. L’organo o ufficio competente si pronuncia in merito entro i successivi trenta giorni.

Il contenuto della decisione dell’organo o ufficio competente, unitamente al testo della petizione, è affisso all’Albo Pretorio.

Se la petizione è sottoscritta da almeno 150 persone, ciascun consigliere comunale può chiedere, con apposita istanza, che il testo della petizione sia posto in discussione nella prima seduta utile del Consiglio Comunale.

c) Proposte: i cittadini esercitano l’iniziativa degli atti amministrativi di competenza del Comune presentando proposte motivate sottoscritte da almeno 100 residenti elettori. La proposta deve essere inoltrata alla Segreteria del Comune da non meno di sei presentatori, la cui sottoscrizione è autenticata nelle forme di legge. Il numero minimo prescritto dovrà essere raggiunto entro il termine di 60 giorni decorrente dalla data di presentazione della proposta. La proposta deve essere dettagliata in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell’atto e sul suo contenuto dispositivo. E’ trasmessa dal Sindaco all’organo o ufficio competente che assume le proprie determinazioni formali in merito entro trenta giorni dalla sua trasmissione.

Art. 24
Le consulte

1. Il Consiglio comunale può istituire consulte relative a settori di particolare rilevanza per l’azione comunale.

2. Le consulte sono composte dai rappresentanti delle forme associative portatrici degli interessi settoriali rilevanti e da cittadini di particolare qualificazione ed esperienza.

3. Le consulte sono convocate e presiedute dal sindaco o dall’assessore delegato per la materia e integrate dalla rappresentanza della minoranza consiliare.

4. Le consulte esprimono pareri e formulano proposte sugli atti di indirizzo politico - amministrativo.

Art. 25
Referendum

1. E’ ammesso referendum su materie di esclusiva competenza comunale:

a) quando venga deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati o quando lo richieda il 45% degli elettori appartenenti alle liste elettorali del Comune;

b) hanno diritto a partecipare al referendum tutti i residenti elettori.

2. Non è ammesso referendum per tutti gli atti concernenti le seguenti materie: revisione dello Statuto; tributi; tariffe; bilancio; designazioni e nomine; atti vincolati; piano urbanistico comunale e strumenti urbanistici attuativi, ordinanze contingibili ed urgenti emanate dal Sindaco e quando sullo stesso argomento è già stato indetto referendum con esito negativo nell’ultimo quinquennio.

3. Il quesito referendario deve essere formulato in modo da non ingenerare equivoci ed essere di immediata comprensione.

4. Il referendum è valido quando partecipa alla consultazione la maggioranza degli aventi diritto al voto. Il quesito referendario si intende approvato quando i voti attribuiti alla risposta affermativa siano superiori a quelli attribuiti alla risposta negativa, altrimenti è dichiarato respinto.

5. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine ad atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al comma 2 del presente articolo.

6. Le norme per l’attuazione del referendum sono stabilite nell’apposito regolamento, fermo restando che, qualora il risultato del referendum sia favorevole all’abrogazione di atti amministrativi o parte di essi, l’abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune del provvedimento consiliare di cui al comma successivo.

7. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria, che ha avuto esito positivo, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato e provvedere in merito all’oggetto del quesito sottoposto a referendum.

8. Il Regolamento stabilisce le modalità di ammissione del quesito referendario ed il permanere della sua attualità, una volta intervenuti atti modificativi e/o correttivi di quelli oggetto di consultazione referendaria, ed i tempi entro i quali la consultazione referendaria si dovrà tenere.

Art. 26
Adunanze consiliari “ aperte ”

1. Il consiglio comunale informa i cittadini della propria attività promovendo incontri su temi di particolare interesse comunale nelle forme del consiglio aperto.

2. Nelle sedute del consiglio pubbliche e formali è consentito al presidente, secondo le modalità regolamentari, di concedere al pubblico di intervenire sugli argomenti in discussione, dopo aver interrotto i lavori e resa l’adunanza nelle forme del consiglio “aperto”.

3. Il consiglio comunale, in caso di calamità naturali o di fatti gravi o eccezionali, può essere convocato in deroga a tutte le disposizioni della legge e del presente Statuto. Ricorrendo tale situazione la seduta sarà valida e le decisioni assunte avranno efficacia purchè vi sia la presenza della maggioranza dei consiglieri assegnati e le delibere siano adottate con il voto favorevole di almeno la metà dei consiglieri in carica.

Art. 27
Azione popolare e delle Associazioni di Protezione Ambientale

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.

2. Ai fini che precedono, agli elettori di che trattasi è consentita, salvo il limite della riservatezza ex L. 675/96, l’accesso agli atti necessari all’instaurazione del procedimento.

3. Il Civico Ente, ove a conoscenza del giudizio, dovrà:

a) valutare, con atto formale dell’organo competente, l’opportunità di intervenire nel giudizio;

b) definire le modalità di regolamentazione degli esiti dello stesso.

4. Le Associazioni di Protezione ambientale di cui all’art. 13 della L. 08/07/1986, n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del Giudice ordinario che spettino al Comune, conseguenti a danno ambientale. L’eventuale risarcimento è liquidato in favore dell’Ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell’Associazione.

CAPO II
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 28
Procedimento Amministrativo

1. L’avvio del procedimento amministrativo è comunicato, con le modalità e nei termini stabiliti dal Regolamento in materia di procedimento:

a) ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti;

b) nei confronti di coloro che per legge debbono intervenire nel procedimento;

c) ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai soggetti destinatari, qualora da un provvedimento possa derivare loro un pregiudizio, salvo che ciò non sia impedito da ragioni di celerità da dichiararsi con apposito atto del responsabile del procedimento.

2. I soggetti cui è pervenuta la comunicazione hanno diritto di prendere visione ed acquisire copia di tutti gli atti del procedimento, nonché di presentare memorie e documenti. Di ciò dovrà farsi menzione nella parte narrativa del provvedimento finale.

3. Il comune esemplificherà la modulistica utilizzata dagli uffici e ridurrà la documentazione a corredo della domanda di presentazione, applicando le disposizioni sull’autocertificazione previste dalla legge.

Art. 29
Pubblicità del procedimento

1. Qualora il procedimento interessi una generalità di soggetti, la comunicazione dell’avvio avviene mediante avviso da pubblicare all’Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici e, nei casi stabiliti dal Regolamento in materia di procedimento, in almeno un quotidiano locale.

Art. 30
Atto paritetico di accordo

1. Qualora lo ritenga opportuno al fine di un più efficace perseguimento del pubblico interesse, fatti salvi in ogni caso i diritti dei terzi, l’Amministrazione, a seguito delle osservazioni e proposte presentate dagli interessati nel corso di formazione del procedimento amministrativo può sostituire il provvedimento finale del procedimento con un atto paritetico consistente in un accordo con gli interessati stessi.

2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma precedente, l’atto paritetico è ritenuto un efficace strumento per dare contenuto alla collaborazione tra cittadino e comune nel perseguimento di pubblici interessi e maggiore speditezza dell’azione amministrativa.

CAPO III
DIRITTO DI ACCESSO

Art. 31
Carattere pubblico dei documenti

1. Per assicurare il perseguimento delle finalità indicate ai precedenti articoli, il presente Statuto afferma, in ossequio alla normativa vigente, il carattere generalmente pubblico dei documenti amministrativi del Comune o, comunque, depositati presso l’Amministrazione comunale, fatta eccezione per quelli “riservati” per espressa indicazione di legge o per effetto di temporanea e motivata indicazione del Sindaco che ne vieti l’esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese, salvo quanto stabilito al successivo articolo.

Art. 32
Diritto di accesso

1. Il diritto di accesso è riconosciuto a tutti, salve le esclusioni di seguito indicate, riguarda qualsiasi specie di atto, anche interno, formato dall’Amministrazione o utilizzato ai fini dell’attività amministrativa. Per gli atti intermedi del procedimento, per ragioni di economia dell’azione amministrativa, l’acquisizione è limitata a quelli idonei ad incidere su posizioni soggettive dei cittadini, differendosi negli altri casi la loro acquisizione al momento dell’approvazione dell’atto terminale del procedimento.

2. I consiglieri comunali, per l’effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di prendere visione di ogni provvedimento adottato dal Comune e degli atti preparatori in esso richiamati, di atti e documenti anche endoprocedimentali, detenuti dall’Amministrazione e che risultino necessari o utili all’espletamento del mandato, nonché di avere dagli Uffici Comunali tutte le informazioni necessarie all’esercizio della funzione.

Il rilascio di copie di delibere o di atti e documenti, detenuti dall’Amministrazione, richiesti dai Consiglieri Comunali per lo svolgimento del mandato, non è assoggettato al pagamento di diritti di visura e/o ricerca né di costi di foto riproduzione fatta eccezione per i progetti e relativi elaborati grafici per i quali è sempre e comunque consentita la visione, il cui rilascio a titolo gratuito è disposto per i soli Capigruppo, su richiesta dei medesimi.

3. Il diritto di accesso di cui al comma 1 è riconosciuto nei confronti di soggetti anche privati che gestiscono servizi pubblici.

4. Il diritto d’accesso è esercitabile anche per l’attività dell’Amministrazione disciplinata da norme di diritto privato.

5. Le modalità e le forme per l’effettivo esercizio del diritto di accesso dei cittadini, singoli o associati, ai documenti amministrativi sono disciplinati da apposito Regolamento. Parimenti, con norme regolamentari sono individuate le categorie di documenti formati dal Comune o rientranti nella sua disponibilità sottratti all’accesso, anche al fine della tutela della riservatezza di terzi. Ove, però, strettamente necessario alla tutela delle posizioni giuridiche dedotte, il Responsabile del procedimento non potrà negare il rilascio degli atti anche se gli stessi riportano dati sensibili. L’accesso agli stessi, però, potrà essere consentito solo se i dati riservati o sensibili siano stati utilizzati dal titolare in un procedimento concorsuale o, comunque, comparativo con il o i richiedenti.

6. Per ogni servizio o unità operativa degli uffici l’amministrazione conferisce ai dipendenti responsabili, a prescindere dal livello di inquadramento, i poteri in ordine all’istruttoria dei procedimenti amministrativi e del rilascio della documentazione richiesta.

TITOLO III
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I
ORGANI DI GOVERNO

Art. 33
Organi del Comune

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

2. Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all’elezione del consiglio comunale, secondo le disposizioni di legge.

3. La Giunta è nominata dal Sindaco ed al suo interno il Sindaco nomina un Vice Sindaco.

4. L’elezione del Consiglio, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

Art. 34
Doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.

2. I consiglieri comunali che non intervengano alle sedute consiliari per tre sedute consecutive senza giustificato motivo comunicato per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale, assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio Comunale, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del Consigliere, provvede a notificargli l’avvio del relativo procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative dell’assenza, nonché fornire al Presidente del Consiglio Comunale eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che non potrà, comunque, essere inferiore a giorni venti dalla data di notifica.

4. Scaduto tale termine, il Consiglio Comunale adotta le proprie motivate determinazioni in merito.

5. Nell’ipotesi di decadenza, di cui al comma 1. del presente articolo, il Consiglio Comunale provvede alla surroga con il primo dei non eletti nella stessa lista, nella stessa seduta o immediatamente successiva.

Art. 35
Poteri del Consigliere

1. Il consigliere esercita il diritto d’iniziativa su ogni questione rientrante nella competenza del consiglio e può formulare interrogazioni e mozioni.

2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dai soggetti privati che gestiscono servizi pubblici, tutte le notizie ed informazioni utili all’espletamento del mandato.

3. Il consigliere può, attraverso il sindaco, chiedere ed ottenere notizie ed informazioni sull’organizzazione e sul funzionamento degli uffici e dei servizi.

Art. 36
Dimissioni dei consiglieri

1. Le dimissioni dei consiglieri debbono essere presentate in forma scritta al consiglio comunale ed essere assunte immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio entro dieci giorni procede alla surroga dei consiglieri dimissionari con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni.

Art. 37
Il Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è il massimo organo del comune e rappresenta l’intera comunità.

2. Al consiglio comunale compete, in modo esclusivo, fissare l’indirizzo di politica amministrativa, elaborare il programma di politica sociale, territoriale ed economica del comune e di controllare i tempi e i modi di attuazione.

3. Adempie a tutte le funzioni ad esso specificatamente assegnate o delegate dalle leggi dello Stato e della Regione, nonché dalle disposizioni del presente Statuto. L’esercizio della potestà e delle funzioni assegnate al consiglio non può essere delegato, salvo i casi di deroga stabiliti dalla legge.

4. Nell’ambito dell’attività di indirizzo, il consiglio comunale approva direttive generali e mozioni in relazione all’azione comunale. Può, inoltre, impegnare la giunta a riferire sull’attuazione di specifici atti di indirizzo.

5. L’attività di controllo del consiglio si realizza principalmente mediante l’esercizio dei diritti da parte dei singoli consiglieri, in conformità alla legge e al presente statuto. La suddetta funzione di controllo, e di sindacato ispettivo, può egualmente essere esercitata dalle commissioni consiliari, ove istituite.

6. Il consiglio, su proposta, del sindaco, formula gli indirizzi ai quali quest’ultimo deve attenere nel procedere alle nomine dei rappresentati del comune presso enti, aziende, istituzioni e società, nonché provvede alla nomina dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni, ad esso espressamente riservata dalla legge, e la revoca qualora sopravvengano situazioni confligenti con i criteri che ne hanno determinato la nomina. Il consiglio comunale nelle nomine e revoche di sua competenza tutela il diritto di rappresentanza delle minoranze e delle pari opportunità.

Art. 38
Prima adunanza del consiglio comunale

1. La prima seduta del Consiglio Comunale neo eletto è convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.

2. L’adunanza, da tenersi entro dieci giorni dalla convocazione, è presieduta dal Sindaco.

3. Il consiglio, prima di procedere a qualsiasi altro adempimento, provvede a deliberare su:

a) convalida dei consiglieri comunali eletti, dichiarazione di ineleggibilità o incompatibilità. L’iscrizione all’ordine del giorno della convalida degli eletti comprende implicitamente la surrogazione degli ineleggibili e l’avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili;

b) eventuale elezione del Presidente del Consiglio Comunale, secondo le disposizioni di cui al successivo articolo;

c) alla comunicazione da parte del Sindaco al Consiglio Comunale dei nominativi dei componenti della Giunta e le relative deleghe ad essi assegnate.

d) prestazione del giuramento del sindaco.

Art. 39
Elezione del Presidente

1. Il consiglio comunale può procedere nella prima seduta, espletate le operazioni di convalida e surroga degli eletti, alla nomina, nel proprio seno, di un Presidente.

2. Il Presidente del Consiglio Comunale è eletto con voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.

3. Qualora, dopo due successive votazioni non venga raggiunto il quorum richiesto- votazioni che dovranno avere luogo nella stessa seduta - il Presidente risulterà eletto con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. Qualora il consiglio comunale proceda alla elezione del Presidente tutte le funzioni che il presente Statuto assegna al Sindaco in riferimento alle attività e alle funzioni del consiglio comunale si intendono attribuite al Presidente del Consiglio.

Art. 40
Linee programmatiche di mandato e prerogative dei Consiglieri

1. Entro il termine di giorni sessanta dalla data del suo insediamento, il Sindaco presenta al Consiglio il documento contenente gli indirizzi generali di governo, nonché le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. La mancata approvazione da parte del Consiglio del documento di cui al precedente comma non comporta obbligo di dimissioni per il Sindaco.

3. Ciascun Consigliere ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo integrazioni, adeguamenti o modifiche, mediante presentazione di emendamenti, secondo le modalità stabilite nel Regolamento consiliare.

4. Con cadenza periodica, almeno una volta all’anno, il Consiglio Comunale provvede a verificare l’attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei singoli Assessori, sulla base degli elementi acquisiti dal controllo di gestione, dal servizio di controllo interno e dall’organo di revisione.

5. E’ facoltà del Consiglio Comunale provvedere ad integrare, nel corso del mandato, con adeguamenti e modifiche, le linee programmatiche, sulla base di rilevanti e documentate esigenze e problematiche che dovessero emergere.

Art. 41
Convocazione delle adunanze

1. Il sindaco, o il presidente del consiglio ove nominato, convoca e presiede l’assemblea e ne formula l’ordine del giorno.

2. La convocazione è disposta a mezzo avvisi scritti contenenti l’elenco degli argomenti all’ordine del giorno, da recapitare a domicilio del consigliere. I consiglieri non residenti eleggono a tal fine domicilio nel territorio comunale.

3. Le convocazioni del Consiglio Comunale devono essere rese pubbliche mediante affissione in spazi o luoghi pubblici appositamente predisposti.

4. A tutela dei diritti delle opposizioni, l’avviso della convocazione, deve contenere la data della seconda convocazione che potrà avere luogo anche il giorno stesso.

5. L’attività del Consiglio Comunale si svolge in sedute ordinarie o straordinarie. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono inscritte le proposte di deliberazioni relative all’approvazione delle linee programmatiche del mandato, dei bilanci di previsione e del rendiconto della gestione.

6. Le sedute ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni liberi prima del giorno stabilito per la riunione, mentre quelle straordinarie almeno tre giorni liberi prima.

7. In caso di eccezionale urgenza il Consiglio Comunale può essere convocato con un anticipo di almeno 24 ore.

Art. 42
Validità delle adunanze

1. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche, salvo per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone e negli altri casi espressamente previsti dal Regolamento consiliare.

2. Le sedute del Consiglio Comunale possono essere di prima e di seconda convocazione. Per la validità delle sedute di prima convocazione è richiesta la presenza della metà dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco. Per la validità delle sedute di seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco. E’ fatto comunque, salvo il rispetto di maggioranze diverse inderogabilmente previste da norme di legge vigenti.

3. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono valide quando hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il Regolamento del Consiglio prevedono maggioranze diverse.

Art. 43
Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri sono organizzati in gruppi ai quali sono assicurati mezzi adeguati per lo svolgimento delle loro funzioni, secondo le modalità stabilite dal Regolamento consiliare.

2. Entro dieci giorni dalla convalida degli eletti, ciascun consigliere deve comunicare al Sindaco il gruppo del quale intende far parte o se intende costituirsi in gruppo autonomo.

3. Nella prima seduta successiva alla dichiarazione di cui al comma 2. il Consiglio Comunale provvede alla formalizzazione dei gruppi.

4. Le modalità di organizzazione e funzionamento dei gruppi sono demandati al regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 44
Commissioni Consiliari Permanenti

1. Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni Consiliari Permanenti, composte in modo rappresentativo del Consiglio Comunale, secondo quanto previsto dal Regolamento, le quali esercitano attività istruttoria obbligatoria nelle materie ad esse assegnate dal Consiglio Comunale.

2. Le Commissioni, esaurita l’istruttoria, presentano al Consiglio Comunale una relazione sul lavoro svolto e sugli orientamenti assunti. Il parere delle Commissioni è obbligatorio, ma non vincolante.

3. Il Regolamento stabilisce i tempi per il compimento dell’istruttoria, scaduti i quali il Consiglio Comunale delibera, comunque, sulle proposte inerenti le predette materie.

Art. 45
Commissioni speciali, di controllo e garanzia

1. Il Consiglio Comunale può per lo svolgimento di compiti di volta in volta individuati istituire commissioni speciali d’indagine o d’inchiesta, determinandone le attribuzioni, la composizione e la durata. Le stesse esplicano le funzioni ad esse demandate secondo le modalità previste dal Regolamento consiliare.

2. La commissione speciale d’indagine svolge attività finalizzata alla miglior conoscenza di argomenti particolari, di fatti e/o bisogni della comunità locale, nonché di proposta sui temi assegnati.

3. La commissione speciale d’inchiesta può essere costituita per accertare responsabilità, colpe o, più in generale, situazioni patologiche nell’attività amministrativa dell’Ente.

4. Il consiglio può, altresì, istituire commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia. In tal caso la presidenza è riservata alle opposizioni presenti.

Art. 46
Giunta Comunale

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede, e da un massimo di quattro Assessori, nominati dal Sindaco.

2. Gli assessori possono essere nominati anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.

3. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne da comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione.

Art. 47
Assessori

1. Gli assessori collaborano collegialmente con il Sindaco nell’amministrazione del Comune e nell’attuazione degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio Comunale.

2. Ad essi il Sindaco può conferire la cura di settori specifici di governo, o specifiche deleghe nelle materie di sua competenza, al fine di consentire una cura più puntuale ed efficace delle varie branche dell’Amministrazione. La delega non comporta trasferimento di funzioni.

Art. 48
Cessazione dalla carica di Assessore

1. I singoli componenti della Giunta cessano dalla carica per dimissioni, per revoca da parte del Sindaco, per la perdita dei requisiti previsti o per altre cause stabilite dalla legge.

2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade pur rimanendo in carica fino alla rielezione del sindaco e del consiglio. Le funzioni del sindaco in tal caso sono svolte dal vicesindaco.

3. Le dimissioni degli assessori sono rassegnate, in forma scritta, al sindaco. Esse sono efficaci ed irrevocabili dal momento della presentazione. Il sindaco è tenuto a darne comunicazione al consiglio comunale nella prima seduta utile.

4. Le dimissioni di assessori, anche in numero superiore alla metà, non determinano la decadenza dell’intera giunta comunale.

Art. 49
Mozione di sfiducia

1. La mozione di sfiducia è proposta nei confronti del Sindaco e della Giunta con richiesta scritta e motivata, sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.

2. La mozione viene posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla data di presentazione. Essa è approvata, per appello nominale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. L’approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio Comunale e la nomina di un commissario.

Art. 50
Revoca degli assessori

1. Il sindaco, in ogni tempo, nel caso in cui sia venuto meno il rapporto fiduciario, può procedere alla revoca degli assessori.

2. Dell’adozione del provvedimento è tenuto a darne motivata comunicazione al consiglio nella prima seduta utile.

Art. 51
Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il sindaco nel governo del comune per l’attuazione del programma amministrativo, provvedendo:

a) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio comunale ed a predisporre gli atti nei casi indicati dalla legge e dallo Statuto;

b) a dare attuazione agli indirizzi generali di governo, approvati dal Consiglio, mediante atti di carattere generale indicanti priorità, mezzi da impiegare e criteri da seguire, nell’esercizio delle funzioni amministrative e gestionali, da parte dei responsabili di servizio;

c) ad adottare i regolamenti di organizzazione per i servizi, i provvedimenti di determinazione della dotazione organica, di applicazione dei C.C.N.L. e di approvazione dei contratti decentrati, nonché la determinazione degli obiettivi e delle risorse da assegnare ai servizi;

d) a riferire periodicamente al Consiglio sullo stato di attuazione del documento programmatico e sulla propria attività;

e) ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo Statuto ad altri organi.

Art. 52
Funzionamento

1. La Giunta delibera a maggioranza semplice, purché sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 53
Il Sindaco

1. Il Sindaco è capo dell’Amministrazione e legale rappresentante dell’ente.

2. In tale veste rappresenta l’ente all’esterno ed assicura l’unità dell’attività politico-amministrativa.

3. E’, inoltre, ufficiale di governo secondo le attribuzioni demandategli dalla legge.

4. Il Sindaco, prima di assumere le funzioni, presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

5. Distintivo del Sindaco, nell’esercizio delle sue funzioni, è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da indossare secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 54
Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco quale organo responsabile dell’amministrazione del comune, esercita i poteri e le altre attribuzioni che gli vengono assegnati dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico per prevenire ed eliminare i gravi pericoli per l’incolumità dei cittadini; per la loro esecuzione il Sindaco può richiedere al Prefetto l’assistenza della forza pubblica.

3. Il Sindaco interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa approvati dal consiglio comunale sulla base del programma condiviso dagli elettori. In particolare, il sindaco:

a) provvede alla nomina, designazione ed alla revoca degli organi e dei rappresentanti previsti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, attenendosi, ove prescritto dalla legge, agli indirizzi formulati dal consiglio;

b) nomina, su proposta del direttore generale, se nominato, ovvero del segretario comunale, i responsabili degli uffici e dei servizi e ne definisce gli incarichi. Nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge, dallo statuto e dalle norme regolamentari, conferisce incarichi di collaborazione esterna e di consulenza ad alto contenuto di professionalità.

c) Coordina e stimola l’attività dei singoli assessori che lo informano di ogni iniziativa che possa influire sull’attività politico - amministrativa dell’ente.

4. Il Sindaco sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, all’esecuzione degli atti ed all’espletamento delle funzioni statali e regionali delegate al comune. La sovrintendenza è esercitata nel rispetto delle funzioni e competenze dei responsabili di servizio. Il sindaco, in particolare:

a) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive generali per l’azione amministrativa e per la gestione ed indicando obiettivi, priorità e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell’ente;

b) non può avocare a sé, revocare riformare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili dei servizi, salvo che, previa contestazione, per particolari motivi di necessità ed urgenza o d’inerzia o ritardo, indicati nel provvedimento, nominare un “ commissario ad acta ” per surrogare gli organi burocratici nell’adozione degli atti di loro competenza;

c) promuove, tramite il direttore generale, se nominato, ovvero il segretario comunale indagini e verifiche sull’attività degli uffici e dei servizi ed acquisisce, presso gli stessi, informazioni, anche riservate.

5. Il Sindaco ha la rappresentanza legale dell’Ente, anche in giudizio, previa autorizzazione della Giunta. Promuove, davanti all’Autorità Giudiziaria, salvo a riferirne alla Giunta nella prima seduta, i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie, quando di sua competenza.

6. Il Sindaco promuove e stipula gli accordi di programma.

Art. 55
Vicesindaco ed anzianità degli assessori

1. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso, o nei casi di impedimento permanente dello stesso Sindaco, e per il periodo previsto dalla legge.

2. Quando il vice sindaco sia impedito, il Sindaco è sostituito dall’assessore più anziano, risultando l’anzianità degli assessori dall’ordine di elencazione nel documento di nomina dei componenti la giunta.

3. La nomina a vicesindaco deve essere indicata nell’atto di nomina dell’ assessore.

TITOLO IV
ORDNAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I
L’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Art. 56
Principi e criteri direttivi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione delle funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi elettivi, dai compiti di gestione amministrativa, tecnica, contabile, spettanti al segretario comunale, al direttore generale, ove nominato, ai responsabili di servizio.

2. Il comune assume come carattere essenziale della propria organizzazione i criteri dell’autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione.

Art. 57
Personale

1. Il Comune promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l’ammodernamento delle strutture, la formazione, l’aggiornamento, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ed opera per l’ottimizzazione della qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.

2. L’ottimizzazione dei servizi resi, viene perseguita anche mediante l’uso diffuso di strumenti informatici negli uffici e la loro connessione ed integrazione ai sistemi informatici e statistici pubblici e con la responsabilizzazione dei dipendenti.

3. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell’ente cha danno esecuzione alle leggi e allo Statuto. Il regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, in particolare, disciplina:

a) la struttura organizzativo - funzionale;

b) le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;

c) gli strumenti e le forme dell’attività di raccordo e di coordinamento tra i responsabili della gestione.

4. I regolamenti stabiliscono, altresì, le regole per l’amministrazione del comune che deve essere improntata ai principi operativo - funzionali, di seguito indicati, tesi ad assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa:

a) organizzazione del lavoro per programmi, progetti e risultati e non per singoli atti;

b) analisi ed individuazione della produttività, della quantità e del grado di efficacia della attività svolta da ciascuna unità dell’apparato;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro attraverso la flessibilità del personale e la massima duttilità delle strutture.

Art. 58
Il Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario comunale titolare dell’ufficio, funzionario pubblico, inscritto in apposito Albo, gestito dall’Agenzia Autonoma.

2. La legge dello stato ed il C.C.N.L. regolano lo “status” e disciplinano il reclutamento, il trattamento economico ed ogni altro aspetto connesso alla carriera del segretario.

3. Il segretario è nominato dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, secondo le modalità e per il periodo stabiliti dalla legge.

4. Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridica - amministrativa nei confronti degli organi politici in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti. Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco e qualora non sia stato nominato il direttore generale, sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili e ne coordina l’attività.

5. Il Segretario Comunale partecipa alle sedute della Giunta e del Consiglio con funzioni referenti, consultive e di assistenza e ne cura la verbalizzazione, se non diversamente stabilito, vigila sulla attuazione dei loro atti e sulla loro osservanza, rendendosene garante nei confronti dell’Amministrazione, del Consiglio Comunale e dei cittadini.

6. Il Segretario Comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal sindaco.

Art. 59
Il Direttore Generale

1. Il Comune può convenzionarsi con altri enti locali aventi complessivamente una popolazione superiore a 15.000 abitanti al fine di nominare un direttore generale.

2. Ove il direttore generale non sia nominato il sindaco, previa deliberazione della giunta comunale, può attribuire in tutto o in parte le relative funzioni al segretario comunale.

3. La legge ed il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplinano criteri e procedure per la nomina, funzioni, competenze e rapporti con il segretario comunale dell’ente se tali due figure non coincidono.

4. Il Direttore Generale, stante la natura fiduciaria del rapporto, può essere sollevato in qualunque momento dall’incarico, con motivato provvedimento del Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale.

Art. 60
I responsabili di servizio

1. I responsabili degli uffici o dei servizi svolgono i compiti e le attribuzioni previsti dalla legge e provvedono alla gestione del comune, assolvendo le funzioni definite, per ciascuno di loro, nel provvedimento di incarico e nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Ai responsabili degli uffici e dei servizi è attribuita l’adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno nonché l’attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, con autonomi poteri di spesa, organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, allorché tale attività non sia espressamente riservata dallo Statuto o dai regolamenti ad altri organi dell’ente.

3. Essi sono responsabili tanto della legalità, correttezza amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia dell’attività svolta, quanto dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e scopi fissati dagli organi elettivi.

Art. 61
Contratti a tempo determinato

1. La copertura dei posti apicali, di direzione d’ufficio o di servizio, o di alta specializzazione, può anche avvenire, con incarico conferito da parte del sindaco mediante convenzione regolata dalle norme sul pubblico impiego o, eccezionalmente, e con provvedimento motivato, con contratto a tempo determinato di diritto privato.

2. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere, altresì, secondo la previsione della legge, criteri e modalità per la stipulazione di contratti a tempo determinato, al di fuori della dotazione organica, nel limite del 5% del personale previsto in dotazione organica.

3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco.

TITOLO V
I SERVIZI

CAPO I
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI

Art. 62
Gestione dei servizi

1. L’attività diretta a conseguire la maggiore utilità collettiva, nel quadro delle finalità sociali che costituiscono l’obiettivo del comune, viene svolta dall’ente attraverso servizi pubblici, che vengono istituiti e gestiti ai sensi di legge.

2. I servizi pubblici sono finalizzati alla produzione di beni, ed attività rivolte alla realizzazione di scopi sociali e alla promozione dello sviluppo economico, civile e culturale della comunità locale. Per servizio pubblico si intende, pertanto, ogni attività mediante la quale il Comune effettua prestazioni all’esterno nei confronti degli utenti, senza il carattere dell’autoritarietà.

3. I servizi possono avere rilevanza sociale oppure rilevanza industriale e riguardare la produzione di beni e servizi, previa trasformazione dei prodotti naturali, mediante l’utilizzo di sistemi di infrastrutture di rete.

4. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata, previa valutazione comparativa, tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente Statuto.

5. L’erogazione del servizio pubblico a rilevanza industriale, da svolgere in regime di concorrenza, deve effettuarsi secondo le discipline di settore, con conferimento della titolarità del servizio a società di capitale individuata attraverso l’espletamento di gara con procedura ad evidenza pubblica.

6. I servizi pubblici privi di rilevanza industriale sono gestiti con affidamento diretto a:

a) istituzioni;

b) aziende speciali anche consortili;

c) società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali;

d) in economia, quando il servizio abbia dimensioni modeste e caratteristiche tali da rendere inopportuno l’affidamento ai soggetti indicati alle lett. a), b) e C).

7. Il Comune può gestire i servizi culturali e del tempo libero mediante affidamento diretto ad associazioni e fondazioni dallo stesso costituite o partecipate.

Art. 63
Società per Azioni con partecipazione minoritaria
di Enti Locali

1. Il Comune, per l’esercizio di servizi pubblici a rilevanza non industriale e per la realizzazione di opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, può costituire Società per Azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria anche in deroga ai vincoli derivanti da disposizioni di leggi specifiche.

2. Il Comune provvede alla scelta dei Soci privati ed all’eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica.

3. L’atto costitutivo della Società deve prevedere la nomina da parte del Comune di uno o più amministratori e sindaci.

Art. 64
Società di trasformazione urbana

1. Il Comune, anche con la partecipazione di altri comuni, della Provincia e della Regione, può costituire Società per Azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti.

2. Apposita convenzione disciplina i rapporti tra il Comune e la Società.

TITOLO VI
LA COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PUBBLICI

CAPO I
FORME DI COLLABORAZIONE

Art. 65
Principi

1. Allo scopo di garantire in modo efficiente e qualificato lo svolgimento delle funzioni e la realizzazione dei propri servizi, delle opere, degli interventi e dei programmi, il Comune indirizza la propria attività amministrativa alla massima collaborazione, promuove, ove ravvisi l’opportunità un’azione coordinata tra enti locali territoriali.

Art. 66
Convenzioni

1. Il consiglio comunale può deliberare apposite convenzioni con altri Comuni, con la Provincia e con altri Enti Pubblici o privati per l’organizzazione e lo svolgimento, in modo continuativo e coordinato, di funzioni e di servizi determinati.

Art. 67
Accordi di programma

1. Per la definizione, l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano, per la completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di Comuni, Provincie e Regioni, di amministrazioni statali ed altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il funzionamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. Il Consiglio Comunale stabilisce le linee e le dovute procedure a cui il Sindaco uniformerà il suo comportamento.

3. Per verificare la possibilità di concordare l’accordo di programma, il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L’accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.

Art. 68
Conferenza dei servizi

1. Qualora il Comune ritenga opportuno effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di interesse generale dei cittadini può indire una conferenza dei servizi a norma e per gli effetti dell’art.14 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2. La conferenza dei servizi può essere indetta anche quando il comune ritiene opportuno acquisire in modo contestuale intese, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche.

3. Il comune può definire attraverso la conferenza dei servizi, con altre amministrazioni e con Enti interessati, accordi di programma per interventi richiedenti l’azione integrata e coordinata di più soggetti pubblici o per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Art. 69
Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni

1. In applicazione dell’art. 43 della L. 27 dicembre 97 n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, il Comune può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

TITOLO VII
ORDINAMENTO FINANZIARIO

CAPO I
PATRIMONIO E CONTABILITA’

Art. 70
Demanio e patrimonio

1. Il comune ha un proprio demanio ad un patrimonio in conformità della legge.

2. La gestione dei beni comunali s’ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dell’utilità pubblica.

3. L’elenco di tutti i beni comunali è contenuto in un inventario dettagliato diviso in beni mobili e beni immobili. Esso è completo e aggiornato a norma del regolamento sull’amministrazione del patrimonio.

4. Il personale dipendente incaricato della tenuta dell’inventario dei beni ha altresì l’obbligo di conservare i titoli, gli atti e le scritture relative al patrimonio del Comune.

Art. 71
Autonomia finanziaria

1. Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza pubblica il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l’applicazione di imposte e tasse e la riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per l’erogazione dei servizi comunali.

Art. 72
Contabilità e bilancio

1. L’ordinamento finanziario del comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento, sono emanate le norme che disciplinano la contabilità dell’ente.

2. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili devono favorire una lettura per programmi ed obiettivi, affinchè siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all’efficacia dell’azione del comune.

3. Prima dell’inizio di ciascun esercizio finanziario la giunta, con propria deliberazione, definisce il piano esecutivo di gestione del bilancio di previsione annuale. Il PEG deve evidenziare gli obiettivi della gestione, i centri di responsabilità ed i centri di costo/ricavo, nonché le risorse assegnate per il raggiungimento dei risultati programmati.

Gli atti ed i provvedimenti di gestione correlati all’attuazione del PEG, sono di competenza del direttore generale, se nominato, ovvero del segretario comunale e dei responsabili di servizio.

CAPO II
CONTROLLO INTERNO

Art. 73
Controllo economico - finanziario

1. Nel corso dell’esercizio l’azione amministrativa è strettamente correlata al costante mantenimento dell’equilibrio economico e finanziario ed è soggetta a verifica ed aggiornamenti, in relazione alla realizzazione delle entrate e all’andamento della spesa.

2. I risultati della gestione sono rilevati e dimostrati nel rendiconto del bilancio finanziario.

3. La giunta comunale entro i termini di legge presenta al consiglio per l’approvazione il bilancio consuntivo dell’anno precedente, accompagnato da una relazione illustrativa dei risultati della gestione, in rapporto alle risorse economiche conseguite ed agli obiettivi definiti in sede previsionale e programmatica.

4. I contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale sono resi noti ai cittadini ed agli organismi coinvolti in varie forme di partecipazione con adeguati mezzi informativi.

Art. 74
Revisore del conto

1. Il Consiglio Comunale elegge, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, un Revisore dei conti scelto tra:

a) gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;

b) gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti;

c) gli iscritti all’albo dei ragionieri.

2. La legge e le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell’ufficio del revisore del conto e ne specificano le funzioni di controllo, di impulso e di garanzia, nell’osservanza della legge e del presente statuto. Individuano forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo - funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell’Ente.

3. Nell’esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti dalla Legge e dal regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

Art. 75
Controllo di gestione

1. Al fine di verificare lo stato d’attuazione degli obiettivi programmatici, nonché l’efficienza, e l’economicità della gestione, è istituito il controllo di gestione.

2. Per l’esercizio del controllo di gestione il Comune può avvalersi in parte o in tutto di professionalità esterne all’ente o di società ed organismi specializzati.

3. Nei servizi erogati all’utenza il Comune definisce gli standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni e determina indici e parametri idonei a misurare e valutare i risultati conseguiti.

4. Il livello qualitativo e quantitativo dei servizi è periodicamente verificato con gli utenti, attraverso idonee forme di consultazione anche a campione, ed è costantemente adeguato al mutare delle esigenze a domanda.

TITOLO VIII
ATTIVITA’ NORMATIVA - REGOLAMENTARE

CAPO I
APPROVAZIONE E REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 76
Lo Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

Art. 77
Deliberazione dello Statuto

1. Lo Statuto del Comune è deliberato dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati: qualora la maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene, per due volte successive, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 78
Revisione dello Statuto

1. La revisione o le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con le stesse modalità e procedure previste per l’approvazione.

2. Il provvedimento abrogativo dello statuto o di parte dello Statuto ha efficacia ad ogni effetto dalla data di entrata in vigore del nuovo Statuto o da quando il provvedimento modificativo diviene operante.

Art. 79
Efficacia dello Statuto

Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo pretorio dell’Ente.

CAPO II
ATTIVITA’ REGOLAMENTARE

Art. 80
Regolamenti

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e del presente Statuto, il Comune adotta regolamenti per l’organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni.

2. Le proposte in materia di regolamenti di competenza del Consiglio Comunale sono presentate dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio Comunale o da almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune.

3. I regolamenti e le loro eventuali modifiche, salvo che per legge o per previsione statutaria siano di competenza di altri organi, sono votati dal Consiglio Comunale nel loro complesso a meno che un Consigliere non richieda la votazione articolo per articolo; in tal caso, il regolamento verrà approvato dopo che saranno approvati in prima istanza i singoli articoli e subito dopo il regolamento nel suo complesso.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I
SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 81
Violazione alle norme dei regolamenti comunali e alle ordinanze del Sindaco

1. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le violazioni alle norme dei regolamenti comunali sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a euro 25,822 e non superiore a euro 5.164,00.

2. Con la stessa sanzione sono punite le violazioni ad dispositivo delle ordinanze del sindaco emesse in conformità delle leggi e dei regolamenti.

3. Il Sindaco con proprio provvedimento determina i limiti edittali delle sanzioni amministrative pecuniarie per ciascuna fattispecie violativa alle norme dei regolamenti comunali ed al dispositivo di ogni singola ordinanza, osservando quanto disposto dall’art. 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Il Sindaco con proprio provvedimento provvede all’aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma precedente.

5. I provvedimenti del Sindaco di cui ai commi 3 e 4 sono pubblicati all’albo pretorio e producono effetti il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione.

6. Per l’accertamento delle violazioni alle norme dei regolamenti ed al dispositivo delle ordinanze del sindaco e per l’applicazione delle conseguenti sanzioni amministrative pecuniarie si applicano i principi, i criteri e le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. I proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanza ingiunzione di pagamento spettano al comune.